Classificazione delle partecipazioni in bilancio e sindacato del Fisco: cosa cambia con Cass. n. 11695/2026

L’art. 2424-bis, c.c., e l’OIC 21 fondano la classificazione sulla destinazione della partecipazione, verificata attraverso il doppio test della volontà della direzione e dell’effettiva capacità di detenzione. L’Amministrazione finanziaria può sindacare la classificazione tra le immobilizzazioni solo in presenza di evidenze oggettive di destinazione alla vendita, non sulla base delle intenzioni degli amministratori.

Il quadro civilistico: l’art. 2424-bis, c.c. 

La classificazione delle partecipazioni in bilancio è disciplinata, sul piano civilistico, dall’art. 2424-bis, comma 1, c.c., secondo cui gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Il criterio è funzionale: ciò che rileva è la destinazione impressa al bene dagli organi amministrativi, non la natura intrinseca dell’investimento. Il comma 2 introduce una presunzione legale relativa (iuris tantum): le partecipazioni non inferiori al 20% del capitale della partecipata — o al 10% se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati — si presumono immobilizzazioni, ma la presunzione cede se la partecipazione è destinata all’alienazione entro breve termine

Il criterio OIC 21: destinazione, volontà e capacità di detenzione 

L’OIC 21 (par. 10) declina sul piano contabile il criterio civilistico, stabilendo che le partecipazioni destinate a una permanenza durevole nel portafoglio si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre nell’attivo circolante. Il Principio ammette che gli organi amministrativi possano destinare partecipazioni della medesima specie in parte a investimento duraturo e in parte alla negoziazione, con collocazioni distinte nello Stato patrimoniale. 

Per determinare se sussista la destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, l’OIC 21 individua due criteri concorrenti. Il primo è la volontà della direzione aziendale: gli organi amministrativi devono aver deliberato in modo esplicito di destinare la partecipazione a investimento duraturo, e tale scelta deve essere coerente con la strategia complessiva della società. Il secondo è l’effettiva capacità della società di detenere la partecipazione per un periodo prolungato di tempo: non è sufficiente che gli amministratori intendano mantenere l’investimento, occorre che la società abbia la concreta possibilità di farlo.  

Con la risposta a quesito del 3 dicembre 2020, l’OIC ha chiarito che per “periodo prolungato” si intende un arco temporale non inferiore a 12 mesi e che la mera prospettiva di vendita non è sufficiente a imporre la classificazione nel circolante: una partecipazione che si prevede di cedere oltre i 12 mesi dalla prima iscrizione, e che la società ha la capacità di mantenere in portafoglio per tale periodo, va iscritta tra le immobilizzazioni. Il chiarimento rileva in modo particolare per le strutture di private equity, dove la cessione è programmata nel medio periodo ma la detenzione supera stabilmente la soglia dei 12 mesi

Conseguenze della classificazione: valutazione e requisito PEX 

La scelta classificatoria produce effetti sostanziali. Sul piano valutativo, le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo e svalutate in presenza di perdita durevole di valore ai sensi dell’art. 2426, n. 3, c.c., e dell’OIC 21 (parr. 29–41), con obbligo di ripristino al venir meno delle cause; quelle nel circolante sono valutate al minore tra costo e valore di realizzo, senza possibilità di ripristino. 

Sul piano fiscale, la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso costituisce 1 dei 4 requisiti richiesti dall’art. 87, comma 1, TUIR, per accedere al regime della participation exemption. La sua rilevanza è duplice: da un lato, l’iscrizione nel circolante nel primo bilancio preclude definitivamente l’esenzione, anche qualora la partecipazione venga successivamente riclassificata tra le immobilizzazioni; dall’altro, una corretta classificazione originaria mantiene il requisito anche in caso di successivo trasferimento nel circolante. Su entrambi i punti la Cassazione si è espressa in modo categorico con le ordinanze n. 3463/2023 e n. 29442/2024, precisando che il requisito deve emergere tassativamente dallo Stato patrimoniale, risultando irrilevanti indicazioni contenute nella sola Nota integrativa. 

