La proposta di riforma del D.Lgs. n. 231/2001 elaborata dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia

Il 22 dicembre 2025 è stata consegnata al Ministero della Giustizia la relazione conclusiva e la proposta di articolato elaborate dal Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Si tratta di una proposta di ricostruzione sistematica della responsabilità da reato dell’ente in cui la responsabilità non viene intesa quale responsabilità oggettiva per il fatto altrui, né quale semplice riflesso patrimoniale del reato della persona fisica, ma come forma di responsabilità autonoma, fondata sull’organizzazione e sulla prevenzione del rischio-reato.

Obiettivi della riforma

Il Ministero della Giustizia con Decreto 7 febbraio 2024 ha istituito il Tavolo tecnico per la revisione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: gli esiti delle attività svolte sono stati presentati a novembre 2025 con una proposta di riforma organica, diretta a preservare l’impianto sistematico originario della disciplina.

In tale contesto vi è stata piena condivisione nel riconoscere il valore e la modernità del D.Lgs. n. 231/2001 che non è stato ideato con una esclusiva volontà punitiva quanto piuttosto è stato legato ad una forte inclinazione preventiva.

Invero, la proposta si fonda sulla conferma della “filosofia preventiva” del Sistema 231, ribadendo la centralità del modello di organizzazione, gestione e controllo quale fulcro nel sistema di prevenzione dei reati. La Relazione conclusiva del Tavolo tecnico trova infatti il suo presupposto metodologico nella conferma della matrice originaria del decreto: la responsabilità dell’ente non deve essere intesa quale responsabilità oggettiva per il fatto altrui, né quale semplice riflesso patrimoniale del reato della persona fisica, ma come forma di responsabilità autonoma, fondata sull’organizzazione e sulla prevenzione del rischio-reato.

Peraltro, il Tavolo ha escluso qualsiasi opzione diretta a trasferire l’accertamento della responsabilità dell’ente in sede amministrativa, riaffermando che il giudizio deve permanere nell’ambito del processo penale, quale unico contesto in grado di assicurare piene garanzie difensive. È stato acutamente osservato come nel 2001 il modello amministrativo puro di responsabilità dell’ente venne scartato a causa delle scarse garanzie che offriva il procedimento amministrativo. Ne deriva che il documento ministeriale conserva la collocazione dell’accertamento nel processo penale: il processo penale non è soltanto il luogo dell’accertamento del reato presupposto, ma anche il contesto in cui l’ente, quale centro autonomo di imputazione, può esercitare pienamente le garanzie difensive, la facoltà di contraddire la pretesa punitiva e il diritto a un giudizio fondato sulla regola probatoria dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

L’impianto della riforma, perciò, si muove lungo 2 linee guida laddove da un lato intende rendere più coerente il criterio di imputazione soggettiva dell’illecito, elevando la colpa di organizzazione a elemento costitutivo della responsabilità e, dall’altro, introduce o rafforza istituti premiali capaci di incentivare il ritorno dell’ente alla legalità, senza pregiudicare la necessità di una risposta sanzionatoria proporzionata nei casi di persistente deficit organizzativo.

In concreto, le direttrici fondamentali della riforma possono essere sintetizzate nei seguenti punti: — valorizzazione della colpa di organizzazione quale elemento costitutivo della responsabilità dell’illecito dell’ente; — superamento dell’attuale inversione dell’onere probatorio prevista per i reati commessi da soggetti apicali; — rafforzamento delle garanzie processuali dell’ente; — maggiore valorizzazione delle best practices e delle linee guida nella valutazione giudiziale dell’idoneità del modello organizzativo; — introduzione di nuovi meccanismi premiali e riparatori; — razionalizzazione del catalogo dei reati-presupposto e del sistema sanzionatorio.

La revisione dei criteri di imputazione della responsabilità dell’ente

Uno dei punti focali della proposta di riforma attiene la riformulazione dei criteri di imputazione soggettiva della responsabilità dell’ente.

Più precisamente la Relazione ricostruisce i 3 paradigmi teorici impiegati nel tempo per declinare l’imputazione dell’illecito all’ente.

