Rientro dei capitali: le sanzioni per i Paesi “Black list”

Sulla scorta del disegno di legge oggetto di disamina al Senato (gli emendamenti potranno essere presentati fino al 1 dicembre) i soggetti interessati ad aderire alla procedura di voluntary disclosure devono fare i conti con gli anni ancora accertabili, le imposte da calcolare su base analitica (se si tratta di patrimoni con una consistenza media annua superiore ai 2 milioni di euro) e i relativi interessi nonché con le connesse sanzioni, per la cui determinazione, tuttavia, si devono considerare talune variabili solo in parte dipendenti dal contribuente.

Provando a fare un po’ di ordine, nella tabella riportata di seguito, si propone in forma schematica quello che è il quadro attuale delle agevolazioni “potenziali” (subordinate cioè a specifici accordi fra l’Italia e il Paese estero, ipotesi che potrebbe riguardare, in particolare, la Svizzera) e quelle invece “automatiche”, che scattano cioè per il solo fatto che il contribuente opti per la voluntary, o “soggettive”, dipendenti cioè da comportamenti del contribuente.

 

Regolarizzazione capitali in Paesi Black list

Raddoppio termini accertamento imposte dirette ed iva (art. 12, co. 2-bis, D.L. 78/09)

Non opera se congiuntamente:

  • l’autore delle violazioni rilascia, all’intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di VD, allegando copia dell’autorizzazione all’istanza di VD*;
  • in caso di trasferimento presso altro intermediario in Stato “Black list”, venga rilasciata l’autorizzazione di cui al punto precedente;
  • lo Stato black list stipuli con l’Italia entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla VD un accordo finalizzato all’effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.

Raddoppio sanzioni imposte dirette (art. art. 12, co. 2, D.L. 78/09)

Non opera se:

  • lo Stato black list stipula con l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla VD, un accordo finalizzato all’effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.

Misura sanzioni da RW

Misura del 3% (invece che il 5 o 6% a seconda degli anni) se: lo Stato black list stipula con l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla VD, un accordo finalizzato all’effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.

Riduzione sanzioni su imposte

In ogni caso, riduzione di ¼ del minimo edittale.

Riduzione sanzioni su RW

Riduzione alla metà del minimo edittale se alternativamente:

  • le attività sono trasferite in Italia o in Stato UE o SEE con effettivo scambio informazioni;
  • l’autore delle violazioni rilascia, all’intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di VD, allegando copia dell’autorizzazione all’istanza di VD.

In mancanza, riduzione di ¼ del minimo edittale.

*tale condizione, peraltro, nella versione definitiva del provvedimento, potrebbe essere richiesta solo nel caso in cui il contribuente non trasferisca i capitali in un Paese trasparente.

 

Il primo passaggio, pertanto, è quello di capire gli anni ancora accertabili che, qualora operasse il raddoppio dei termini, allo stato attuale, supponendo la presentazione dell’istanza nel 2015, sarebbero gli anni fino al 2006, per quanto riguarda le imposte dirette, (2004 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) e fino al 2004, per quanto riguarda le violazioni sull’RW.  Grazie alla voluntary, peraltro, stante la non punibilità dei principali reati tributari connessi con i capitali regolarizzati, dovrebbe venire di fatto sterilizzata l’ipotesi di raddoppio dei termini di accertamento prevista in caso di denuncia di reati fiscali.

Individuati i periodi di imposta ancora accertabili (ed evidenziato che, anche in caso di accordo per lo scambio di informazioni con lo Stato “black list”, il raddoppio dei termini ai fini delle sanzioni RW di cui al co. 2-ter, dell’art. 12, D.L. 78/09, comunque opererebbe), determinate le imposte dovute ed i relativi interessi, si dovranno infine valutare le riduzioni che impattano sulle sanzioni, tenendo presente che ai fini delle imposte opera, in ogni caso, l’ulteriore riduzione ad 1/6 in ipotesi di adesione all’invito al contraddittorio (riduzione che diminuisce ad 1/3, se si passa alla fase successiva dell’accertamento con adesione) nonché delle sanzioni da RW ad 1/3 in caso di definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l’atto di contestazione.

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