La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25090/2026, chiarisce che l’attività di verifica fiscale non deve necessariamente concludersi con un processo verbale di constatazione contenente specifiche contestazioni, essendo sufficiente un verbale che documenti le operazioni effettivamente svolte. In caso di accesso finalizzato all’acquisizione di documenti, è quindi sufficiente indicare la documentazione richiesta e acquisita.
Il Processo Verbale di Constatazione (c.d. PVC) è l’atto con il quale gli organi fiscali documentano e riassumono gli esiti della propria attività di controllo, evidenziando al contribuente le infrazioni rilevate (c.d. rilievi).
In estrema sintesi, il PVC può essere scisso idealmente in 2 parti: la prima, dedicata a rappresentare le attività concretamente poste in essere dagli operatori fiscali, le richieste avanzate al contribuente e le (eventuali) risposte ricevute; la seconda, destinata a contenere le considerazioni e le valutazioni degli organi di controllo, da cui potrà gemmare l’attività impositiva dell’Amministrazione finanziaria.
Il PVC, redatto dalla Guardia di Finanza, o da altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700, c.c., quanto ai fatti in esso descritti. Ne discende che il contribuente – per contestare i fatti riportati – deve necessariamente adire l’Autorità giudiziaria, proponendo querela di falso, non essendo sufficiente alla propria difesa la mera allegazione di circostanze di fatto, o di generici elementi di prova, di segno contrario alle risultanze del PVC, avente efficacia probatoria privilegiata.
In questo contesto appare particolarmente interessante l’ordinanza n. 25090 del 7 settembre 2026 della Corte di Cassazione, che richiamando una serie di precedenti (Cass. n. 16546/2018), ha affermato che «l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute». Per gli Ermellini, in tema di violazioni di norme finanziarie, il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla Legge n. 4/1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi e meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell’amministrazione finanziaria prima e dell’autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. n. 31120/2017).
La previsione di cui all’art. 24, Legge n. 4/1929, quindi, non impone sempre l’adozione di un processo verbale con il quale siano contestate le violazioni finanziarie e, poiché il contenuto del processo verbale deve fare riferimento alla specifica attività compiuta dall’Amministrazione finanziaria, in caso di accesso mirato, «ben può essere redatto il verbale di accesso con il quale si dà atto che, in quella occasione, è stata richiesta l’esibizione di documentazione».
Il processo verbale deve, pertanto, attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati. Tale orientamento è stato da ultimo confermato con le ordinanze n. 6870/2026 e n. 6872/2026 della Cassazione.
Ora, nel caso di cui all’ordinanza n. 25090/2026 della Corte di Cassazione, l’accesso effettuato dai verificatori presso la società era finalizzato all’acquisizione di documentazione e non è qui in contestazione la circostanza, valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, che la società avesse prodotto una memoria che è stata riportata, nel suo contenuto, nel verbale di accertamento in atti.
