Il cumulo della sospensione feriale dei termini con l’adesione

Come noto dal 1° agosto scorso è scattata la cosiddetta sospensione feriale dei termini processuali.

Si tratta, in particolare, della sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria prevista dalla L. 742/1969 e che per il secondo anno è ridotta al periodo che va dal 1° al 31 agosto. La decorrenza dei termini riprende quindi dal prossimo 1° settembre.

La sospensione non opera in ogni caso ed è quindi necessario avere ben chiaro quali siano gli atti sospesi e quali non lo siano. L’obiettivo del presente contributo non è però quello di individuare gli atti che beneficiano della sospensione, ma quello di affrontare il particolare caso del cumulo tra la sospensione feriale e la sospensione di 90 giorni prevista in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

Secondo il disposto dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall’invito all’adesione, può formulare, prima della impugnazione dell’atto innanzi la Commissione tributaria, istanza di accertamento con adesione. Presentata l’istanza, il termine per l’impugnazione dell’atto, che di norma è di 60 giorni dalla notifica, viene sospeso per un periodo di 90 giorni.

Fino al 2015 era pacifico che tale termine sospensivo potesse cumularsi con la sospensione feriale. In merito hanno giocato un importante ruolo la risoluzione n. 159/E/1999 e la circolare n. 65/E/2001.

La risoluzione ha chiarito che, avendo i due termini diverse finalità (di sospensione dei termini processuali per presenza del periodo feriale nel primo caso e proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione nel secondo), essi devono intendersi cumulabili. La circolare ha poi affermato che la sottoscrizione dell’atto di adesione può essere validamente eseguita entro il termine ultimo di impugnazione, con la conseguenza di ottenere l’effetto cumulato dei due termini.

Oltre alla prassi anche la giurisprudenza ha dato parere favorevole al cumulo. Infatti, la Cassazione, con sentenza n. 2682 del 2011, ha stabilito che il contribuente può avvalersi dei due diversi termini sospensivi non essendo previsto alcun divieto normativo esplicito ed avendo le due sospensioni natura e obiettivi diversi.

A far vacillare le convinzioni fin qui riportate è intervenuta l’ordinanza della Suprema Corte n. 11632 del 5 giugno 2015, la quale ha stabilito che i due periodi sospensivi non sono cumulabili, in quanto la sospensione dei termini feriali è inapplicabile ai procedimenti non giurisdizionali. Inoltre, gli ermellini hanno esplicitato che con tale ordinanza viene superato il principio precedentemente affermato nel 2011.

Nonostante si tratti di un’interpretazione ampiamente criticata, si ritiene che sia opportuno da parte del difensore assumere un approccio cautelativo considerando inoperante il cumulo delle sospensioni.

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