L’ordinanza n. 5971/2026 della Corte di Cassazione ribadisce che le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore del Fisco, superabile solo con prova analitica del contribuente. La dottrina critica tale impostazione, ritenendola eccessivamente rigorosa e potenzialmente lesiva del diritto alla prova, soprattutto per i soggetti meno strutturati.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, ha ritenuto, in tema di prova contraria alla cd verifica bancaria, di rappresentare testualmente: «Invero questa S.C. insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR n 633/72 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (cfr. Cass. n 13112 del 30/06/2020)».
Con l’ordinanza in esame, la Cassazione insegna poco e male.
La Corte di Cassazione è ormai granitica nel delineare il paradigma della prova bancaria alla stregua di una presunzione legale relativa, con il diritto alla prova contraria esperibile dal contribuente, ma solo con il ricorso a fonti informative molto rigorose sul piano della trasparenza sia soggettiva che oggettiva delle singole operazioni di conto. Il supporto giustificativo deve raccordarsi su base analitica e non per masse. Ora “insegnare” racchiude il significato di “fare apprendere con metodo” che, traslato al diritto, significa rendere coesa la traduzione esegetica di una regola con i principi che a sistema la coordinano, orientandola con coerenza disciplinare verso un assetto regolamentare armonioso, privo di incongruenze e contraddizioni di sorta. Si tratta allora di comprendere se passi della sentenza del tipo: «una presunzione legale in favore dell’erario non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art 2729 c.c.» o «la presunzione bancaria può essere superata dal contribuente solo attraverso una rigorosa prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento bancario», partecipano del rappresentato paradigma di “insegnare”. Una presunzione legale è una fattispecie di presunzione a cui i requisiti della gravità, precisione e concordanza, nel legame deduttivo tra fatto noto e fatto indotto, non solo non devono mancare, ma devono persino rivelarsi saldati in modo naturale alla sua dinamica inferenziale. Non parteciperebbe certo di una qualche logica giuridica consentire all’Erario di disporre, sul piano della prova, del supporto di determinate coesioni induttive prive di una manifesta verosimiglianza nella ricongiunzione tra il fatto noto e il fatto indotto e sulla base di tali rapporti poco inclini a commisurare con autentica effettività i fatti economici, ribaltare la prova contraria al contribuente. Una presunzione può, quindi, essere incapsulata in una connotazione legale solo se essa costituisce l’espressione più verosimigliante del raccordo tra un fatto noto e un fatto indotto e, in ogni caso, il suo uso dev’essere orientato in modo coerente con il diritto di resistenza del contribuente, a cui non deve mai essere ribaltata una prova diabolica, perché una serie ostruzione alla prova contraria voltura la presunzione legale relativa in una presunzione legale assoluta e crea un nesso diretto con l’obbligazione tributaria. Non la supporta sul piano della fondatezza, ma la genera. Proprio alla luce di quanto sopra rappresentato la Corte di Cassazione, che graniticamente insiste a raccordare l’inversione dell’onere della prova contraria a un dettaglio analitico di riferimenti soggettivi e oggettivi di ogni movimento di conto e mai per masse, dovrebbe “insegnare” come può partecipare delle facoltà di mantenere a memoria dell’uomo, poter rendicontare con trasparenza a distanza di anni a un complessivo incasso di 3.000,00 euro, speso per 700,00 euro in acquisti d’impresa e per 400,00 euro in spese personali e successivamente versato in un conto corrente movimentato promiscuamente (proprio come nel caso del contribuente di cui all’ordinanza in commento) per 1.900,00 euro. Tale prospettiva di memoria la Cassazione non l’ha mai spiegata, per il semplice motivo che non si rende spiegabile in natura, ma ciò che è contra natura è persino l’antitesi del diritto sulla prova e non solo della presunzione legale. Va rappresentato come in dottrina (si cfr., tra gli altri, G. Sepio, F. M. Silvetti, “Limiti e potenzialità delle indagini finanziarie”, in “Il Fisco”, n. 14/2015), in ordine alla specifica materia delle indagini finanziarie, si sia, in