Vincoli del Gruppo Iva

L’articolo 1, comma 24, L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l’articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dei requisiti di accesso al regime.

Possono optare per la costituzione del Gruppo Iva i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli:

  • finanziario,
  • economico e
  • organizzativo,

di cui all’articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972. I vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

I tre vincoli devono sussistere congiuntamente, altrimenti è precluso l’accesso al regime.

Vincolo finanziario

Il vincolo finanziario sussiste ex articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ. quando:

  • tra i soggetti esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto;
  • i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto residente in Italia.

Al riguardo, con il principio di diritto n. 4 del 15 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante il riferimento al concetto di controllo civilistico, è preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l’articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ.. A detti soggetti passivi l’opzione per il Gruppo Iva è consentita solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti.

Pertanto, ad un ente avente la forma giuridica di associazione – ancorché sia soggetto passivo ai fini Iva per le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce, per l’appunto, l’articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..

Vincolo economico

Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti si verifica una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Con riferimento al vincolo economico, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5 del 15 ottobre 2018, in relazione a un Gruppo Iva in corso di formazione, ha avuto modo di precisare che, per dimostrare la sussistenza o meno del vincolo economico rispetto ad alcune società facenti parte di un gruppo bancario-finanziario, non può essere attribuito valore determinante all’indicazione effettuata, mediante gli appositi codici Ateco, in sede di dichiarazione di inizio attività, ma occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo, le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

Vincolo organizzativo

Infine, il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti è presente un coordinamento in via di diritto in base alle disposizioni del codice civile ovvero in via di fatto fra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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