La Cassazione si esprime sulla validità delle notifiche a mezzo fax

Con la sentenza n. 7974 depositata in data 20.04.2016, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla validità della notifica degli atti (nel caso di specie un ricorso per la dichiarazione del fallimento) a mezzo fax.

Nel caso in esame una società in accomandita semplice, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, aveva proposto reclamo avanti la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell’art. 18 L.F. (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 169/2007), avverso la sentenza dichiarativa di fallimento eccependo in primis l’irritualità della notifica del ricorso per la dichiarazione del fallimento e del decreto di fissazione d’udienza avvenuta a mezzo fax ad un numero non intestato alla debitrice e, secondariamente, la legittimità del provvedimento di abbreviazione dei termini per la suddetta notifica.

La Corte di Appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società rilevando come il numero di fax al quale la notifica era stata eseguita fosse riconducibile senza alcun dubbio alla società fallita, essendone stato provato, l’uso da parte della medesima, per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Secondariamente, la Corte di Appello ha rilevato che il reclamo, proposto ai sensi dell’articolo 18 L.F., proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento è inammissibile nella parte “laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito, nella specie, l’inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui alla L. Fall., art.15, comma 3, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito”.

Con il ricorso per Cassazione, proposto dalla società fallita, la Suprema Corte è stata invitata a valutare le circostanze già analizzate dalla Corte di Appello, ossia di verificare: a) la validità della notifica a mezzo fax di un ricorso notificato ad un’utenza non intestata al destinatario e senza che parte ricorrente indicasse nella relata di notifica il soggetto a cui fosse indirizzato l’atto (società o socio accomandatario personalmente); b) la legittimità di un provvedimento di abbreviazione dei termini con il quale il Giudice aveva autorizzato la notifica del ricorso il giorno precedente all’udienza senza esonerare il debitore dagli adempimenti previsti ex lege (il deposito dei libri contabili degli ultimi tre anni, nonché il deposito di una relazione recente in ordine allo stato patrimoniale economico e finanziario relativo a due mesi prima della data fissata di comparizione).

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la notifica di ricorso per la dichiarazione del fallimento e del pedissequo provvedimento di fissazione d’udienza al debitore, ai sensi dell’articolo 15 comma 3, L.F, “avvenga anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile”. La Corte prosegue affermando che il medesimo articolo, al comma 5, prevede inoltre che il Presidente del Tribunale possa disporre che il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza siano portati a conoscenza degli interessati “con ogni mezzo idoneo” in analogia a quanto previsto dall’articolo 151 c.p.c..

Quest’ultima norma prevede espressamente che, in caso di particolari condizioni di urgenza e di celerità, il giudice possa disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alle parti con ogni mezzo idoneo, in un modo diverso da quello stabilito dalla legge, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (Cass. Civ. n. 22151/2010).

È quindi la stessa Corte a riconoscere l’idoneità dello strumento del “fax come forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, in presenza di particolari esigenze di celerità e d’urgenza (Cass. Civ. n. 9151/2008).

Nel caso in esame, pur non essendo il numero di fax intestato alla società debitrice, ne era stato dimostrato l’utilizzo, da parte della medesima, per l’esercizio della propria attività.

La Suprema Corte, considerata l’irreperibilità della società fallita e del proprio socio accomandatario, ha quindi considerato valida e rituale la notifica del ricorso e del decreto di fissazione a mezzo fax.

Non solo. La Corte ha reputato inammissibile il reclamo proposto da parte della società ai sensi dell’articolo 18 L.F. in quanto i vizi elencati nell’atto attenevano esclusivamente a questioni di rito e non di merito e, pertanto, non integravano alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente individuate dagli articoli 353 e 354 c.p.c. (Cass. Civ. n. 32302/2016).

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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