Iperammortamento attrattivo per le farmacie

L’iperammortamento reintrodotto dalla Legge di bilancio 2026 rappresenta un’opportunità rilevante per le farmacie che intendono investire in beni 4.0, come magazzini robotizzati, casse automatiche, vending machine ed etichette elettroniche. La fruizione del beneficio richiede tuttavia il rispetto di un articolato iter procedurale, fondato su comunicazioni al GSE, perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.

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La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427436, Legge n. 199/2025) ha reintrodotto l’iperammortamento per gli investimenti in specifici beni materiali e immateriali, nonché in beni finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo. 

Sebbene l’agevolazione sia in vigore fin dal 1° gennaio 2026, le disposizioni attuative necessarie alla fruizione del beneficio fiscale sono state fornite solo con il D.M. 7 maggio 2026, con la conseguenza che la maggior parte delle imprese ha sospeso gli ordini di acquisto dei nuovi beni fino a poche settimane fa, per evitare di incappare in qualche errore procedurale che potesse determinare la perdita dell’iperammortamento. 

Con il senno del poi, le titubanze delle imprese si sono dimostrate fondate; il Decreto attuativo, infatti, ha subordinato la fruizione dell’agevolazione all’invio di 3 distinte comunicazioni GSE una tantum – preventiva, di conferma e di completamento – e di 2 ulteriori comunicazioni GSE periodiche. D’altro canto, il periodo di attesa seguito dallo sblocco generalizzato degli ordinativi sta mettendo a dura prova i fornitori che si trovano ora a dover gestire e accontentare la clientela tutta insieme. 

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Tra i settori maggiormente interessati allo sfruttamento dell’iperammortamento vi è senz’altro il settore della farmacia. Sono, infatti, diversi i beni materiali generalmente utilizzati dalle farmacie che rientrano nel perimetro della misura agevolativa in quanto investimenti 4.0

  • magazzino robotizzato; 
  • vending machine; 
  • etichette elettroniche; 
  • casse automatiche; 
  • frigorifero; 
  • bacheca elettronica; 
  • croce. 

Per molte realtà, anche piccole, l’iperammortamento rappresenta l’opportunità di rinnovare la farmacia sostanzialmente a costo zero, siccome il risparmio fiscale che genera complessivamente l’agevolazione può perfino superare l’esborso finanziario richiesto dall’investimento

L’iperammortamento impone di osservare obblighi documentali che si aggiungono alle comunicazioni GSE. Si tratta della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile

La perizia tecnica, redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure da un ente di certificazione accreditato, deve comprovare: 

  • le caratteristiche tecniche dei beni 4.0 inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025; 
  • l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Essa è sempre necessaria, pure per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, poiché la disciplina del nuovo iperammortamento non ammette deroghe a differenza delle analoghe discipline previgenti dirette a premiare l’acquisto di beni 4.0. 

L’effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della spesa stessa alla documentazione contabile (fatture, DDT, ordine) deve poi risultare da una specifica certificazione. Possono rilasciare codesta certificazione contabile i revisori legali dei conti e le società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. 

Non è invece più necessaria, in quanto non prevista né dalla norma primaria, né dal Decreto attuativo del 7 maggio 2026, l’indicazione nella fattura o nelle fatture di acquisto dei beni della dicitura riferita alla norma agevolativa. In effetti, continuare a imporre l’osservanza di tale adempimento sarebbe parso a dir poco superfluo, anche alla luce delle molteplici comunicazioni GSE che garantiscono la “tracciabilità” dell’investimento. 

Da ultimo, si rileva come l’iperammortamento possa essere fruito in combinazione con l’agevolazione Sabatini, laddove la farmacia dovesse procedere a effettuare l’investimento con accensione di un finanziamento oppure, preferibilmente, mediante leasing.

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