La Legge di bilancio 2026, ha introdotto, sebbene in via transitoria e in attesa della piena attuazione della Riforma fiscale, per il solo anno 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), una nuova disciplina fiscale applicabile alla vendita di azioni proprie.
Rispetto alla irrilevanza fiscale prevista in precedenza per i contribuenti che applicano la derivazione rafforzata (soggetti IAS/IFRS e OIC adopter diversi dalle micro-imprese), con le nuove norme il differenziale positivo realizzato nella vendita di azioni proprie viene considerato “ricavo” soggetto a tassazione ai fini IRES.
Iscrizione in bilancio delle azioni proprie
Prima delle modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio a opera del D.Lgs. n. 139/2015, le azioni proprie venivano iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale, sulla base del costo di acquisto, ma, trattandosi di investimento nel proprio capitale, era previsto l’obbligo di costituire una riserva indisponibile nel patrimonio netto per un importo pari al costo iscritto nell’attivo.
Ciò a norma della previgente versione dell’art. 2357-ter, comma 3, c.c., il quale imponeva di accantonare nel patrimonio netto un’apposita riserva indisponibile (voce A) VI – “Riserva per azioni proprie in portafoglio”), da mantenere fino al trasferimento o annullamento delle azioni proprie.
La Riforma del bilancio civilistico, di cui al D.Lgs. n. 139/2015, ha profondamente modificato la contabilizzazione delle azioni proprie, sulla base del presupposto sostanziale che l’acquisto di detti titoli è da considerarsi una sorta di restituzione dei conferimenti ai soci, con conseguente riduzione del patrimonio sociale.
Quindi, la vigente versione dell’art. 2357-ter, comma 3, c.c., in combinato disposto con il comma 7, art. 2424-bis, c.c., prevede l’obbligo, a fronte dell’acquisto di azioni proprie, di ridurre il patrimonio netto per un ammontare pari al prezzo di acquisto delle stesse, tramite l’iscrizione di una riserva di segno negativo.
In sostanza, mentre in precedenza le azioni proprie erano iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale (tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante), vincolando tuttavia una parte del patrimonio, nell’attuale disciplina del bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali, le azioni proprie vengono iscritte direttamente a riduzione del netto, come previsto dai principi contabili internazionali.
Nello specifico, a fronte dall’acquisto di azioni proprie occorre appostare nel passivo dello Stato patrimoniale una specifica voce di riserva di patrimonio netto con segno negativo, denominata “A) X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, per un valore corrispondente al costo di acquisto delle azioni proprie (OIC 28, par. 37).
Anche con la nuova impostazione bilancistica, l’acquisto di azioni proprie rimane comunque un’operazione priva di effetti reddituali.
ESEMPIO 1 – ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE AZIONI PROPRIE
La società Alfa S.p.A. ha acquistato nel 2025 azioni proprie del valore nominale di 500.000 euro per il corrispettivo di 750.000 euro. In conformità a quanto previsto dagli artt. 2357-ter, comma 3 e 2424-bis, comma 7, c.c., la società Alfa S.p.A. rileva in bilancio l’acquisto delle azioni proprie attraverso l’appostazione della “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” per l’importo di 750.000 euro. La scrittura è la seguente.
| Riserva negativa per azioni proprie (voce A.X – PN) | a | Banca c/c | 750.000 | 750.000 |
Vendita delle azioni proprie
Le azioni proprie possono essere successivamente alienate dalla società, per molteplici finalità, tra le quali realizzare plusvalenze, sostenere il corso azionario nel mercato borsistico, favorire l’ingresso di un nuovo socio, ecc.
Per cedere le azioni proprie è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea dei soci in quanto, ai sensi dell’art. 2357-bis, c.c., gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie acquistate dalla società se non previa autorizzazione dell’assemblea.
Vi sono, poi, alcuni casi in cui il Codice civile impone l’obbligatoria cessione delle azioni proprie.
Si tratta, in primo luogo, dell’ipotesi prevista dal comma 4, art. 2357, c.c., che disciplina l’obbligo di cessione delle azioni proprie laddove l’acquisto sia effettuato in violazione dei primi 3 commi della stessa norma, in base ai quali:
- le azioni proprie possono essere acquistate solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;
- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, che deve stabilire le modalità di acquisto, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata dell’autorizzazione all’acquisto (non superiore a 18 mesi), il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo da versare per l’acquisto;
- il valore nominale delle azioni proprie acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
Le azioni acquistate in violazione dei predetti limiti devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro 1 anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Altra ipotesi è quella di cui all’art. 2357-bis, comma 2, c.c., il quale disciplina l’obbligo di cessione ove il valore nominale delle azioni proprie superi il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti “in deroga” avvenuti a norma dei n. 2)-4), comma 1, della medesima norma[1]. In tal caso, il termine per la cessione è tuttavia di 3 anni.