Il primo è quello organicistico, secondo il quale l’azione dell’organo è azione dell’ente: la volontà dell’apicale viene imputata direttamente alla persona giuridica. Il limite di tale paradigma risiede nella tendenza a dissolvere l’autonomia della colpevolezza dell’ente nella colpevolezza della persona fisica, con il rischio di un ritorno surrettizio alla responsabilità per fatto altrui.

Il secondo paradigma è quello vicariale, tipico di esperienze ordinamentali nelle quali l’ente risponde per il fatto del dipendente o del rappresentante in quanto tale. In questa prospettiva, l’organizzazione non è necessariamente il fulcro dell’imputazione: la responsabilità si avvicina a una forma di trasferimento del fatto individuale alla persona collettiva. Anche tale modello, se recepito in termini rigidi, appare poco compatibile con il principio di personalità della responsabilità punitiva.

Il terzo paradigma, privilegiato dalla proposta del tavolo di lavoro, è quello dell’autoresponsabilità. Più precisamente ci si basa sull’idea che l’ente non sia chiamato a rispondere perché una persona fisica ha commesso un reato, ma perché quel reato è stato reso possibile, determinato o agevolato da un difetto dell’organizzazione. Il reato presupposto resta condizione necessaria dell’illecito dell’ente, ma non è sufficiente: occorre il nesso tra il rischio materializzatosi e l’assetto organizzativo carente.

Invero, nella disciplina normativa oggi vigente l’autoresponsabilità è realizzata in forma compromissoria. L’art. 6, relativo ai soggetti apicali, costruisce una causa di esonero a carico dell’ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo e che dimostri l’elusione fraudolenta del modello. L’art. 7, relativo ai sottoposti, muove invece da un difetto di direzione o vigilanza.

«È chiaro come la distinzione apicali/sottoposti abbia avuto un’evidente utilità nella fase originaria della disciplina, ma appare evidente come abbia prodotto effetti sistematici problematici, alimentando la percezione che il reato dell’apicale sia quasi naturalmente reato dell’ente, mentre la responsabilità per il fatto del sottoposto richieda un accertamento organizzativo più penetrante».

La riforma mira a superare questa duplicità, ritenuta ormai dogmaticamente insoddisfacente e si orienta, quindi, verso un modello autenticamente autonomo di responsabilità dell’ente, imperniato sulla nozione di “colpa di organizzazione” che viene elevata ad elemento costitutivo dell’illecito amministrativo dipendente da reato.

Secondo il nuovo articolato:

  • l’ente risponderebbe quando il reato-presupposto sia stato determinato o agevolato dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di modelli organizzativi idonei;
  • verrebbe eliminata la distinzione strutturale tra reati commessi da apicali e reati commessi da sottoposti;
  • la responsabilità dell’ente verrebbe costruita sulla base di un vero e proprio nesso causale tra deficit organizzativo e realizzazione del reato.

Viene sottolineato sul punto come tale scelta appaia coerente con il principio costituzionale di colpevolezza e con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

Particolare attenzione è dedicata ai reati colposi, specie in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Il Tavolo di lavoro si sofferma, infatti, sul rilevare come la criminalità colposa, specie quella concernente la sicurezza del lavoro e la protezione dell’ambiente, abbia trovato riconoscimento nel Decreto n. 231/2001 dapprima con l’introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, quali illeciti-presupposto della responsabilità dell’ente, e, successivamente, inserendo nel Catalogo 231 a reati-presupposto gli illeciti ambientali, previsti dal Testo Unico Ambiente e gli “eco-delitti” contenuti nel c.p.

È chiaro che nel modello originario l’art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, è stato concepito prevalentemente avendo presente la criminalità dolosa d’impresa, nella quale è agevole collegare l’azione della persona fisica a un interesse o a un vantaggio dell’ente. L’estensione del catalogo dei reati presupposto a fattispecie colpose, specie in materia di sicurezza del lavoro e ambiente, ha posto un problema teorico evidente: non è plausibile affermare che l’ente abbia interesse alla morte del lavoratore o all’evento lesivo ambientale.

