Il contributo analizza il sistema della responsabilità civile nell’ordinamento sportivo italiano, con particolare attenzione allo sport paralimpico.
È esaminata l’evoluzione degli istituti di cui agli artt. 2043, 2050 e 1218, c.c., alla luce della progressiva emersione della colpa organizzativa e degli obblighi di protezione ed evidenziato il ruolo degli organismi sportivi nella gestione del rischio e nella tutela dell’accessibilità e della non discriminazione.
Ne emerge un modello di responsabilità civile a funzione prevalentemente preventiva, fondato sulla centralità della persona e sull’effettività dei diritti fondamentali.
Premessa
L’ordinamento sportivo italiano si configura come un sistema complesso e multilivello, caratterizzato dal coordinamento tra autonomia privata, ordinamento sportivo e ordinamento statale. Tale autonomia trova fondamento nel riconoscimento legislativo operato dal D.Lgs. n. 242/1999 (c.d. Decreto Melandri), che ha ridefinito la natura del CONI quale ente pubblico con funzioni di indirizzo e coordinamento dell’intero movimento sportivo nazionale.
Nel settore dello sport per persone con disabilità, un ruolo centrale è attribuito al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ente pubblico istituito ai sensi del D.Lgs. n. 43/2017, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare e gestionale. Il CIP costituisce l’organo di riferimento per la promozione e la regolazione dello sport paralimpico, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.), tutela della salute (art. 32, Cost.) e promozione della persona (art. 2, Cost.), nonché degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).
A livello sistematico, il D.Lgs. n. 36/2021 ha operato un riordino organico del settore sportivo, introducendo espressamente principi di inclusione, accessibilità e tutela dei soggetti vulnerabili (in particolare agli artt. 1, 2 e 3), con conseguente incidenza anche sulla conformazione degli obblighi di diligenza e delle posizioni di garanzia gravanti sugli operatori sportivi.
In tale prospettiva, può affermarsi che le regole dell’ordinamento sportivo, pur non integrando fonti primarie dell’ordinamento statale, assumono rilevanza quali standard tecnici di comportamento, idonei a integrare il parametro della diligenza di cui all’art. 1176, c.c., fungendo da criteri concretizzanti del modello di condotta esigibile nel contesto dell’attività sportiva e rilevando, in caso di violazione, quale indice sintomatico della colpa[1].
Nel contesto paralimpico, tale parametro è rafforzato, in ragione:
- della particolare vulnerabilità dei soggetti coinvolti;
- della specificità delle condizioni psico-fisiche degli atleti;
- nonché dell’esigenza di predisporre misure organizzative e tecniche adeguate volte a garantire una partecipazione effettiva e sicura.
In questa direzione, assumono rilievo i principi del diritto antidiscriminatorio eurounitario, e in particolare quelli sanciti dalla Direttiva 2000/78/CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 21 e 26), dai quali discende l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli a favore delle persone con disabilità.
Ne consegue che, in ambito sportivo-paralimpico, la diligenza esigibile ex art. 1176, c.c., non si esaurisce nel rispetto delle regole tecniche di gioco, ma implica un dovere di protezione rafforzato, che si traduce nell’adozione di tutte le misure organizzative, strutturali e funzionali necessarie a prevenire eventi dannosi evitabili, alla luce delle condizioni specifiche dell’atleta.
Criteri di imputazione della responsabilità
Il sistema della responsabilità civile sportiva trova il proprio fondamento nell’art. 2043, c.c., norma generale di imputazione del fatto illecito, la quale è stata progressivamente reinterpretata dalla giurisprudenza in chiave evolutiva e funzionale, superando una lettura rigidamente tipica dell’illecito civile e valorizzando invece criteri di imputazione fondati su rischio, organizzazione e funzione preventiva della responsabilità civile[2].
Tuttavia, in ambito sportivo — e in maniera ancora più marcata nello sport paralimpico e adattato — tale modello risulta frequentemente integrato dall’art. 2050, c.c., relativo all’esercizio di attività pericolose. A tal proposito va precisato che la nozione di attività pericolosa ex art. 2050, c.c., non può essere definita in termini astratti o tipologici, ma richiede una valutazione in concreto, alla luce delle modalità effettive di esercizio, dei mezzi impiegati e del contesto organizzativo. In ambito sportivo, tale impostazione conduce a escludere una qualificazione generalizzata dell’attività come pericolosa, dovendosi invece verificare caso per caso se il rischio ecceda quello tipicamente consentito dalla disciplina praticata[3].
