Decesso del socio di maggioranza, stallo assembleare e nomina del liquidatore

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto integrata la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea quando la morte del socio di maggioranza e la mancata intestazione della quota all’erede minore impediscono la formazione della volontà sociale. La paralisi assembleare, aggravata da perdite superiori al terzo del capitale e tali da ridurlo sotto il minimo legale, legittima l’intervento sostitutivo del Tribunale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.

I fatti

    La Sezione Imprese del Tribunale di Bologna è chiamata a deliberare sul ricorso del presidente dell’organo amministrativo di una società di capitali che chiede la nomina del liquidatore, previa dichiarazione dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, n. 3), c.c. La società ha chiuso l’esercizio con una perdita superiore al terzo del capitale e tale da ridurlo sotto il minimo legale, imponendo la convocazione dell’assemblea per gli adempimenti di cui agli artt. 2482‑bis e 2482‑ter c.c.

    Nel frattempo, è però deceduto il socio di maggioranza (già titolare di una quota pari al 51% del capitale sociale), il cui unico erede, minore d’età, ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario e non risulta intestatario della quota, il che rende impossibile la convocazione e, dunque, il funzionamento dell’assemblea.

    Il quesito

    Il quesito che assume rilievo nel caso di specie è se la combinazione tra da un lato, perdite che intaccano il minimo legale del capitale senza che siano stati adottati i provvedimenti ex artt. 2482‑bis e 2482‑ter c.c.; e, da un altro lato, una situazione di c.d. stallo assembleare derivante dalla morte del socio di maggioranza e dalla mancata trasmissione della quota all’erede, possa o meno far ritenere integrata la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, così da legittimare l’intervento c.d. sostitutivo del Tribunale per la nomina del liquidatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2487, co. 2, c.c.

    La soluzione

    Il Tribunale verifica che, in assenza di effettiva successione nella quota maggioritaria e non essendo prevedibile il momento del passaggio di titolarità nella quota stessa, l’assemblea si trova nella pratica impossibilitata a deliberare, venendo così a vertere in una situazione di stallo che, aggravata dalle perdite che intaccano il minimo legale, è ritenuta idonea a pregiudicare la società e i suoi creditori. Con provvedimento deliberato il 28 gennaio 2026, la società viene, quindi, dichiarata in stato di scioglimento e liquidazione per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3), c.c., con conseguente nomina di un liquidatore.

    I principi generali

    La decisione recepisce i principi per i quali l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, causa di scioglimento a norma dell’art. 2484, n. 3), c.c., ricorre in presenza di una paralisi effettiva e non superabile dell’organo assembleare, che impedisce la formazione della volontà sociale. La morte del socio e la mancata voltura della quota agli eredi, specie se minori, possono integrare tale paralisi allorquando impediscano la costituzione dell’assemblea nel rispetto del quorum. Al contempo, le perdite oltre il terzo del capitale sociale e la sua riduzione sotto il minimo legale impongono agli amministratori la convocazione “senza indugio” dell’assemblea per deliberare ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione, pena altrimenti la loro responsabilità. In caso di inerzia o – come accaduto nel caso di specie – impossibilità, il Tribunale può suppletivamente sostituirsi agli organi sociali, nominando i liquidatori e specificandone i poteri: il provvedimento ha natura di volontaria giurisdizione e può essere rimesso in discussione in giudizio ordinario.

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