Al riguardo la proposta recepisce l’orientamento giurisprudenziale che consiste nel riferire interesse e vantaggio non all’evento lesivo, ma alla condotta inosservante della regola cautelare. L’interesse può consistere nella scelta organizzativa di risparmiare costi, accelerare processi, ridurre tempi produttivi o evitare investimenti prevenzionistici; il vantaggio può manifestarsi come risparmio di spesa o incremento produttivo effettivamente conseguito.

«Proprio la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, ThyssenKrupp) aveva fissato come principio di diritto che nei reati colposi, interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta violativa della regola cautelare e non all’evento».

La soluzione de qua intende quindi cristallizzare questa lettura, introducendo un chiarimento normativo volto a ridurre oscillazioni interpretative. La responsabilità non deriva dunque dalla mera verificazione dell’evento, ma dal fatto che l’ente abbia tratto o perseguito utilità da una gestione inosservante del rischio.

La nuova disciplina della colpa di organizzazione

L’elemento fondamentale della riforma valorizza l’elevazione della colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. La modifica è di notevole portata sistematica, perché trasforma il modello organizzativo da fattore di esonero della responsabilità a parametro positivo dell’imputazione. Si supera infatti la distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e da sottoposti, diventando la colpa di organizzazione il vero criterio di imputazione soggettiva della responsabilità. Invero, la riforma recepisce e razionalizza una tendenza già emersa nella giurisprudenza di legittimità, che ha progressivamente ridimensionato la portata dell’inversione probatoria, riconoscendo che all’accusa spetta la dimostrazione degli elementi fondamentali dell’illecito. L’ente conserva un onere di allegazione e cooperazione difensiva, ma non può essere trasformato nel soggetto chiamato a provare la propria innocenza.

In concreto, nel nuovo sistema di responsabilità: — il reato-presupposto costituisce l’evento dell’illecito; — il comportamento rimproverabile all’ente consiste nell’assenza o inefficace attuazione del modello organizzativo; — il modello deve essere concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In altri termini, il reato non è imputabile all’ente per il solo fatto di essere stato commesso da un soggetto qualificato, né per la sola esistenza di un vantaggio economico. Occorre che il deficit organizzativo abbia inciso sul processo causale o agevolativo che ha condotto al reato. La colpa di organizzazione, così intesa, diviene la misura della rimproverabilità della persona giuridica.

La proposta precisa che il rapporto tra difetto organizzativo e reato può essere sia di determinazione sia di agevolazione.

La determinazione evoca un nesso più forte, prossimo alla causalità; l’agevolazione consente invece di intercettare fenomeni organizzativi complessi, nei quali il deficit del modello non è causa esclusiva del reato, ma ne ha reso più probabile o meno controllabile la commissione. In tal modo, la proposta riconosce la specificità dei contesti aziendali, caratterizzati da decisioni plurali, deleghe, flussi informativi e procedure multilivello.

L’assimilazione parziale tra colpa individuale e colpa di organizzazione emerge soprattutto sul terreno della prevedibilità e prevenibilità del reato. Come la responsabilità colposa della persona fisica presuppone che l’evento rientri nel rischio governato dalla regola cautelare violata, così la responsabilità dell’ente richiede che il reato concretamente verificatosi rientri nell’area di rischio che il modello avrebbe dovuto presidiare.

Ne consegue che l’ente non può essere chiamato a rispondere per un reato radicalmente imprevedibile o inevitabile. La Relazione valorizza tale profilo per evitare che il Sistema 231 scivoli verso una responsabilità di posizione. Il modello organizzativo non è una polizza assoluta contro ogni illecito; è uno strumento di riduzione ragionevole del rischio, con la conseguenza che la sua idoneità va dunque valutata ex ante, alla luce delle conoscenze disponibili, della tipologia dell’attività, delle dimensioni dell’ente, della struttura organizzativa e della specificità del rischio.

