Giustizia tributaria “in ferie”: chiarimenti sulla pausa feriale

A decorrere dal 1° agosto e fino al 15 settembre, come ogni anno, anche la giustizia tributaria chiude “per ferie”.

La norma di riferimento della disciplina della sospensione feriale dei termini è la Legge n. 742 del 1969, il cui comma 1 dell’art.1 sancisce che:

  • il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
  • l’inizio del decorso è differito alla fine del periodo di sospensione, ove il decorso stesso abbia inizio durante detto periodo.

Poiché per esplicita disposizione la tregua riguarda i “termini processuali”, vale a dire le scadenze concernenti il processo, la sospensione feriale non si estende ai seguenti casi:

  • notifiche degli avvisi di accertamento o di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, delle cartelle di pagamento, delle comunicazioni di iscrizione di ipoteca legale, degli atti relativi alle operazioni catastali, dei rifiuti espressi alla restituzione delle somme versate e non dovute, dei dinieghi o delle revoche di agevolazioni tributarie e di ogni altro atto impugnabile autonomamente davanti alle Commissioni tributarie;
  • versamenti delle imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Imu, Tares);
  • presentazioni delle dichiarazioni o delle denunce fiscali (dichiarazione dei redditi, denuncia di successione).

Si ricorda che nell’ambito del processo tributario la sospensione feriale di cui alla citata L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso: la sospensione trova applicazione, dunque, anche per la costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e di memorie.

Si fa presente, sul punto, che, per il deposito di documenti e di memorie, il computo dei termini va effettuato “a ritroso”, trattandosi di termini “liberi” (10 o 20 giorni), nel senso che non devono essere computati il giorno iniziale e quello finale (cioè il giorno di deposito). Ne discende che la scadenza di sabato o in un giorno festivo comporta l’anticipazione al giorno non festivo antecedente.

Il periodo di sospensione, dunque, riguarda tutti gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie come, a titolo esemplificativo: l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento e la comunicazione d’iscrizione d’ipoteca legale su beni immobili, nonché l’impugnazione delle sentenze pronunciate dalle Commissioni stesse. Ovviamente i soggetti destinatari della sospensione feriale sono sia i contribuenti (parte ricorrente o appellante), sia gli uffici finanziari, doganali e territoriali, gli enti locali e gli agenti della riscossione (parte resistente, chiamata in causa o intervenuta volontariamente

Per quanto riguarda il computo dei termini, ai sensi del già citato art. 1 della L. n. 742/1969, il periodo feriale compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre va quindi escluso dal computo dei giorni utili.

Pertanto, se il decorso del termine ha inizio durante questo periodo, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo, nel senso che il computo dovrà essere effettuato a partire dal 16 settembre compreso.

Sulla base di quanto fin qui è esposto è ragionevole ritenere che:

  • se il primo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre), il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2014.

Ad esempio, per un avviso di accertamento ricevuto il 7 agosto 2014, il termine per l’eventuale impugnazione è il 14 novembre (15 giorni di settembre + 31 giorni di ottobre + 14 giorni di novembre);

  • se l’ultimo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre.

Ad esempio, per un avviso di accertamento ricevuto il 30 giugno 2014, il termine per l’eventuale impugnazione è il 14 ottobre 2014 (31 giorni di luglio + 15 giorni di settembre + 14 giorni di ottobre).

Si ricorda che, ai sensi dei combinati disposti dell’art. 155 del codice di procedura civile e degli artt. 1187 e 2963 del codice civile, per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem).

Inoltre, se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 

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