Ampliamento della platea degli utilizzatori del modello 730/2025

Il modello 730/2025, relativo all’anno 2024, approvato con il provvedimento n. 114763 dello scorso 10 marzo 2025, continua l’ampliamento dell’ambito applicativo.

Infatti, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 1/2024, da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF, quali:

  • i redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva;
  • la rivalutazione dei terreni;
  • le plusvalenze di natura finanziaria.

I quadri introdotti sono due:

  • il quadro M, denominato “Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”;
  • il quadro T, denominato “Plusvalenze di natura finanziaria”.

Il quadro M, suddiviso in 6 sezioni, prevede l’indicazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata (da non riportare più nel quadro D), nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero ed eventuali redditi di capitale sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.

Inoltre, sempre nel quadro M, è previsto l’inserimento dei dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni, effettuata ai sensi dell’articolo 2, D.L. 282/2002, ai premi di per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.

Il quadro T, suddiviso in otto sezioni, prevede l’indicazione dei redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), Tuir, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir.

Nel medesimo quadro devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, D.L. 282/2002, e successive modificazioni.

Si evidenzia che, all’interno della sezione V, del quadro T, i contribuenti senza partita Iva possono dichiarare i redditi da cripto-attività, in modo più semplice e diretto.

Infatti, fino all’anno scorso, la dichiarazione delle cripto-attività, ai fini del riporto delle plusvalenze, richiedeva l’utilizzo esclusivo del quadro RT del modello Redditi PF.

Da quest’anno, invece, le plusvalenze e gli altri proventi sulle cessioni di cripto-attività, per la parte che eccede la soglia annuale di 2.000 euro, possono essere dichiarati all’interno del quadro T.

Quanto al monitoraggio fiscale, si ricorda che i contribuenti sono tenuti a dichiarare nel quadro W le cripto-attività detenute e i redditi derivanti da esse, pena l’applicazione di una sanzione dal 3 al 15 per cento dei valori non dichiarati per ciascun anno.

L’esonero relativo alla compilazione del quadro W (o RW del modello Redditi PF) opera solo nei casi in cui le cripto-attività siano affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (sul punto si veda la risposta n. 181/E/2024 dell’Agenzia delle entrate).

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