Vanno, infine, citate sia l’ipotesi prevista dall’art. 2359-ter, c.c., il quale prevede l’obbligo di cessione delle azioni della società controllante acquisite dalla società controllata in violazione di quanto previsto dall’art. 2359-bis, c.c., sia quella contemplata dall’art. 121, D.Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) in materia di violazioni in merito agli acquisti delle c.d. partecipazioni reciproche.
A livello di bilancio, la vendita di azioni proprie implica che la differenza tra il valore contabile della voce “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” (di importo pari al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo delle azioni vendute è imputata a incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto (OIC 28, par. 39), a seconda che sia positiva o negativa.
L’OIC 28 non indica quale riserva accreditare nel caso di un utile da cessione delle azioni proprie, ma Assonime (circolare n. 14/2017, par. 3.2) ha osservato che la differenza in oggetto ha una natura di riserva di capitale assimilabile alla riserva sovrapprezzo azioni.
ESEMPIO 2 – RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE
Nel corso dell’anno 2026, la società Alfa S.p.A. decide di vendere al prezzo di 1.000.000 euro le azioni proprie acquistate nel 2025 per il costo di 750.000 euro. La società stornerà la “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” in contropartita all’incasso del prezzo di cessione. La differenza positiva tra prezzo di cessione e costo di acquisto non interessa il Conto economico, ma è imputata direttamente a incremento di altra riserva del patrimonio netto.
La scrittura contabile è la seguente.
| Banca c/c | a | Diversi | 1.000.000 | |
| Riserva negativa per azioni proprie | 750.000 | |||
| Riserva sovraprezzo | 250.000 |
Il trattamento fiscale della vendita di azioni proprie prima della Legge di bilancio 2026
Prima delle citate modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio inerenti alla contabilizzazione delle azioni proprie, nonché della conseguente introduzione della derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter diversi dalle micro-imprese, le regole fiscali applicabili alle cessioni di azioni proprie erano quelle riconducibili al combinato disposto degli artt. 82, 85, 86 e 87, TUIR.
In particolare, ai sensi dell’art. 82, TUIR (norma tutt’ora in vigore), le plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2 e 2359-ter, c.c., e a norma dell’art. 121, D.Lgs. n. 58/1998, rientrano nelle disposizioni del comma 4, art. 86, TUIR. Pertanto, la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto delle azioni proprie concorreva a formare il reddito della Società per Azioni quale plusvalenza, con possibilità di rateizzo in 5 anni ai sensi di quanto era previsto dal comma 4, del predetto art. 86, TUIR e con la possibilità di godere dell’esenzione del 95% in caso di sussistenza dei requisiti per applicare la disciplina della “PEX” di cui all’art. 87, TUIR. Nell’ipotesi di azioni proprie iscritte nell’attivo circolante il provento da cessione era invece da qualificarsi come ricavo ai sensi dell’art. 85, TUIR.
Con le modifiche apportate alla disciplina del bilancio d’esercizio dal D.Lgs. n. 139/2015 e con il varo delle disposizioni di coordinamento fiscali di cui all’art. 13-bis, D.L. n. 244/2016 (il quale ha introdotto la derivazione rafforzata per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese), la disciplina di tassazione della vendita di azioni proprie è profondamente mutata.
Infatti, per i soggetti in derivazione rafforzata diveniva prevalente, anche ai fini fiscali, la rappresentazione contabile della vendita di azioni proprie con effetti solo patrimoniali, evidenziata in precedenza, ovvero senza riflessi reddituali.
Ciò in quanto il comma 1-bis, art. 83, TUIR, come riformulato dall’art. 13-bis, D.L. n. 244/2016, rende applicabili ai soggetti OIC diversi dalle micro-imprese le norme attuative della derivazione rafforzata già previste per i soggetti IAS di cui all’art. 1, comma 60, Legge n. 244/2007 e quindi anche le previsioni del D.M. n. 48/2009. Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.L. n. 244/2016, ha chiarito che l’acquisto e la rivendita di azioni proprie è un ambito nel quale la qualificazione contabile assume rilievo ai fini fiscali, per cui la vendita di azioni proprie non ha impatto ai fini delle imposte sui redditi, dato che non genera effetti reddituali in bilancio.
