Se si evolve l’accertamento il contribuente non può restare indietro

L’accertamento tributario si orienta verso un modello predittivo, fondato sull’incrocio algoritmico di dati fiscali, finanziari e contabili. ISA, fatturazione elettronica, bonus edilizi, locazioni brevi ed economia digitale diventano indicatori di rischio. La difesa del contribuente passa quindi dalla documentazione preventiva della coerenza economica delle operazioni.

L’accertamento tributario è in fase di evoluzione. Si sta passando sempre di più da una logica di accertamenti di tipo “reattivo” a una gestione “proattiva” e predittiva della posizione fiscale del contribuente. L’obiettivo strategico dell’Amministrazione finanziaria non è più limitato alla repressione ex post delle violazioni, ma si sta orientando, sempre di più, allo sfruttamento del massivo patrimonio informativo a sua disposizione per intercettare il rischio fiscale prima che esso si concretizzi in condotte e comportamenti evasive. 

L’analisi informatizzata del rischio fiscale sta dunque profondamente mutando il rapporto tra il Fisco e il contribuente: i dati grezzi, processati da sempre più sofisticati algoritmi, si trasformano in uno strumento di selezione chirurgica delle posizioni di contribuenti da sottoporre a controllo, rendendo ogni scostamento statistico fonte di un potenziale innesco ispettivo. 

Scopo dell’apposita giornata del Master Breve di Euroconference sarà proprio quello di puntare l’attenzione su queste nuove linee evolutive, sempre più utilizzate dal Fisco, attraverso l’esame delle più recenti e innovative decisioni della magistratura tributaria. 

In questa evoluzione verso nuovi parametri di affidabilità sintetica dei contribuenti in grado di profilare il rischio fiscale attribuibile, in astratto, a ciascuno di essi, gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) rappresentano, indubbiamente, un primo passo verso questa nuova impostazione. 

Attraverso il punteggio di affidabilità che varia da 1 a 10, l’ufficio determina infatti il cluster attribuibile a ogni partita IVA soggetta agli ISA: con un punteggio superiore a 8 si ottengono i benefici dello specifico regime premiale; con un punteggio inferiore a 6, invece, il contribuente viene collocato in un’area di rischio elevato di selezione ai fini di un possibile accertamento analitico-induttivo. 

Dal punto di vista procedurale, per i contribuenti che oltre al basso punteggio ISA evidenziano anche altri profili di rischio (es. tenore di vita elevato o anomalie nella gestione), l’interlocuzione inizia spesso con l’invio di questionari esplorativi che non possono essere ignorati o gestiti con superficialità

In questa fase, l’aver utilizzato il campo “annotazioni” del modello ISA per segnalare circostanze oggettive e documentabili che hanno impedito di raggiungere un più alto punteggio, può rivelarsi decisivo

È fondamentale per il contribuente assolvere l’onere della prova sulla coerenza economica prima che il contraddittorio obbligatorio da schema d’atto si trasformi in un atto impositivo definitivo. La necessità di una difesa tecnica preventiva è confermata dalla più recente giurisprudenza di merito in relazione ai primi accertamenti che hanno tratto origine da bassi punteggi ISA

Altro fronte innovativo dell’accertamento riguarda il c.d. Superbonus e, più in generale, il mondo delle detrazioni connessi ai lavori edili. L’evoluzione dei controlli sui bonus edilizi post-Covid ha imposto una nuova disciplina contabile, specialmente per le società di capitali che devono attenersi rigorosamente alle regole OIC di agosto 2021. La corretta rilevazione dei crediti come asset finanziari o compensazioni d’imposta è il primo parametro di monitoraggio: un’errata appostazione può segnalare profili di criticità e innescare indagini sulla spettanza del credito stesso.  

Un monitoraggio capillare viene oggi esercitato sui differenziali positivi o negativi conseguenti alle cessioni di tali bonus: lo scarto tra valore nominale e prezzo d’acquisto è analizzato per intercettare extra-profitti ingiustificati o condotte anomale. 

Su questo fronte un aspetto critico è spesso legato al ruolo assunto dal c.d. General Contractor (GC): se il GC è privo di un’autonoma organizzazione di mezzi e si limita a una funzione di mero “passacarte”, la giurisprudenza contesta l’inesistenza soggettiva dell’operazione. Tale configurazione non comporta solo il disconoscimento delle detrazioni, ma espone a gravi rischi di rilievo penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti. In questo scenario, il “fascicolo tecnico” è l’unico scudo per provare l’effettiva esecuzione dei lavori e la coerenza del ruolo assunto dal GC nel contesto complessivo degli interventi eseguiti

Nella evoluzione dell’accertamento tributario, un ruolo di primo piano è assunto anche dalla c.d. “Intelligence fiscale” e dalla miriade di informazioni che il Fisco acquisisce ogni giorno grazie alla fatturazione elettronica, che è ormai divenuta la colonna vertebrale dell’intelligence fiscale, specialmente se incrociata con i dati dell’anagrafe dei rapporti finanziari.  

Il Fisco non si limita più all’analisi dei dati fattura obbligatori, ma può analizzare anche il “corpo”, ossia la descrizione, della fattura: l’esame analitico di quantità e beni permette di ricostruire in tempo reale il ciclo delle rimanenze e i tassi di rotazione del magazzino, individuando vendite in nero o la presenza di “società cartiere”, prima ancora che il credito IVA fittizio venga compensato o ceduto a terzi

Il monitoraggio dei flussi finanziari correlati alle fatture elettroniche espone a rischi anche l’utilizzatore inconsapevole, al quale il Fisco contesta, sempre più frequentemente, la mancanza di diligenza nella verifica della struttura del fornitore.  

Inoltre, l’incrocio tra volumi fatturati e incassi effettivi ha eliminato ogni zona d’ombra ai fini del disvelamento dei “finti forfettari”, rendendo immediata l’individuazione della perdita dei requisiti agevolativi. 

Altro fronte caldissimo e innovativo dell’accertamento è costituito dalle locazioni brevi e dalla c.d. economia digitale. 

Nelle locazioni brevi, com’è noto, il confine tra reddito fondiario e attività d’impresa è sempre più sottile: la recente sentenza n. 148/2026 della CGT Firenze ha chiarito che locare più camere, anche di un singolo appartamento, può configurare, a certe condizioni, esercizio d’impresa con obbligo di partita IVA

Parallelamente, il Fisco utilizza le risultanze dell’anagrafe dei rapporti finanziari come leva per il controllo di digital creator, influencer e blogger. Le movimentazioni bancarie non giustificate da fattura diventano la base per accertamenti sintetici fondati sulla sproporzione tra tenore di vita e reddito dichiarato.  

In sintesi, la tutela del contribuente nell’era dell’algoritmo risiede esclusivamente nella capacità di precostituire una documentazione che attesti la coerenza economica di ogni operazione prima ancora che il controllo abbia inizio.

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