Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259305/2026 introduce il servizio telematico Vi.diCo.Web per la gestione delle comunicazioni preventive necessarie al rilascio del visto di conformità, delle successive variazioni e delle rinunce. Dall’11 gennaio 2027 il nuovo canale diventerà obbligatorio, sostituendo le precedenti modalità di trasmissione. Restano invariati i requisiti professionali e assicurativi, mentre la procedura digitalizzata semplifica gli adempimenti e impone di comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni.
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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 settembre 2026, prot. n. 259305, sono state definite le regole di funzionamento del servizio telematico “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, disponibile nell’area riservata del sito istituzionale. Il servizio consente la trasmissione della comunicazione preventiva prevista dall’art. 21, D.M. n. 164/1999, nonché la gestione delle successive integrazioni, delle variazioni e dell’eventuale rinuncia.
In una prima fase, il nuovo canale si affianca alle modalità di presentazione finora utilizzate, tra cui la Posta elettronica certificata. A decorrere dall’11 gennaio 2027, la comunicazione potrà, invece, essere presentata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web.
Si evidenzia che la novità ha natura procedurale: restano invariati i presupposti sostanziali per l’esercizio della facoltà, che appare opportuno richiamare.
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Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997, il visto di conformità può essere rilasciato, relativamente alle dichiarazioni dagli stessi predisposte, dai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), D.P.R. n. 322/1998, purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Si tratta degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro, nonché dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso dei prescritti titoli di studio.
L’esercizio della facoltà resta subordinato alla presentazione della comunicazione preventiva, corredata della garanzia assicurativa prevista dall’art. 22 del medesimo D.M. n. 164/1999.
Dal 1° gennaio 2027, il richiamo all’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, dovrà essere coordinato con l’art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 141/2026 (nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento).
A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un dottore commercialista che eserciti l’attività in forma individuale, già abilitato al servizio Entratel, il quale intenda apporre il visto anche sui Modelli 730.
Il professionista, utilizzando il nuovo servizio, deve predisporre la comunicazione mediante una procedura guidata, che richiede, tra l’altro, i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale, la partita IVA, il domicilio e gli ulteriori luoghi di esercizio dell’attività.
Deve, quindi, essere indicata la modalità organizzativa attraverso la quale avviene la trasmissione delle dichiarazioni. Nel caso in esame il profilo è quello di professionista individuale; il servizio prevede, inoltre, i profili di socio di associazione professionale, socio di società di servizi, dipendente di struttura di servizi alle imprese e socio di società tra professionisti. In funzione del profilo selezionato, la procedura richiede le informazioni e la documentazione pertinenti.
Una specifica sezione è dedicata alla garanzia assicurativa. Alla comunicazione vanno allegate la copia integrale della polizza e le relative quietanze di pagamento, nonché, per le società tra professionisti, l’eventuale patto parasociale; i formati ammessi sono PDF, P7M, JPG/JPEG e TIFF. Ai fini del visto sui Modelli 730 occorre selezionare l’apposito riquadro presente nella medesima sezione.
La comunicazione deve essere trasmessa alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista, che ne attesta la protocollazione. A seguito della presentazione, il professionista è iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati, un cui estratto è pubblicato nella sezione “Ricerca professionisti abilitati” del sito dell’Agenzia.
Resta fermo l’obbligo di comunicare le variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti già trasmessi entro 30 giorni dal loro verificarsi. A tal fine, il servizio rende disponibile una comunicazione precompilata con le informazioni in precedenza trasmesse, sulla quale il professionista interviene limitatamente ai dati da modificare.
Mediante il medesimo servizio è altresì comunicata la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto, con indicazione della data dalla quale essa produce effetto.
Gli adempimenti consigliati nella fase transitoria sono i seguenti:
- verifica della disponibilità delle credenziali di accesso all’area riservata;
- per i professionisti già abilitati, verifica della posizione nell’elenco e, eventuale, variazione dei dati non ancora comunicati;
- predisposizione, in formato elettronico, della copia integrale della polizza e delle quietanze e, per le società tra professionisti, l’eventuale patto parasociale;
- per le strutture associate, individuazione del profilo organizzativo di ciascun professionista;
- per le nuove comunicazioni, valutazione dell’utilizzo del servizio già in fase transitoria.
