Iperammortamento: completamento entro il 31 dicembre per la fruizione dal 2026

Dal 15 ottobre 2026 è possibile trasmettere al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti agevolati dal Nuovo Piano Transizione 5.0, terza fase obbligatoria per accedere all’iperammortamento. Sebbene il termine finale sia fissato al 15 novembre 2028, per beneficiare della maggiorazione già dal periodo d’imposta 2026 occorre trasmettere la comunicazione entro il 31 dicembre 2026, purché i beni siano entrati in funzione nell’anno. Sono necessarie la perizia tecnica asseverata o l’attestato di conformità e la certificazione contabile del revisore, mentre permangono alcune criticità operative nella piattaforma GSE.

Dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 la piattaforma GSE “NPTR5” consente l’invio delle comunicazioni di completamento per accedere all’iperammortamento (c.d. Nuovo Piano Transizione 5.0), di cui all’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).  

Il Decreto Direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026 ha approvato il modello e le istruzioni operative, mentre la guida alla piattaforma illustra la compilazione dei singoli step. 

Il completamento è la terza e ultima fase obbligatoria dell’iter, dopo la comunicazione preventiva e quella di conferma: l’omesso invio comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.M. 7 maggio 2026.  

La comunicazione può riguardare singoli beni o gruppi di beni della medesima comunicazione di conferma e va trasmessa, ad avvenuta interconnessione dei beni 4.0 o entrata in esercizio degli impianti FER, entro il 15 novembre 2028. 

Il termine finale è lontano, ma per gli investimenti del 2026 la data da segnare in agenda è il prossimo 31 dicembre. 

Infatti, l’art. 4, comma 1, D.M. 7 maggio 2026, stabilisce che la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. 

Per un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, l’invio entro il 31 dicembre 2026 di un bene entrato in funzione e interconnesso nell’anno, consente di dedurre la maggiorazione già sulle quote di ammortamento 2026, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2027.  

L’invio a gennaio 2027 fa, invece, slittare di un periodo d’imposta l’avvio della fruizione. 

Rileva la data di trasmissione al GSE, non quella dell’esito: se la comunicazione è inviata a dicembre e la ricevuta di esito positivo arriva a gennaio, la decorrenza resta il 2026, fermo restando che la fruizione è comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche formali. 

La comunicazione di completamento si limita ad attestare il possesso delle attestazioni obbligatorie dei professionisti, che non vanno caricate in piattaforma: 

  • la perizia tecnica asseverata o l’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, corredato dall’analisi tecnica (art. 6 del D.M.), che attesta caratteristiche tecniche e interconnessione dei beni; 
  • la certificazione contabile del revisore legale (art. 7 del D.M.), obbligatoria per tutte le imprese a prescindere da dimensione e importo, che attesta l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. 

La compilazione del modello di comunicazione richiede la disponibilità delle fatture a saldo, in caso di acquisto in proprietà, e gli eventuali ulteriori contratti di leasing, necessari a coprire almeno il 100% del costo agevolabile di ciascun bene. 

Devono, inoltre, essere indicate le date effettive di completamento (art. 109, TUIR), di interconnessione o di entrata in funzione degli impianti FER e il costo di acquisizione agevolabile pari al minore tra il costo effettivo e quello dichiarato in conferma, al netto di altri contributi sulle medesime spese.  

Proprio in tema di riduzione del costo agevolabile in sede di completamento, la piattaforma presenta delle criticità: 

  • nell’acquisto in proprietà, con pagamento integrale già dichiarato in sede di conferma, la riduzione del costo genera un alert, perché l’acconto pagato risulta superiore al costo e la percentuale supera il 100%, mentre le fatture, già inserite nella comunicazione di conferma, non sono modificabili; 
  • nell’acquisizione in leasing, l’importo del contratto, inserito nella comunicazione di conferma, è bloccato in sola visualizzazione e la riduzione del costo ammissibile genera un alert. 

In attesa di indicazioni operative dal Gse, è opportuno procedere celermente all’acquisizione della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. 

Infatti, per gli investimenti interconnessi nel 2026, la trasmissione della comunicazione di completamento al GSE entro il 31 dicembre è decisiva per avviare l’iperammortamento dal periodo d’imposta in corso.

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