La riconduzione delle attività agricole connesse al reddito agrario richiede non solo la prevalente provenienza dei prodotti dall’attività agricola dell’imprenditore, ma anche la riconducibilità oggettiva del prodotto finale alle categorie individuate dal D.M. 13 febbraio 2015. La risposta n. 151/2026 chiarisce che il requisito civilistico di connessione ex art. 2135 c.c. non coincide automaticamente con il regime fiscale catastale previsto dall’art. 32 TUIR. In assenza del requisito oggettivo, l’attività resta agricola connessa, ma il reddito deve essere determinato secondo il regime forfetario d’impresa ex art. 56-bis, comma 2, TUIR.
Perché un’attività di trasformazione svolta da un imprenditore agricolo possa essere ricondotta al reddito agrario non è sufficiente che i prodotti utilizzati provengano prevalentemente dall’attività agricola esercitata dal medesimo soggetto. È necessario, infatti, che ricorrano congiuntamente l’esercizio di un’attività agricola principale e la prevalenza dei prodotti propri, requisito oggettivo da verificare sul piano fiscale in funzione della riconducibilità dei prodotti alle fattispecie individuate dal D.M. 13 febbraio 2015.
In assenza del requisito oggettivo, l’attività può comunque rientrare tra le attività agricole connesse, ma il relativo reddito non è determinato catastalmente ai sensi dell’art. 32, TUIR, trovando applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, il regime forfetario previsto dall’art. 56-bis, comma 2, TUIR.
Questi, in sintesi, i capisaldi per la corretta determinazione del reddito imponibile.
L’art. 2135, c.c., come punto di partenza
L’inquadramento della questione non può prescindere dall’art. 2135, c.c., che individua le attività proprie dell’imprenditore agricolo e disciplina, al comma 3, le c.d. attività agricole connesse.
In particolare, la norma considera tali le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali.
La disposizione civilistica introduce, quindi, un criterio di collegamento tra l’attività agricola principale e quella ulteriore di trasformazione o valorizzazione.
La connessione è costruita attraverso due elementi:
- la presenza di un imprenditore agricolo che esercita un’attività principale;
- la prevalente provenienza dei prodotti oggetto dell’attività connessa dall’attività agricola esercitata dal medesimo soggetto.
Il dato civilistico, tuttavia, non può essere automaticamente trasposto sul piano fiscale, ed è proprio questo il profilo sul quale interviene l’agenzia delle entrate con la risposta n. 151/2026.
La disciplina fiscale dell’art. 32, TUIR
L’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR, considera produttive di reddito agrario le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati ogni 2 anni con Decreto MEF su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La disposizione fiscale riprende quindi la struttura dell’art. 2135, c.c., ma introduce un ulteriore requisito: i prodotti oggetto dell’attività devono infatti essere ricompresi in un apposito decreto ministeriale.
L’attuale Decreto di riferimento è il D.M. 13 febbraio 2015, che individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR.
La conseguenza è particolarmente importante. Il requisito della prevalenza non è sufficiente, da solo, a determinare l’applicazione del regime catastale, occorre infatti verificare anche la riconducibilità oggettiva del prodotto alle categorie previste dal decreto ministeriale.
La distinzione tra requisito civilistico e requisito fiscale è quindi essenziale.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle entrate
La risposta n. 151/2026 prende in esame il caso di una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e che procede alla trasformazione della carne proveniente dai propri allevamenti.
L’impresa realizza, in particolare, preparazioni a base di carne avicola, la materia prima principale proviene dagli allevamenti della società, mentre una quota residuale della carne utilizzata deriva da animali acquistati presso terzi; nel processo produttivo vengono inoltre impiegati ulteriori ingredienti acquistati sul mercato.
La questione posta all’Agenzia riguarda la possibilità di considerare l’attività di trasformazione come attività agricola connessa produttiva di reddito agrario, posto che a parere del contribuente l’attività svolta impiega prevalentemente propri prodotti, sia in riferimento alla carne utilizzata, sia relativamente agli ulteriori ingredienti di cui parte acquistati da terzi.
Il dato quantitativo sembrerebbe, a prima vista, deporre a favore dell’impresa: come detto, la materia prima principale proviene, infatti, prevalentemente dall’attività agricola propria, ma è proprio su questo punto che si innesta il chiarimento dell’Agenzia, secondo cui la prevalenza non basta.
Il rispetto del criterio della prevalenza, infatti, consente di superare il primo livello di verifica, ma non determina automaticamente l’applicazione dell’art. 32, TUIR, laddove è necessario verificare quale sia il prodotto risultante dalla trasformazione.
La questione non riguarda soltanto la provenienza della materia prima, ma anche il risultato finale del processo produttivo. Solo se il prodotto finale è riconducibile alle fattispecie previste dal Decreto, e contemporaneamente è rispettato il requisito della prevalenza, il reddito dell’attività connessa può essere ricondotto al reddito agrario.
La sua presenza nell’art. 32, TUIR, non ha carattere meramente ricognitivo, ma delimita l’ambito oggettivo delle attività connesse che possono beneficiare della determinazione catastale.
Nel caso specifico analizzato, in particolare, l’Agenzia ha evidenziato che «la produzione di carni e prodotti della loro macellazione», di cui ai codici ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili) e 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne di volatili), essendo inclusi nel Decreto Ministeriale, hanno senza dubbio la possibilità di fruire del regime catastale (ovviamente al ricorrere dei previsti requisiti). Quanto, invece, alle attività agricole connesse assoggettati al regime di cui all’art. 32, TUIR, il Decreto richiama solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (previste all’interno del codice ATECO 10.13.0, che testualmente riguarda la più ampia categoria della “produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili”).
A tale riguardo la conclusione dell’Agenzia è la seguente, fermo restando il soddisfacimento del requisito della prevalenza dei propri prodotti:
- se la lavorazione svolta conduce al prodotto finito «carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami», si applica il regime catastale;
- se invece le attività produttive riconducibili al codice citato ATECO 10.13.0 sono diverse dalla «produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami» e dunque non espressamente richiamate dalla tabella allegata al D.M., si applica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’art. 56-bis, comma 2, TUIR.