Nel settore dello sport adattato e paralimpico, la pericolosità è definita dalla caratterizzazione dell’attività quanto alle modalità di svolgimento, all’utenza e all’impiego dei mezzi per lo svolgimento. Infatti:
- l’attività sportiva è svolta mediante l’utilizzo di ausili tecnici (protesi, carrozzine sportive, dispositivi di supporto altamente specializzati);
- il rischio di danno è strettamente correlato alle condizioni psico-fisiche individuali dell’atleta;
- è richiesto un continuo adattamento delle misure di sicurezza e delle regole organizzative da parte degli enti sportivi.
In tale contesto, trova applicazione il regime probatorio aggravato di cui all’art. 2050, c.c., ove per il danneggiante non è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell’esercizio dell’attività o di non aver commesso alcuna negligenza; occorre che il danneggiante dimostri positivamente di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno[4].
Parallelamente, nel sistema della responsabilità sportiva assume rilievo centrale anche la responsabilità contrattuale ex art. 1218, c.c., derivante dal rapporto tra atleta e società sportiva. La giurisprudenza ha consolidato la figura dell’obbligazione di protezione, la quale impone al debitore[5]:
- di adottare in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare l’evento lesivo;
- di esercitare la vigilanza nella misura dovuta;
- di adottare le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo.
In caso di inadempimento, la responsabilità del sodalizio sportivo può configurarsi anche sotto il profilo della colpa organizzativa.
Nel contesto della disabilità, tali obblighi si intensificano ulteriormente, in ragione del necessario coordinamento con i principi di inclusione e non discriminazione sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e dal diritto eurounitario. Ne deriva che l’obbligazione di protezione assume anche una dimensione “inclusiva”, imponendo all’organizzazione sportiva non solo la sicurezza in senso stretto, ma anche l’effettiva accessibilità dell’attività sportiva in condizioni di parità sostanziale.
Federazioni sportive nazionali, CIP, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva: funzione regolatoria e responsabilità nell’ambito della disabilità
È noto che gli organismi sportivi occupano, nell’attuale ordinamento sportivo, una posizione di centralità per quanto concerne sia la dimensione tecnico-organizzativa sia la funzione di regolazione del rischio sportivo.
Con riferimento al primo profilo, assume particolare rilievo, per quanto qui interessa, la dimensione antidiscriminatoria dello sport paralimpico. La giurisprudenza ha infatti chiarito che le decisioni federali in materia di tesseramento, classificazione o accesso alle competizioni sportive possono integrare condotte discriminatorie, anche quando fondate su regolamenti formalmente neutri. In particolare, è stato affermato che il diniego di accesso all’attività sportiva o l’applicazione di criteri non proporzionati rispetto alla condizione di disabilità possono integrare una discriminazione indiretta ai sensi della Legge n. 67/2006, con conseguente sindacabilità dell’atto federale da parte del giudice ordinario[6].
Passando alla funzione di regolazione del rischio sportivo, la progressiva “pubblicizzazione funzionale” dell’ordinamento sportivo ha determinato il superamento di una concezione meramente privatistica degli enti sportivi, imponendo la loro lettura sistematica alla luce dei principi costituzionali di solidarietà, sicurezza e tutela della persona[7].
In tale contesto, il CIP assume una funzione che trascende la mera organizzazione agonistica, configurandosi quale ente garante dell’effettività del diritto allo sport della persona con disabilità, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32, Cost., della CRPD, del D.Lgs. n. 43/2017 e del D.Lgs. n. 36/2021.
In questa prospettiva, l’adozione di regolamenti tecnici, protocolli sanitari, criteri di classificazione funzionale e standard di sicurezza da parte degli organismi sportivi concorre direttamente alla definizione delle modalità di svolgimento dell’attività sportiva, incidendo in maniera significativa sulla tutela dell’integrità psicofisica degli atleti, con particolare rilevanza nell’ambito dello sport praticato da persone con disabilità.
