Il prospetto delle spese sanitarie scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa, purché accompagnato da dichiarazione sostitutiva che ne attesti la corrispondenza al dato acquisito dal STS. Restano fermi gli obblighi documentali ulteriori quando la detrazione dipende da specifiche condizioni soggettive.
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Il sostenimento delle spese sanitarie da indicare nella dichiarazione dei redditi, al fine di fruire della corrispondente detrazione, può essere certificato mediante il prospetto delle spese sanitarie predisposto dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) e scaricabile dal relativo sito internet.
Ciò in ossequio alla FAQ dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2025, secondo cui «il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria … Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione».
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Pertanto, il contribuente può certificare le spese sanitarie detraibili utilizzando il prospetto del STS, anziché conservando i singoli documenti di spesa, fermo restando l’attestazione:
- con un’autocertificazione, che il prospetto “utilizzato” corrisponde a quello scaricato dal STS;
- con l’apposita documentazione richiesta a seconda della fattispecie, che sono soddisfatte le condizioni soggettive, nei casi in cui la detrazione (o deduzione) della spesa è subordinata a specifici requisiti soggettivi.
Più in generale, in materia di dati precompilati, va altresì ricordato che sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E/2023 e poi ripresi, da ultimo, dalle istruzioni alla compilazione del Modello Redditi PF 2026:
- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente:
- senza modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica;
- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite CAF o un professionista abilitato:
- senza modifiche, non verrà effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, a eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
In pratica, quindi, in caso di conferma nella dichiarazione precompilata del dato precompilato non vi potrà essere alcun controllo formale; invece, in caso di modifiche, il controllo formale:
- potrà essere effettuato solo sugli oneri comunicati che risultano modificati, se la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente;
- potrà essere effettuato anche sugli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate e confermati, con esclusione delle spese sanitarie, le quali potranno essere oggetto di verifica solo per i dati eventualmente non presenti nella dichiarazione precompilata, se la dichiarazione è stata presentata dal CAF o da un professionista abilitato.
Sul piano pratico, occorre evidenziare come negli ultimi anni i controlli formali dell’Agenzia delle Entrate si sono focalizzati sugli oneri detraibili e deducibili indicati in dichiarazione dei redditi ma non comunicati e quindi non presenti nella dichiarazione precompilata, dando per “buone”, invece, le spese precompilate.
Una tale linea di condotta è comprensibile e condivisibile oltre che efficiente, potendosi tradurre, di fatto, in una semplificazione non da poco anche per i contribuenti e per gli operatori che li assistono.
