Le regole di base degli assetti organizzativi

Gli adeguati assetti devono essere formalizzati e concretamente funzionanti. Il documento CNDCEC individua tre profili di verifica — statico, dinamico e comportamentale — per valutare la capacità dell’impresa di organizzarsi, monitorare la gestione, rilevare tempestivamente la crisi e attivare le misure previste dall’articolo 2086 c.c.

Nel maggio di quest’anno, il CNDCEC è ritornato sul tema degli assetti organizzativi amministrativi e contabili dopo che, nel luglio del 2023, aveva emesso 2 documenti sul tema.

Questo ultimo documento, dal titolo “La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi”, pur concentrandosi su aspetti giudiziali, offre degli interessanti spunti per ricordare le caratteristiche di base di assetti che possano, alla prova dei fatti, ritenersi adeguati ed efficaci.

Il documento CNDCEC evidenzia 3 componenti cardine degli assetti organizzativi che sono diventate lo standard probatorio nei processi civili e penali.

La prima componente, che il documento cataloga come evidenze statiche e strutturali, è quella volta a dimostrare l’esistenza di un sistema organizzativo formale e strutturato. Tra i punti rilevanti il documento cita:

  • organigramma, deleghe, procure;
  • sistemi di autorizzazione e segregazione delle funzioni
  • procedure amministrative e contabili;
  • regolamenti interni;
  • mappa dei processi e dei rischi.

La seconda componente è quella volta a dimostrare che il sistema è effettivamente funzionante.

Vengono pertanto indicati alcuni aspetti significativi come:

  • riunioni periodiche e flussi informativi;
  • reporting gestionale e KPI;
  • analisi degli scostamenti e azioni correttive.

La terza è quella che viene denominata “evidenza comportamentale o decisionale” e attiene alla dimostrazione della capacità dell’organo amministrativo edei responsabili apicali delle varie funzioni:

  • di reagire di fronte ai segnali di criticità;
  • di assumere senza indugio le opportune azioni di rimedio;
  • di attivare, quando opportuno, strumenti interni o esterni di regolazione della crisi.

Come ricordato sopra, questa tripartizione è oggi la griglia di verifica utilizzata dai Tribunali nelle ispezioni ex art. 2409 (oggi 2396‑quater, c.c.), il che fa ben capire come sia importante che gli amministratori, pur tenendo conto delle semplificazioni che adotteranno nelle società di minori dimensioni e/o meno complesse, adempiano al dovere regolato dall’art. 2086 del Codice civile per non essere chiamati in responsabilità su questi temi.

Si ricorda che tale dovere è in vigore dal marzo del 2019, a seguito della riscrittura, operata dal Codice della Crisi, del testodell’art. 2086, c.c., che recita: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Pertanto, 3 doveri ricadono sull’imprenditore/amministratore:

  • quello di istituire assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) adeguati,
  • quello di renderli idonei anche alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità,
  • quello di attivazione senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La dottrina prevalente, di cui da ultimo il citato documento del CNDCEC, pur ricordando che gli assetti devono essere proporzionati alla natura e dimensione dell’impresa, si sofferma a ricordare alcuni requisiti di minima utili, da un lato, a gestire l’impresa secondo i principi di corretta amministrazione e, dall’altro, a prevenire la crisi di impresa.

In primis, l’adeguatezza per la gestione dell’impresa deve prevedere l’esistenza, seppur in maniera semplificata per le imprese meno complesse, di procedure e processi formali che consentano un corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali.

Non meno importante è che tali procedure siano effettivamente adottate anche attraverso l’esempio del vertice aziendale, il quale da ultimo, sulla base delle informazioni acquisite, deve reagire senza indugio nel caso in cui il sistema organizzativo mostri debolezze o carenze o, quando si manifestano i primi sintomi di crisi come conseguenza della non adeguatezza dei flussi finanziari previsionali a 12 mesi rispetto alle obbligazioni aziendali.

Più in dettaglio, volendo sintetizzare le caratteristiche delle tre componenti degli assetti si potrebbe concludere:

AssettiDi che cosa si tratta?
Organizzativi Aspetti statico-strutturali dell’organizzazione dell’impresa nel senso di configurazione di funzioni e competenze (funzionigramma), poteri e responsabilità (organigramma).
Amministrativi Dimensione dinamico-funzionale dell’organizzazione, intendendosi per tale l’insieme delle procedure e dei processi atte ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendale e delle sue singole fasi.
Contabili Quella parte degli assetti amministrativi volti a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione sia ai fini di programmazione sia ai fini di consuntivazione

Risulta evidente che l’assetto amministrativo rappresenti, a giudizio della migliore dottrina, il “cuore” del sistema che collega la rilevazione contabile dei fatti aziendali (assetto contabile) con la struttura di ruoli e deleghe (assetto organizzativo), trasformando dati grezzi in informazioni gestibili.

In questa prospettiva, il documento del CNDCEC indica come l’assetto amministrativo debba comprendere in particolare:

  • il sistema di pianificazione e budgeting;
  • il sistema di controllo di gestione e reporting;
  • i meccanismi di trasmissione delle informazioni agli organi di governo e di controllo;
  • le procedure amministrative per la gestione dei cicli contabili significativi quali, ad esempio,  quello attivo e passivo.

Va da ultimo enfatizzato di nuovo che, se l’adeguatezza dell’assetto organizzativo deve basarsi su documenti formali (es: procedure), è comunque indispensabile che si possa dimostrare il suo efficace funzionamento tramite evidenze di flussi informativi e documenti come, ad esempio, le previsioni e rendicontazioni periodiche, che dimostrino che l’assetto implementato non è solo sulla carta ma è anche operativamente funzionante.

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