Le somme erogate a favore di ASD o SSD entro il limite di 200.000 euro possono qualificarsi come spese di pubblicità deducibili, senza richiedere che l’ente sportivo svolga una autonoma attività imprenditoriale di promozione. La “specifica attività” del beneficiario va intesa in coerenza con le finalità statutarie e con lo svolgimento dell’attività sportiva, nella quale la sponsorizzazione si innesta come supporto finanziario.
L’erogazione di una somma fino a 200.000 euro a favore di Associazione (o Società) sportiva dilettantistica è riconosciuta quale spesa deducibile ex art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, alle condizioni previste dalla norma succitata (svolgimento di attività sportiva nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva) o è necessario dimostrare un quid in più, come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione? Il tema, se non correttamente inteso, rischia di travisare e compromettere l’agevolazione.
In ordine al riscontro della specifica attività promozionale del beneficiario, tale requisito non dev’essere inteso in senso isolato dal complessivo contesto normativo che lo prevede. Mediante una “specifica attività” da parte dell’associazione beneficiaria, è locuzione che non può essere intesa come una particolare attività di sponsorizzazione fondata su un apposito modello produttivo organizzato. Essa, più semplicemente, deve venire intesa come obbligo di perseguire gli scopi statutari da parte dell’ente, verso i quali la convenzionale sponsorizzazione legislativa presta quella sinergia finanziaria necessaria a consentire lo svolgimento dell’attività statutaria. La sponsorizzazione non può rappresentare per l’associazione “uno specifico dinamismo d’impresa”, in quanto quest’ultima ha solo lo scopo di coadiuvare finanziariamente il perseguimento degli scopi istituzionali, per cui essa partecipa della medesima natura dell’attività statutaria, svolgendosi in contemporanea con gli eventi sportivi, e costituendone un mero fattore di aiuto finanziario. Se il Legislatore pretendesse da parte dell’associazione un apposito modulo d’impresa idoneo allo scopo divulgativo, perseguito con la rigorosa efficacia e la piena rispondenza alle regole aziendalistiche della tipica impresa dello spettacolo, l’illogicità interna alla norma in questione, non potrebbe rivelarsi più manifesta.
Se, sotteso alla norma che rassicura la natura di “spesa di pubblicità”, alle erogazioni in questione si ritenesse necessario che l’ASD dispiegasse le sue energie e dinamiche organizzative in una specifica attività pubblicitaria, ricalcante il modello dell’impresa dello spettacolo, allo scopo di perseguire con complessi mezzi divulgativi un’attività pubblicitaria e venendo in tal modo a rappresentare all’esterno un’assoluta prevalenza d’interesse imprenditoriale aperto al mercato, rispetto ai propri scopi statutari, l’ASD in questione non solo devierebbe dal suo stesso motivo dì esistenza, ma andrebbe persino incontro a una prospettiva di cambio di regime fiscale da “Ente non commerciale” a “Ente Commerciale”, secondo le prescrizioni degli artt. 143 ss., TUIR.
Il presupposto deve andare inteso similmente alla portata dell’inciso di chiusura del comma 1 dell’art. 143, TUIR, a mente del quale: «[…] non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi […] rese in conformità con le finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione […]». In ordine a tale requisito, la dottrina accademica ebbe modo di sottolineare come il presupposto della «conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione» debba essere raccordato al principio di sintesi: «Si vuole in sostanza che le attività non siano avulse dai fini istituzionali, onde evitare che siano fine a se stesse e comportare così il fine commerciale della produzione e dello scambio». In ordine a una ASD, le prestazioni sportive devono condividere la coesistenza con le altre attività e queste ultime non si devono avvalere di un proprio modello organizzativo, ma devono sfruttare la dote strumentale usata per il perseguimento degli scopi istituzionali, nel senso che essenzialmente devono venire svolte in simultanea con le prestazioni sportive verso le quali perseguono un sussidio finanziario.
L’organizzazione degli enti non commerciali per il perseguimento del fine istituzionale ha necessariamente carattere svariato e multiforme in relazione alle esigenze dello scopo. L’ausiliaria prestazione pubblicitaria deve potersi avvalere di tale organizzazione, senza l’approntamento di uno specifico apparato produttivo. Nel caso dell’ente sportivo che viene sponsorizzato dalle imprese locali attraverso la cartellonistica e la stampigliatura della ditta nelle maglie da gioco è chiara la mancanza non solo di una specifica organizzazione, ma anche di un qualsiasi modulo organizzato di mezzi produttivi. La prestazione pubblicitaria s’innesta nell’evento sportivo e nel medesimo modulo organizzativo predisposto per quest’ultimo ed è in tal senso che deve essere inteso il presupposto «della specifica attività svolta dal beneficiario della sponsorizzazione».