Invero, la previsione implica una valutazione controfattuale: occorre domandarsi se un modello idoneo ed efficacemente attuato avrebbe potuto prevenire, intercettare o ridurre il rischio della commissione del reato. Non si tratta di pretendere dall’ente un’impossibile garanzia assoluta di legalità, bensì di verificare se l’evento-reato rientrasse tra quelli concretamente prevedibili e prevenibili mediante un’organizzazione diligente.

La proposta di riforma chiarisce quindi che: — non può esservi responsabilità dell’ente quando il reato sia concretamente imprevedibile o inevitabile; — la valutazione dell’idoneità del modello non può essere ridotta alla mera presenza di singole regole cautelari; — occorre invece valutare l’intero sistema organizzativo e la sua capacità preventiva complessiva.

Al riguardo viene osservato che, se il reato-presupposto dovesse essere ritenuto concretamente incontenibile (inevitabile) ovvero concretamente imprevedibile, non potrà essere rintracciato alcun legame con la mancata adozione del modello o la sua difettosa attuazione, sì che l’ente non potrà rispondere dell’illecito.

Del pari si sostiene che la mancata adozione ed inefficace attuazione del modello non concretizzano elementi costitutivi della tipicità dell’illecito dell’ente, ma si limitano ad indiziarla. Ne deriva che la colpa di organizzazione, analogamente a quanto accade nel diritto penale individuale, esisterebbe quando è provata l’esistenza di un nesso causale tra la violazione di una cautela e il reato verificatosi.

Peraltro, viene acutamente sottolineato come nelle organizzazioni complesse, l’efficacia preventiva di una cautela non possa essere concepita isolandola dal contesto organizzativo in cui si cala.

Viene così abbandonato il riferimento normativo all’“elusione fraudolenta” del modello organizzativo da parte dell’autore del reato, ritenuto fonte di notevoli incertezze interpretative.

La soluzione proposta è quindi di eliminare il riferimento espresso all’elusione fraudolenta ed assorbire la questione nella valutazione della colpa di organizzazione. Se il reato è stato reso possibile da controlli assenti, carenti o inefficaci, vi sarà colpa organizzativa. Se invece il reato è il prodotto di una deviazione individuale non prevenibile mediante un modello adeguato, difetterà il nesso imputativo. In tal modo, l’attenzione si sposta dalla qualificazione della condotta elusiva alla funzionalità preventiva dell’assetto organizzativo.

Giova ricordare, in merito, come proprio la Suprema Corte (Cass., Sez. VI, n. 23401/2022) avesse attribuito rilievo al rapporto tra elusione del modello e politica d’impresa: per Corte l’esonero dell’ente ha senso quando il reato dell’apicale rappresenta una dissociazione dalla politica di legalità dell’organizzazione, non quando ne costituisce l’attuazione occulta.

In definitiva secondo il Tavolo di lavoro:

  • le ipotesi di violazione del modello risultano già assorbite nella nozione di inefficace attuazione del modello stesso;
  • deve essere valorizzato l’intero sistema dei controlli interni, e non soltanto il ruolo dell’Organismo di Vigilanza.

La proposta mantiene invece la confisca del profitto anche nei casi di assenza della colpa di organizzazione, quale misura di riequilibrio patrimoniale.

La struttura del modello organizzativo e il sistema dei controlli

La proposta di riforma dedica particolare attenzione alla disciplina del modello organizzativo. L’obiettivo è quello di definire un’ossatura normativa essenziale, evitando tanto il minimalismo del modello generico quanto la burocratizzazione di un catalogo rigido e non flessibile. Per il tavolo di lavoro il modello deve essere proporzionato alla natura dell’ente, alla sua dimensione, al tipo di attività, alla configurazione dei poteri, all’intensità dei rischi e alla complessità dei processi.

Tra gli elementi valorizzati figurano i protocolli decisionali, la segregazione delle funzioni, la tracciabilità delle operazioni, i controlli sui flussi finanziari, gli obblighi informativi, il sistema disciplinare e i canali di segnalazione.

