L’art. 5, D.Lgs. n. 38/2021 consente, a determinate condizioni, l’affidamento diretto degli impianti sportivi agli enti senza fini di lucro. L’ANAC ne ha limitato l’applicazione ai casi sotto soglia e con unica proposta, restando aperti rilevanti problemi di coordinamento con il Codice dei contratti pubblici.
L’art. 5, D.Lgs. n. 38/2021, disciplina una peculiare ipotesi di affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi, prevedendo che gli enti sportivi senza fini di lucro possono presentare «un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione … Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni».
Con la Legge n. 53/2026, il Legislatore ha “esteso” questa forma di affidamento agli impianti scolastici, trascurando, però, di risolvere le problematiche poste dalla laconica disposizione normativa, in particolare alla luce del fatto che la gestione degli impianti sportivi rientra nel novero dei “servizi pubblici locali” e dunque il suo affidamento dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica.
Nello specifico, l’art. 5 replica la struttura del project financing, delineando uno schema concessorio nel quale l’affidatario effettua l’investimento e si remunera mediante i ricavi della gestione dell’impianto, sul presupposto che quest’ultimo abbia “rilevanza economica” e dunque sia in grado di garantire entrate sufficienti per la sostenibilità del progetto. Trattasi di una figura assimilabile agli istituti di partenariato pubblico-privato regolati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), con conseguente necessità di coordinare le rispettive disposizioni.
Nell’intento di fornire una soluzione interpretativa al potenziale conflitto tra l’affidamento diretto di cui all’art. 5 e il D.Lgs. n. 36/2023 – ispirato ai principi euro-unitari di concorrenza, trasparenza e par condicio – l’ANAC è intervenuta dapprima con il parere n. 33/2025 e poi con la Comunicazione del Presidente n. 4/2026 allo scopo di perimetrare l’ambito applicativo della fattispecie in esame.
L’ANAC ha precisato innanzitutto che l’art. 5 va considerato non già una disposizione derogatoria al D.Lgs. n. 36/2023, quanto piuttosto una norma “residuale”, applicabile nello spazio consentito dalla disciplina generale.
In tale prospettiva, l’ANAC ritiene ammissibile l’affidamento diretto solo se:
- sia stato proposto un unico progetto di intervento da parte di un solo operatore sportivo;
- il valore della concessione da affidare risulti inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Il primo presupposto (volto ad escludere la necessità di confronto comparativo) implica che il progetto proposto sia reso pubblico in forme adeguate (l’ANAC ritiene sufficiente la pubblicazione sul sito internet dell’ente concedente), al fine di verificare se altri soggetti siano interessati a presentare progetti alternativi. In presenza di una pluralità di proposte l’affidamento diretto resterebbe escluso e l’ente locale dovrebbe avviare una procedura selettiva fissando criteri oggettivi di valutazione per la scelta del contraente (in tal senso, TAR Lombardia n. 3519/2024).
Il secondo presupposto mira a evitare il conflitto con la normativa euro-unitaria (Direttiva 2014/23/UE), la quale si riferisce solo alle concessioni “sopra soglia” lasciando libero il legislatore nazionale di regolare diversamente i contratti “sotto soglia”.
Per stabilire il valore della concessione, onde verificare il rispetto del predetto limite, dovrebbero applicarsi i criteri previsti dall’art. 179, D.Lgs. n. 36/2023, per le concessioni in generale, assumendo a riferimento il “piano di fattibilità economico finanziaria” che il proponente è tenuto a produrre con il progetto. La legge, per la verità, non precisa in cosa consista tale documento, che non è menzionato neppure nel Codice dei contratti; l’ANAC lo ritiene assimilabile al PEF, in quanto funzionale a dimostrare la sostenibilità finanziaria del progetto, ma i suoi contenuti restano in effetti indeterminati.
Il valore della concessione rileva altresì per determinare la durata della concessione, posto che, in base all’art. 5, la gestione va affidata «per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni»; tale previsione è coerente con il criterio generale posto dall’art. 178, D.Lgs. n. 36/2023, che lega la durata del contratto al periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati.
Resta fermo che l’ente pubblico, pur in presenza di una sola proposta, non è tenuto a procedere all’affidamento diretto, ma gode di ampia discrezionalità sia nel valutare l’interesse pubblico del progetto (avuto riguardo ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, nonché all’affidabilità del proponente), sia nel decidere di dare corso ugualmente a una procedura di evidenza pubblica rivolgendosi al mercato, purché la relativa determinazione risulti sorretta da una completa istruttoria e da un’adeguata motivazione (TAR Piemonte n. 986/2026).
Per quanto apprezzabili nello sforzo di armonizzare l’art. 5, D.Lgs. n. 38/2021, con i principi generali, le indicazioni fornite da ANAC non sembrano tuttavia in grado di superare tutte le criticità poste da una norma oggettivamente equivoca, restando aperte rilevanti problematiche sostanziali e procedurali che richiederanno ulteriori sforzi ermeneutici e – auspicabilmente – un intervento chiarificatore del Legislatore.