modo del tutto condivisibile, sottolineato che «ogniqualvolta l’inversione della prova si conforma a “prova diabolica”, viene meno la stessa vocazione alla giustizia del diritto processuale». È nei confronti dei piccoli imprenditori che, per preciso permesso legislativo, non sono strutturati contabilmente, che la verifica bancaria prospetta sbilanciati privilegi indiziari a favore della Finanza e insidiose ricostruzioni arbitrarie di imponibili fiscali inesistenti. Ogni qualvolta la liquidità generata dalle operazioni d’impresa viene promiscuamente usata per fini imprenditoriali e personali e il saldo viene con cadenza temporale eterogenea versato in un conto corrente sempre usato promiscuamente, nessuna trasparenza informativa a distanza di anni si renderà mai possibile, in quanto avversata dalle naturali prerogative di memoria dell’uomo. O, quindi, il Legislatore impone l’obbligo di tenuta di specifiche scritture di trasparenza dei movimenti finanziari, o, se, per motivi di semplificazione non ritiene, come sinora non ha mai ritenuto, di imporre un simile aggravio scritturale. allora costituisce la negazione del diritto sulla prova una pretesa informativa che deve, come continua a sostenere in senso ormai granitico la Corte di Cassazione, arrivare a un dettaglio ricognitivo dei singoli rapporti attivi e passivi, in congiunzione con un’analitica rivelazione delle singole cause giustificative di ogni accredito e prelievo. In tal caso, si ripete, si destruttura giuridicamente la presunzione nei suoi ineludibili fondamenti costitutivi, rappresentati dal fatto notorio e dalla naturale manifestazione dell’evento.
E anche sul piano letterale, la dottrina accademica (A. Marcheselli) ha sottolineato come nella prova bancaria sia il fatto noto che il fatto presunto sono estremamente vaghi, anzi il fatto indotto non viene proprio legislativamente configurato. Per l’Autore citato (testualmente): «Il primo (il fatto noto) sarebbe racchiuso nella formula “dati ed elementi” ricavati dalle indagini; il secondo invece manca del tutto in quanto non è per niente indicato, e il legislatore si è solo premurato che essi “siano posti a base” delle rettifiche e degli accertamenti». Anche volendo, quindi, ritenere che il fatto noto rispetti il principio di legalità e precisione, necessario affinché si abbia una presunzione legale, non è invece sostenibile che tale meccanismo inferenziale stia prospettando una connessione con un punto d’arrivo (il fatto presunto), dal momento che i dati ed elementi vengono legislativamente raccordati solo con le ordinarie metodologie di accertamento e non con precisi componenti di reddito da ritenere, sulla sola base di automatismi legali, evasi al Fisco.
La locuzione “alla base”, già in senso letterale (proprio come desumibile da qualsiasi vocabolario della lingua italiana) si raccorda con la parte inferiore di una qualsiasi struttura, sia essa di tipo materiale e sia essa di costruzione concettuale, per cui un testo legislativo così impostato risulta persino mancante degli ineludibili elementi per la configurazione della presunzione nel suo paradigma generale e non solo di quello più qualificato della presunzione legale. Nel testo di legge di riferimento (art. 32, comma 2, n. 2), viene ripetuto: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41». Tale inciso, proprio in base alla sua specifica dinamica letterale, riesce ad assumere solo il significato di un volano indiziario dell’azione di verifica e non la risultanza oggettiva finale dell’accertamento. «Porre a base di una certa metodologia accertativa», assume il solo significato semantico di fonte d’innesco della verifica, nel senso che essa può poggiare sull’impulso indiziario di una definita variabile (il silenzio causale delle operazioni bancarie), con un valore di prova però, che, sempre sul piano letterale, rimane sprovvisto di autosufficienza. Ad altro epilogo esegetico si sarebbe pervenuti se la scrittura legislativa fosse stata del tipo: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti costituiscono la prova degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra …». In tal caso, sarebbe risultato inequivocabile il significato probatorio delle omissioni causali in ordine ai movimenti di conto, ma così e per l’evidente rispetto verso il diritto alla prova contraria il testo di legge non è stato scritto.