Il nuovo art. 7 del decreto viene destinato esclusivamente alla definizione della struttura e dei contenuti essenziali del modello di organizzazione e gestione.

La formazione assume un ruolo centrale. Essa non è un adempimento accessorio, ma il mezzo attraverso cui il modello diviene conoscibile e operante. Un protocollo non comunicato, non compreso o non aggiornato non può svolgere funzione preventiva. La formazione deve essere calibrata sui ruoli, sui rischi e sulle responsabilità: diversa sarà la formazione del vertice, dei responsabili di funzione, dei dipendenti operativi e dei soggetti coinvolti nei processi sensibili.

Particolare rilievo assume il sistema dei controlli interni, concepito come insieme di presidi di primo, secondo e terzo livello. La Responsabilità 231 non può essere governata dal solo organismo di vigilanza: occorre un ecosistema di controllo in cui le funzioni operative, la compliance, il risk management, l’internal audit e l’OdV cooperino secondo flussi informativi chiari e strutturati.

La Relazione interviene anche sull’organismo di vigilanza, ma sceglie una linea di sobria razionalizzazione. Non vengono introdotte prescrizioni eccessivamente dettagliate sulla composizione dell’OdV, poiché una disciplina rigida rischierebbe di comprimere la necessaria adattabilità del modello alle caratteristiche dell’ente.

In questo ambito con riferimento all’Organismo di Vigilanza:

  • viene confermata la necessità di autonomia, professionalità e adeguate risorse;
  • non viene positivizzato il requisito dell’indipendenza in senso assoluto;
  • viene eliminata la previsione che consentiva al Collegio sindacale di svolgere le funzioni dell’OdV.

Proprio in relazione a quest’ultimo punto appare significativa la mancata riproposizione della possibilità di attribuire le funzioni dell’OdV al Collegio sindacale o agli organi di controllo societari. Tale scelta risponde alla consapevolezza che gli organi societari di controllo possono essere destinatari di obblighi penalmente rilevanti e, in alcune aree, potenziali protagonisti di reati presupposto mentre l’OdV deve conservare, al contrario, una funzione autonoma, non sovrapponibile al controllo civilistico.

Nella proposta di riforma emerge altresì come l’organismo di vigilanza non sia il garante assoluto della legalità aziendale. La riforma, valorizzando l’intero sistema dei controlli, ridimensiona l’idea che l’eventuale inefficienza dell’OdV sia l’unico punto di caduta del modello, laddove la prevenzione del rischio-reato è responsabilità dell’intera organizzazione.

Particolare rilievo assumono inoltre:

  • le linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative;
  • le procedure semplificate per le piccole e medie imprese;
  • i sistemi di controllo multilivello.

La valutazione giudiziale dell’idoneità del modello

Uno dei punti più innovativi della proposta concerne la valutazione giudiziale dell’idoneità del modello organizzativo.

Il Tavolo prende atto delle difficoltà applicative emerse negli anni, derivanti dall’ampia discrezionalità attribuita al giudice nella verifica dell’efficacia preventiva del modello.

La proposta mira a contenere questo rischio attribuendo rilievo alle best practices, alle linee guida, ai protocolli tecnici e ai sistemi di certificazione pertinenti. Il giudice, nel valutare l’idoneità del modello, dovrà tenerne specificamente conto; qualora intenda discostarsene, sarà tenuto a motivare in modo puntuale i profili di inidoneità. Si introduce così una forma di conformazione del potere valutativo, senza sottrarre al giudice il controllo sul caso concreto.

Per tale ragione, il nuovo art. 7-bis prevede che il giudice, nella valutazione dell’idoneità:

  • debba tenere conto delle best practices;
  • consideri le linee guida di settore;
  • motivi specificamente le ragioni di eventuale discostamento.

La proposta si ispira ai modelli di responsabilità professionale sanitaria, nei quali linee guida e protocolli assumono rilevanza conformativa del giudizio di colpa.

Secondo il Tavolo:

  • la crescente formalizzazione delle procedure aziendali impone una valorizzazione delle regole tecniche e organizzative;
  • la prevedibilità delle decisioni giudiziarie rappresenta un elemento essenziale per l’effettività della compliance.