Il sindacato del Fisco: perimetro e limiti alla luce di Cass. n. 11695/2026 

L’ordinanza n. 11695/2026 affronta la questione del sindacato dell’Amministrazione finanziaria in merito alla classificazione di una partecipazione tra le immobilizzazioni. La contestazione era fondata sull’allora vigente art. 37-bis, comma 3, lett. f), D.P.R. n. 600/1973 — che annoverava le classificazioni di bilancio tra le operazioni potenzialmente elusive, abrogato dal D.Lgs. n. 128/2015 che ha introdotto la disciplina dell’abuso del diritto nell’art. 10-bis, Legge n. 212/2000, il quale non richiama più in modo esplicito le classificazioni contabili. I principi enunciati conservano tuttavia rilievo sistematico. La Corte afferma che la classificazione può essere sindacata quando non rifletta la reale strategia aziendale. Nel caso di specie, la partecipazione era gravata da un contratto preliminare preesistente che la vincolava alla cessione; il trasferimento fu formalizzato subito dopo il rilascio delle autorizzazioni regionali attese, confermando che la detenzione non era mai stata concepita come duratura. Un caso analogo è stato oggetto della sentenza n. 26394/2023 della Cassazione, dove il difetto di durevolezza fu desunto dalla cessione di opzioni call sul titolo, fatto oggettivo incompatibile con un proposito di detenzione duratura. Va precisato che, in entrambi i casi, la Corte ha ammesso che possano rilevare anche fatti successivi all’approvazione del bilancio, purché concorrano a formare un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti: il sindacato si fonda dunque su evidenze fattuali, non su una ricostruzione delle intenzioni. 

In dottrina è stata sostenuta la tesi più radicale dell’insindacabilità della classificazione tra le immobilizzazioni, fondata sul disposto dell’art. 85, comma 3, TUIR — la cui formulazione in positivo attribuirebbe all’appostazione contabile efficacia dichiarativa vincolante per il Fisco — e sul parallelo con l’art. 102, comma 6, TUIR, in materia di spese di manutenzione. In relazione a quest’ultima norma, la Cassazione ha riconosciuto in modo consolidato la libera opzione dell’imprenditore tra capitalizzazione e deduzione immediata, assumendo la scelta di bilancio come dato oggettivo non sindacabile (da Cass. n. 7885/2016 fino a Cass. n. 7532/2020). 

L’ordinanza n. 11695/2026 adotta una posizione intermedia: la classificazione fa fede e non può essere disconosciuta in base a un giudizio sulle intenzioni, ma cede di fronte alla prova oggettiva che la destinazione durevole non sussisteva fin dall’acquisizione. Il sindacato è quindi ammissibile, ma è circoscritto al comportamento concludente documentato dai fatti — vincoli negoziali, strumenti derivati, sequenze temporali significative — e non si estende a una rivalutazione dell’apprezzamento discrezionale degli organi amministrativi. Va aggiunto che il sindacato opera in un solo senso: può degradare a circolante una partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni, ma non può promuovere a immobilizzazione una partecipazione già iscritta nel circolante, il cui destino ai fini PEX è definitivamente segnato dal primo bilancio. 

Indicazioni operative 

Per il redattore del bilancio, la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie richiede che sussistano entrambi i criteri OIC 21 in modo verificabile: volontà della direzione e capacità di detenzione oltre i 12 mesi. La presenza di vincoli negoziali alla cessione, strumenti derivati sul titolo o operazioni straordinarie già programmate mette a rischio la tenuta della classificazione e va considerata in sede di prima iscrizione. Sul piano documentale, la decisione deve trovare riscontro nei verbali degli organi amministrativi e, ove necessario, nella Nota integrativa. Tale informativa non supplisce alla corretta collocazione nello Stato patrimoniale, ma fornisce gli elementi per resistere a un’eventuale riqualificazione. Il presidio documentale va costruito sin dal momento dell’acquisto e della delibera degli organi: una classificazione corretta ma priva di riscontri negli atti sociali è difficile da difendere a posteriori.

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