L’OIC 30 sui bilanci intermedi: quando serve e quali regole seguire

Nel mese di giugno 2025 OIC ha aggiornato il principio contabile n. 30 dedicato ai bilanci intermedi. Il documento disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci riferiti a un periodo inferiore all’intero esercizio, come accade tipicamente per situazioni trimestrali, semestrali o infrannuali. La sua applicazione è prevista per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, con possibilità di applicazione anticipata per quelli relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

Il bilancio intermedio ha l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato dell’evoluzione della gestione aziendale nel corso dell’esercizio, con riferimento alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Non si tratta, quindi, di un semplice prospetto contabile interno, ma di un documento che, quando predisposto secondo il nuovo OIC 30, assume una struttura coerente con il bilancio d’esercizio e consente di rappresentare in modo ordinato l’andamento dell’impresa in un determinato periodo infrannuale.

I contesti nei quali un bilancio intermedio può risultare necessario sono diversi.

In primo luogo, esso può essere richiesto da obblighi normativi o regolamentari, ad esempio quando una società è tenuta a predisporre informazioni semestrali destinate al mercato o a specifiche categorie di stakeholder. In questi casi il bilancio intermedio risponde a esigenze di trasparenza, comparabilità e aggiornamento dell’informazione economico-finanziaria.

Un secondo ambito riguarda i rapporti con banche, finanziatori e investitori. La predisposizione di un bilancio intermedio può essere richiesta in occasione del rinnovo di affidamenti, dell’ottenimento di nuova finanza, della verifica di covenant o della valutazione del merito creditizio. In tali situazioni, un’informativa infrannuale redatta con criteri omogenei rispetto al bilancio annuale consente al mercato finanziario di valutare con maggiore attendibilità l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa.

Il bilancio intermedio può essere utile anche in presenza di operazioni societarie o straordinarie. Pur non disciplinando direttamente le situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita societaria, l’OIC 30 può rappresentare un riferimento tecnico per gli amministratori quando sia necessario predisporre una situazione aggiornata secondo criteri contabili coerenti e verificabili. Ciò può accadere, ad esempio, in fasi di ingresso di nuovi soci, processi di riorganizzazione, valutazioni preliminari a operazioni sul capitale o interlocuzioni con potenziali acquirenti.

Un ulteriore contesto è quello della governance interna. L’organo amministrativo, il collegio sindacale, il revisore o la direzione aziendale possono avere l’esigenza di disporre di dati infrannuali attendibili per monitorare l’andamento della gestione, verificare scostamenti rispetto al budget, valutare la continuità aziendale o assumere decisioni tempestive. In questa prospettiva, il bilancio intermedio diventa uno strumento di controllo e di governo dell’impresa, soprattutto nei periodi caratterizzati da volatilità dei margini, tensioni finanziarie o cambiamenti rilevanti del modello di business. In tale contesto si collocano anche gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla percezione di una situazione di crisi previsti dall’art. 2086 Codice Civile e dall’art. 3 Codice della Crisi delle Imprese e dell’Insolvenza,

Dal punto di vista tecnico, uno dei principi cardine dell’OIC 30 è l’allineamento con il bilancio d’esercizio. Il bilancio intermedio deve essere redatto utilizzando gli stessi criteri contabili applicati al bilancio annuale, considerando però il periodo infrannuale come un autonomo “esercizio”, seppur di durata inferiore all’anno. Questo significa che ricavi, costi, attività e passività devono essere rilevati secondo le regole ordinarie, senza anticipazioni o rinvii che non sarebbero ammessi nel bilancio d’esercizio.

La struttura del bilancio intermedio comprende:

  • stato patrimoniale,
  • conto economico,
  • rendiconto finanziario
  • e nota integrativa.

Il principio tiene conto delle dimensioni dell’impresa: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono beneficiare delle semplificazioni previste dal codice civile, incluso l’esonero dal rendiconto finanziario. Questa impostazione rende la disciplina proporzionata e coerente con le regole generali del bilancio.