Ne consegue che l’attività regolatoria degli organismi sportivi non può essere considerata neutra rispetto alla gestione del rischio, poiché le scelte normative e organizzative adottate incidono direttamente sulla prevedibilità e prevenibilità degli eventi lesivi. Da ciò deriva che non può escludersi, in via di principio, la responsabilità degli enti regolatori e organizzatori qualora l’assetto regolamentare o organizzativo predisposto risulti inadeguato rispetto alla gestione dei rischi tipici dell’attività sportiva, in particolare nei casi in cui:
- vengano omessi protocolli tecnici o sanitari idonei;
- siano mantenuti regolamenti obsoleti o scientificamente non aggiornati;
- vengano tollerate prassi organizzative pericolose;
- oppure non sia assicurata un’effettiva vigilanza sull’applicazione delle regole di sicurezza.
In tali ipotesi, la responsabilità civile troverebbe fondamento non già nella mera verificazione dell’evento lesivo, bensì nella violazione degli obblighi organizzativi e preventivi gravanti sull’ente ex artt. 2043 e 1176, comma 2, c.c., configurandosi una forma di colpa organizzativa derivante dall’inadeguatezza dell’assetto regolatorio e preventivo predisposto rispetto ai rischi prevedibili dell’attività sportiva.
Sodalizi sportivi quali gestori di impianti sportivi: responsabilità civile e obblighi di protezione nella pratica sportiva per persone con disabilità
Qualora i sodalizi sportivi assumano direttamente la gestione dell’impianto, la loro posizione giuridica si amplia sensibilmente, poiché l’ente cumula:
- la funzione organizzativa dell’attività sportiva;
- la custodia della struttura;
- il controllo delle condizioni di sicurezza;
- la gestione dei rischi connessi all’accessibilità e fruibilità dell’impianto.
In tale ipotesi, i sodalizi sportivi vengono a trovarsi in una vera e propria posizione di garanzia complessa, suscettibile di fondare responsabilità:
- contrattuale ex art. 1218, c.c.;
- extracontrattuale ex art. 2043, c.c.;
- nonché da custodia ex art. 2051, c.c.
La giurisprudenza ha affermato che il gestore dell’impianto sportivo risponde dei danni derivanti da difetti strutturali, carenze manutentive o inadeguatezza delle misure di sicurezza, salvo che provi il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo[8].
Nel contesto dello sport praticato da persone con disabilità, tale obbligo di custodia assume contenuti ulteriormente rafforzati. L’impianto sportivo, infatti, non deve risultare soltanto astrattamente sicuro, ma concretamente accessibile, fruibile e funzionale rispetto alle specifiche esigenze dell’atleta con disabilità, in conformità ai principi di uguaglianza sostanziale, inclusione e accomodamento ragionevole.
Ne consegue che la diligenza esigibile in capo al gestore comprende non soltanto l’ordinaria manutenzione e messa in sicurezza della struttura, ma anche l’adozione di misure organizzative e strutturali idonee a garantire l’effettiva accessibilità dell’impianto, quali a titolo esemplificativo:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’adeguatezza dei percorsi di evacuazione;
- la compatibilità degli spazi con carrozzine sportive e ausili tecnici;
- la predisposizione di spogliatoi accessibili;
- nonché la presenza di personale adeguatamente formato nella gestione delle emergenze riguardanti atleti con disabilità.
La violazione di tali obblighi può integrare responsabilità contrattuale ex art. 1218, c.c., responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043, c.c. e, nei casi in cui l’inaccessibilità dell’impianto determini una limitazione ingiustificata della partecipazione sportiva della persona con disabilità, potrebbe anche integrare una forma di discriminazione indiretta rilevante ai sensi della Legge n. 67/2006.
Sodalizi sportivi quali organizzatrici dell’attività sportiva in impianti altrui: responsabilità civile e obblighi di protezione nella pratica sportiva per persone con disabilità
Diversa, ma non meno rilevante, è l’ipotesi in cui ASD e SSD non gestiscano direttamente l’impianto sportivo, limitandosi a organizzare attività sportive presso strutture di terzi.
In tali casi, deve escludersi che l’ente possa automaticamente andare esente da responsabilità invocando la disponibilità materiale dell’impianto in capo ad altri soggetti. L’organizzatore dell’attività sportiva mantiene infatti un autonomo obbligo di verifica preventiva dell’idoneità della struttura rispetto all’attività programmata.
Tale obbligo assume particolare intensità nell’ambito dello sport per disabili, poiché l’ente organizzatore deve verificare:
- accessibilità effettiva dell’impianto;
- compatibilità con gli ausili degli atleti;
- sicurezza delle vie di accesso;
- presenza di presidi sanitari adeguati;
- adeguatezza delle attrezzature sportive utilizzate.
