Definizione della lite della società di persone non incide sui soci

La definizione delle liti pendenti perfezionata dalla società di persone non ha effetti sugli accertamenti notificati ai soci: è questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14147 depositata ieri, 24 maggio.

Il caso riguarda una società di persone e i suoi soci, tutti raggiunti da avvisi di accertamento: sia la società che i singoli soci promuovevano ricorso. Nello specifico, i soci si limitavano a riproporre le doglianze formulate nell’atto di impugnazione proposto dalla società.

La CTP rigettava i ricorsi e, nel giudizio di appello, veniva perfezionata dalla società la definizione delle liti pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011.

La CTR, pertanto, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rigettando l’appello dei soci. Ad avviso della CTR, infatti, la definizione della lite con la società aveva reso definitivo non solo l’avviso di accertamento in capo alla società, ma anche la rettifica del reddito d’impresa da imputare ai soci.

Veniva dunque proposto ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’affrontare la questione è preliminarmente tornata a ribadire che, nella fattispecie in esame, “l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci conservano, ciascuno, la propria autonomia, contrariamente a quanto si verifica nell’accertamento con adesione, ad istanza della società, che costituisce titolo per effettuare un accertamento nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione“.

Il “condono fiscale” ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i suoi effetti anche nei confronti dei singoli soci, salvo non siano anche i soci stessi a richiedere il suddetto condono: richiesta che, però, nel caso di specie, non vi è stata.

Recentemente si era pronunciata sul punto, giungendo alle medesime conclusioni, la stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15076 del 15.07.2020.

Invero, anche la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare 48/E/2011, par. 4.15, aveva correttamente chiarito che la controversia non poteva essere definita, nel suo complesso, sia dai soci che dalla società di persone ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011.

La richiamata disposizione, infatti, presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione, e tale valore è dato dai tributi (o dalle sanzioni quando queste non siano collegate ai tributi) accertati dall’Ufficio e contestati con l’atto introduttivo del giudizio.

Pertanto, anche se l’atto di accertamento nei confronti della società di persone contiene l’indicazione dell’ammontare del maggior reddito da imputare alla società, non quantifica le maggiori imposte/sanzioni in capo ai soci: “di conseguenza, l’eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l’Irap), non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi“.

Ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, in conclusione, devono sempre essere considerate come liti autonome le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione.

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