Il trattamento delle azioni proprie per i soggetti OIC (diversi dalle micro-imprese) è stato, quindi, equiparato a quello dei soggetti IAS/IFRS adopter, stante l’applicazione anche ai primi del principio di derivazione rafforzata.
Questo comporta che, per le imprese in derivazione rafforzata, la rappresentazione contabile dell’operazione, senza imputazione nel Conto economico dell’utile da cessione delle azioni proprie, fa sì che tale provento non concorra neanche alla formazione del reddito imponibile.
Solo le micro-imprese, per le quali non rileva la derivazione rafforzata, hanno continuato ad applicare il regime di tassazione previsto in precedenza, in base al quale gli utili derivanti dalla vendita delle azioni proprie sono imponibili quali “plusvalenze” ex art. 86, TUIR (con eventuale applicazione della “PEX” ex art. 87, TUIR), nel caso di titoli immobilizzati, e quali “ricavi” ai sensi dell’art. 85, TUIR, nel caso di titoli del circolante.
Le micro-imprese sono quindi chiamate a gestire un doppio binario civilistico e fiscale, operando in dichiarazione riprese in aumento per le plusvalenze imponibili sulla vendita di azioni proprie (non transitate a Conto economico) e variazioni in diminuzione per le minusvalenze da vendita di azioni proprie eventualmente deducibili (anch’esse non transitate a Conto economico).
Al riguardo, al di là del fatto che la fattispecie di acquisto e vendita di azioni proprie da parte di una micro-impresa rappresenta un caso più teorico che pratico, sono emersi alcuni dubbi sull’applicazione di tale disciplina fiscale, stante il fatto che le azioni proprie non sono più iscritte, nemmeno per le micro-imprese, nell’attivo di bilancio.
Infatti, le predette norme del TUIR operano una distinzione tra la tassazione delle azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni rispetto a quelle iscritte nell’attivo circolante (ad esempio, per l’applicazione della “PEX”), ma con le nuove modalità di iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto non è più possibile stabilire, dagli schemi di bilancio, se si tratta di titoli immobilizzati o meno[2].
Il nuovo trattamento fiscale (temporaneo) della vendita di azioni proprie
Il predetto sistema di tassazione della vendita di azioni proprie, basato sulla derivazione rafforzata (per i soggetti IAS/IFRS e quelli OIC diversi dalle micro-imprese), è stato oggetto di modifica, sebbene solo in via “sperimentale”, dall’art. 1, comma 131, lett. a), Legge di bilancio 2026[3].
In particolare, detta norma stabilisce che: «In attesa dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: a) in deroga all’articolo 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del Codice civile e a norma dell’articolo 121 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; […]».
Dunque, la nuova disciplina è destinata ad applicarsi solo nel 2026, ovvero, più precisamente, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Si prevede che, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, TUIR, sia ricompreso tra i “ricavi” il margine realizzato dalle imprese a seguito di cessione delle azioni proprie. Ciò anche nei casi di cessioni obbligatorie di azioni acquisite in violazione dei limiti civilistici evidenziati in precedenza.
In particolare, la disposizione in esame qualifica come “ricavo” (quindi ai sensi dell’art. 85, TUIR) la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni proprie e il relativo costo di acquisto, il quale è determinato in base a quanto disposto dall’art. 110, TUIR.
A tale riguardo, l’ultima parta della nuova norma in commento introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie, in considerazione dell’assenza in bilancio della rilevazione delle stesse con la tecnica del magazzino. Viene, infatti, disposto che «si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente», presumendo, quindi, l’adozione del criterio c.d. First in first out (o FIFO).
Non viene operata alcuna distinzione in relazione alla finalità dell’acquisto delle azioni proprie; pertanto, come anche evidenziato dalla Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio 2026, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, anche le plusvalenze realizzate su titoli detenuti in modo durevole.
Sempre secondo la Relazione illustrativa, ciò sarebbe giustificato dal fatto che il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un’attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).
In sostanza, in base a tale impostazione, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie non deve essere diverso da quello degli acquisti e cessioni di partecipazioni di terzi.
ESEMPIO 3 – TRATTAMENTO FISCALE DELLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE NEL 2026
Si riprenda l’esempio precedente, ove la Società Alfa S.p.A., a fronte della vendita, effettuata nel 2026 al prezzo di 1.000.000 euro, delle azioni proprie acquistate al costo di 750.000 euro, storna la “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” per 750.000 euro e accredita per la differenza di 250.000 euro altra riserva di patrimonio netto, quindi senza alcun impatto a Conto economico.