L’attività organizzativa integra, infatti, una fonte autonoma di rischio, idonea a fondare responsabilità per colpa organizzativa indipendentemente dalla titolarità dell’impianto[9].
Sotto il profilo contrattuale, il rapporto associativo o il contratto di iscrizione all’attività sportiva genera obblighi di protezione che comprendono anche la selezione diligente delle strutture utilizzate. L’ASD o SSD risponde pertanto:
- per culpa in eligendo;
- per culpa in organizzando;
- nonché per omessa vigilanza.
La responsabilità può concorrere con quella del proprietario o gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 2055, c.c., dando luogo a solidarietà tra più soggetti garanti della sicurezza.
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla rilevanza della formazione degli istruttori e più in generale degli operatori sportivi in considerazione del fatto che nel settore paralimpico la mera competenza tecnica sportiva non è sufficiente. Ad avviso di chi scrive, l’organizzazione deve garantire personale formato anche sotto il profilo:
- medico-sportivo;
- biomeccanico;
- relazionale;
- dell’assistenza agli atleti con disabilità.
Ne consegue che l’insufficiente formazione del personale tecnico e organizzativo può integrare una significativa carenza dell’assetto preventivo predisposto dall’ente sportivo, assumendo rilevanza ai fini della colpa organizzativa soprattutto quando l’evento dannoso risulti causalmente collegato a un’errata gestione dell’atleta o all’utilizzo improprio di ausili e attrezzature sportive.
Conclusioni
La responsabilità civile nell’ambito dell’attività sportiva, e segnatamente nello sport praticato da persone con disabilità, appaia progressivamente orientata verso modelli di imputazione fondati sulla gestione del rischio e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, oltre che sulla tradizionale funzione compensativo-risarcitoria.
In tale contesto, l’evoluzione sistematica degli istituti di cui agli artt. 2043, 2050 e 1218, c.c., evidenzia una progressiva emersione della colpa organizzativa quale criterio di imputazione della responsabilità, idoneo a valorizzare non la sola condotta materiale, ma l’adeguatezza complessiva delle misure preventive predisposte dai soggetti dell’ordinamento sportivo.
Particolare rilievo assume, in ambito paralimpico, il coordinamento tra obblighi di protezione e principi di derivazione costituzionale ed eurounitaria, con specifico riferimento agli artt. 2, 3 e 32, Cost., alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla disciplina antidiscriminatoria europea. Da ciò discende un rafforzamento degli obblighi di sicurezza, i quali si estendono fino a ricomprendere la predisposizione di accomodamenti ragionevoli e di condizioni effettive di accessibilità all’attività sportiva.
Ne deriva che le regole dell’ordinamento sportivo assumono la funzione di standard tecnici rilevanti ai fini della concretizzazione della diligenza ex art. 1176, c.c., la cui violazione può costituire indice sintomatico della colpa civile.
In questa prospettiva sistematica, la responsabilità degli enti sportivi può configurarsi non soltanto quale conseguenza dell’evento lesivo, ma anche quale effetto dell’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, dell’omessa predisposizione di misure preventive, ovvero della mancata adozione di presidi idonei alla tutela dell’atleta con disabilità.
In conclusione, lo sport paralimpico costituisce un ambito paradigmatico dell’evoluzione della responsabilità civile in senso funzionale e preventivo, nel quale la tutela dell’integrità psicofisica si coniuga con la garanzia dell’effettività dei diritti fondamentali e con la piena attuazione del principio di non discriminazione.
[1] Principio che si desume dalla lettura Cass. pen. n. 8609/2022.
[2] M. Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, Milano, 2018, pagg. 45-48; P. Cendon, Il fatto illecito e la responsabilità civile, Torino, 2016, pagg. 112-118; F.D. Busnelli, Trattato della responsabilità civile, diretto da Alpa e Bessone, Torino, 2005, pagg. 67-70.
[3] Cass. civ. n. 8224/2025.
[4] Cass. civ. n. 1931/2017; Cass. civ. n. 9422/2016; Cass. civ. n. 8224/2025.
[5] Cass. civ. n. 4945/2026.
[6] Corte d’Appello di Torino, Sez. III civ., n. 507/2024.
[7] Corte Cost. n. 49/2011.
[8] Cass. civ. n. 4009/2020.
[9] Cass. civ. n. 7029/2024.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Associazioni e sport”.