Particolare attenzione è dedicata ai dati comparativi. Nello stato patrimoniale devono essere indicati gli importi alla data di chiusura del periodo intermedio e quelli alla fine dell’esercizio precedente; nel conto economico e nel rendiconto finanziario occorre, invece, confrontare il periodo intermedio con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Per agevolare la prima applicazione, la società che redige per la prima volta un bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi di conto economico e rendiconto finanziario.

Rilevante è anche il trattamento delle imposte. L’OIC 30 prevede che le imposte correnti e differite del periodo intermedio siano determinate applicando al risultato civilistico ante imposte del periodo l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. In altri termini, la società non calcola il carico fiscale come se il semestre o il trimestre fossero isolati dal resto dell’esercizio, ma considera l’incidenza fiscale attesa sull’intero anno. Questa impostazione consente di evitare oscillazioni eccessive del tax rate infrannuale e rende più coerente il dato intermedio con quello prevedibile a fine esercizio.

L’aliquota fiscale annua effettiva stimata è determinata rapportando l’onere fiscale complessivo atteso per l’esercizio al risultato civilistico annuale ante imposte stimato. Nel calcolo occorre, quindi, tenere conto non solo delle aliquote nominali applicabili, ma anche di eventuali differenze permanenti, differenze temporanee, perdite fiscali utilizzabili e imposte anticipate o differite rilevanti ai fini della stima. Il principio precisa, inoltre, che le svalutazioni di imposte anticipate precedentemente iscritte non sono incluse nella stima dell’aliquota fiscale annua effettiva: se viene meno il requisito della ragionevole certezza del loro recupero, l’effetto economico è imputato integralmente nel conto economico del periodo intermedio in cui tale circostanza si manifesta.

Un breve esempio può chiarire il meccanismo. Si ipotizzi che una società chiuda il primo semestre con un risultato ante imposte di 50.000 euro e stimi, per l’intero esercizio, un risultato ante imposte di 120.000 euro. Sulla base delle previsioni fiscali annuali, l’onere complessivo per imposte correnti e differite è stimato in 33.600 euro. L’aliquota fiscale annua effettiva stimata sarà quindi pari al 28%, data dal rapporto tra 33.600 e 120.000. Nel bilancio intermedio semestrale, la società applicherà tale aliquota al risultato ante imposte del semestre: 50.000 euro x 28% = 14.000 euro. L’onere fiscale da iscrivere nel conto economico intermedio sarà quindi pari a 14.000 euro, salvo specifiche rettifiche richieste dal principio.

Questa modalità di calcolo è particolarmente utile quando l’andamento infrannuale non è lineare. Si pensi, ad esempio, a imprese con forte stagionalità, società che prevedono utili nel primo semestre e perdite nel secondo, oppure imprese che dispongono di perdite fiscali pregresse utilizzabili solo in parte nell’esercizio. In questi casi, il ricorso all’aliquota effettiva annua stimata consente di distribuire in modo più rappresentativo l’effetto fiscale lungo i diversi periodi intermedi, evitando che il bilancio infrannuale evidenzi un carico fiscale non coerente con la prospettiva annuale.

La nota integrativa assume infine un ruolo essenziale, perché deve spiegare gli eventi e le operazioni significative intervenuti dalla chiusura dell’ultimo esercizio. Se il bilancio intermedio è dichiarato conforme all’OIC 30, tale conformità deve essere espressamente indicata e presuppone il rispetto di tutte le disposizioni applicabili.

Nel complesso, il nuovo OIC 30 rafforza la qualità dell’informativa infrannuale e offre a imprese, professionisti e organi di controllo un quadro di riferimento più chiaro. Il bilancio intermedio non è soltanto un adempimento eventuale, ma può diventare uno strumento decisivo per comunicare in modo trasparente l’andamento aziendale, supportare decisioni strategiche e rendere più affidabile il dialogo con soci, finanziatori e mercato.

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