Con la nuova disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2026, l’importo di 250.000 euro che eccede il costo di acquisto concorrerà a formare il reddito IRES della società quale “ricavo”, per cui si renderà necessario apportare in dichiarazione una variazione in aumento di pari importo, non essendo transitato il provento a Conto economico.
Problematiche del nuovo trattamento fiscale della vendita di azioni proprie
Un primo dubbio applicativo della nuova disciplina fiscale transitoria della vendita di azioni proprie riguarda l’applicazione dell’esenzione sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (c.d. participation exemption o “PEX”) di cui all’art. 87, TUIR, la quale dovrebbe essere tuttavia esclusa, in quanto il provento derivante dalla vendita delle azioni proprie, per espressa previsione della norma, è qualificato sempre come “ricavo” e non come plusvalenza.
Per la medesima ragione non sarà possibile ricorrere alla rateizzazione delle plusvalenze, ex comma 4, art. 86, TUIR, che peraltro la stessa Legge di bilancio 2026, ha abrogato per le partecipazioni[4].
Inoltre, poiché la norma in commento è (espressamente) derogatoria della derivazione rafforzata, si pone il dubbio della rilevanza della stessa in capo ai soggetti già esclusi dalla derivazione rafforzata.
Si tratta del (raro) caso di cessione di azioni proprie da parte delle micro-imprese, che non scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata. In tale ipotesi, le nuove disposizioni non dovrebbero operare, continuandosi ad applicare la disciplina fiscale vigente prima dell’introduzione della derivazione rafforzata, che è stata indicata in precedenza, con tutte le connesse problematiche.
Altra questione riguarda il caso in cui dalla vendita delle azioni proprie emerga una “minusvalenza”, a fronte di un prezzo di vendita inferiore al costo di acquisto. Anche in tale circostanza, l’operazione non ha impatto a Conto economico perché, in applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali, la differenza sarà addebitata ad altra riserva di patrimonio netto.
Al riguardo, è da ritenere che tale minusvalenza non sia deducibile, continuando ad applicarsi in questo caso la derivazione rafforzata, dato che la deroga introdotta dalla Legge di bilancio 2026, riguarda soltanto i “ricavi” corrispondenti alla differenza (positiva) tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni e il relativo costo di acquisto, e quindi non all’ipotesi in cui detta differenza risulti negativa[5].
Le nuove regole transitorie di tassazione della vendita di azioni proprie dovrebbero applicarsi anche nei casi di cessione di azioni proprie in favore di lavoratori e managers dell’impresa, in quanto dal tenore della norma non pare che sia stata accolta l’osservazione formulata da Assonime in sede di consultazione al Disegno di Legge di bilancio 2026, circa l’opportunità di escludere l’ambito applicativo della nuova disciplina alle cessioni di azioni proprie che si perfezionano nell’ambito dei piani di stock option ai propri dipendenti e a quelli di altre società del gruppo.
Perplessità applicative sorgono anche in merito all’ambito temporale della nuova disciplina che, come più volte rimarcato, si applica unicamente ai ricavi realizzati sulla vendita di azioni proprie nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero nell’esercizio 2026 per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
A tale riguardo, non dovrebbe rilevare la data di acquisto delle azioni proprie, le quali potrebbero essere state acquisite anche in esercizi precedenti al 2026, quando però la disciplina fiscale era improntata alla neutralità[6].
Anche su questo aspetto, Assonime, in sede di consultazione, aveva formulato un’osservazione rivolta a circoscrivere l’ambito applicativo della norma unicamente alle vendite realizzate nel 2026 di azioni proprie acquistate nel medesimo periodo di imposta, in modo da colpire effettivamente solo le operazioni effettuate con finalità di trading[7].
Il monitoraggio in dichiarazione dei redditi della vendita di azioni proprie
Come accennato, le novità previste dalle Legge di bilancio 2026, sono destinate ad applicarsi, in via sperimentale, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero per l’anno 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
L’intenzione del Legislatore è, infatti, quella di verificare l’impatto della nuova disciplina sul gettito erariale in attesa del pieno completamento della Riforma fiscale, la quale, quindi, sarà probabilmente destinata a intervenire nuovamente sulla materia.
A tale riguardo, l’art. 1, comma 132, Legge di bilancio 2026, introduce una forma di monitoraggio delle operazioni di vendita di azioni proprie, le quali dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Detto prospetto, denominato “Operazioni di cui all’art. 1, comma 131, della Legge n. 199/2025” è stato inserito nel quadro RS della dichiarazione delle società di capitali Modello 2026 per l’anno 2025.
Va tuttavia precisato che il Modello SC 2026 andrà utilizzato soltanto da quei soggetti che hanno un esercizio inferiore all’anno solare (ad esempio, a causa di operazioni straordinarie) che si chiude prima del 31 dicembre 2026 (ad esempio: esercizio che va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026).
I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dovranno, invece, compilare l’analogo prospetto che sarà inserito nella dichiarazione delle società di capitali Modello 2027 per l’anno 2026.
Ciò premesso, le istruzioni al Modello SC 2026 precisano che va indicata, nel rigo RS550 del prospetto in commento, la differenza tra il corrispettivo derivante dalle cessioni di proprie azioni o quote, effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e il relativo costo di acquisto.
Per le cessioni per le quali tale differenza risulti positiva, il relativo importo va indicato nella colonna 1, mentre, per le cessioni per le quali tale differenza risulti negativa, il relativo importo va indicato nella colonna 2. Occorre, pertanto, indicare anche gli eventuali differenziali negativi derivanti dalla cessione di azioni proprie.
Le istruzioni ministeriali precisano, infine, che le variazioni fiscali che emergono in conseguenza della vendita di azioni proprie sono indicate nel quadro RF ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
ESEMPIO 4 – COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CASO DI CESSIONE DI AZIONI PROPRIE NEL 2026
Ritornando all’esempio illustrato in precedenza, la società Alfa S.p.A. dovrà indicare nel rigo RS550, colonna 1, della dichiarazione Modello redditi SC 2027, l’importo di 250.000, rappresentante il differenziale positivo realizzato nella vendita di azioni proprie effettuate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.
La società Alfa S.p.A. dovrà, inoltre, indicare il medesimo importo di 250.000 euro tra le variazioni in aumento del quadro RF della medesima dichiarazione, al fine di far concorrere detta differenza alla formazione dell’imponibile IRES.
[1] Si tratta della possibilità di acquistare azioni proprie, in deroga ai limiti previsti dall’art. 2357, c.c., quando l’acquisto stesso avviene:
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
[2] Assonime (circolare n. 14/2017) ha ritenuto possibile fare riferimento a quanto indicato dalla circolare n. 36/E/2004 (anche se in relazione alle diverse fattispecie dei bilanci bancari e di quelli delle società di persone in contabilità ordinaria), ovvero individuare la presenza di un investimento durevole dalle informazioni riportate in Nota integrativa (che però le micro-imprese non redigono, in quanto predispongono il bilancio “super-semplificato”). Anche parte della dottrina ha proposto di considerare rilevanti le indicazioni nella Nota integrativa (cfr. G. Andreani – A. Tubelli, “L’impatto fiscale della declinazione del principio di derivazione sostanziale”, in il fisco, n. 31/2017, pag. 3011).
[3] Sul punto si evidenzia che l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 192/2025 (Decreto correttivo delle norme di attuazione della Riforma fiscale) ha nuovamente modificato l’art. 83, comma 1, TUIR, stabilendo che il principio di derivazione rafforzata si applica, oltre che ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS, anche ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile «diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata». Viene, quindi, esteso l’ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata (oltre che in forma ordinaria), con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
[4] Con l’art. 1, commi 42 e 43, Legge n. 199/2025, si è, infatti, intervenuti sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa di cui all’art. 86, comma 4, TUIR, eliminando, per la generalità dei beni, la facoltà di accedere al beneficio della rateizzazione, la quale rimane invece in vigore solo nel caso di plusvalenze derivanti da cessione d’azienda e da cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche.
[5] Tuttavia, come sarà evidenziato in seguito, è richiesto il monitoraggio in dichiarazione dei redditi anche delle minusvalenze realizzate sulla cessione di azioni proprie.
[6] La questione si pone per le imprese che hanno pianificato le operazioni di acquisto di azioni proprie (buy back) tenendo conto dell’assetto fiscale all’epoca vigente e, cioè, assumendo che la rivendita delle azioni proprie, sostanziandosi in un’operazione di natura patrimoniale, non avrebbe assunto rilevanza fiscale, ponendo un legittimo affidamento sull’irrilevanza reddituale di questo tipo di operazioni.
[7] Cfr. il Documento Assonime “Consultazioni n. 19/2025”.