La disciplina dell’ente straniero e dei gruppi societari

La proposta introduce una disciplina specifica per la valutazione della colpa di organizzazione dell’ente straniero quando il reato presupposto sia commesso nel territorio italiano. La giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la giurisdizione italiana in tali ipotesi, affermando che l’illecito dell’ente si considera commesso nel luogo in cui si realizza il reato presupposto.

Al riguardo viene confermato il principio secondo cui:

  • l’ente straniero può rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per reati commessi nel territorio italiano;
  • la giurisdizione italiana sussiste anche quando l’ordinamento straniero non preveda forme analoghe di responsabilità dell’ente.

Tuttavia, il nuovo art. 7-bis introduce un criterio di equivalenza funzionale nella valutazione dei modelli organizzativi adottati all’estero.

Il giudice dovrà verificare:

  • se i sistemi di compliance stranieri siano funzionalmente equivalenti a quelli richiesti dall’ordinamento italiano;
  • se l’assetto dei controlli interni garantisca livelli adeguati di prevenzione del rischio-reato.

Il Tavolo sceglie invece di non intervenire espressamente sul tema dei gruppi societari, ritenendo sufficiente l’elaborazione giurisprudenziale consolidata.

Secondo tale orientamento:

  • la responsabilità della holding richiede uno specifico coinvolgimento nel reato-presupposto;
  • non è sufficiente il mero “interesse di gruppo”;
  • occorre verificare l’esistenza di un interesse concreto e il coinvolgimento di soggetti qualificati ai sensi dell’art. 5 del decreto.

L’autonomia della responsabilità dell’ente e le cause di non punibilità

La proposta di riforma interviene anche sull’art. 8, D.Lgs. n. 231/2001, dedicato all’autonomia della responsabilità dell’ente.

Viene espressamente previsto che l’ente possa rispondere anche quando:

  • l’autore materiale sia stato identificato ma non punibile per difetto di colpevolezza;
  • tale difetto derivi da carenze organizzative dell’ente.

La riforma affronta inoltre il tema della comunicabilità all’ente delle cause di estinzione del reato e delle cause di non punibilità.

In particolare:

  • viene estesa all’ente l’efficacia estintiva della remissione della querela;
  • viene disciplinata l’applicabilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis, c.p.;
  • si introducono meccanismi premiali legati all’adozione di condotte riparatorie e alla riorganizzazione dell’ente.

Il Tavolo ritiene infatti che:

  • la finalità preventiva del Sistema 231 imponga una valorizzazione delle condotte collaborative;
  • la compliance successiva al reato possa assumere rilevanza ai fini dell’estinzione dell’illecito o della riduzione delle conseguenze sanzionatorie.

Le modifiche in materia ambientale e tributaria

La proposta dedica particolare attenzione ai reati ambientali e tributari.

In materia ambientale:

  • viene previsto un meccanismo di estinzione dell’illecito dell’ente analogo a quello già previsto per le contravvenzioni ambientali;
  • l’ente può beneficiare dell’estinzione dell’illecito se elimina le carenze organizzative e adempie alle prescrizioni impartite dagli organi competenti.

In materia tributaria:

  • viene estesa all’ente la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000;
  • l’estensione è subordinata alla rimozione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato il reato.

La Relazione introduce inoltre una nuova causa estintiva generale dell’illecito dell’ente:

  • applicabile quando l’ente adotti tempestivamente un programma di riorganizzazione;
  • subordinata al risarcimento del danno e all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
  • riservata agli enti che abbiano già adottato un modello organizzativo prima della commissione del reato.

Osservazioni conclusive

La proposta di revisione del Sistema 231 elaborata dal Tavolo tecnico si caratterizza per un approccio equilibrato e sistematico.

L’intervento riformatore:

  • non altera l’impianto originario del D.Lgs. n. 231/2001;
  • rafforza la funzione preventiva della compliance;
  • attribuisce centralità alla colpa di organizzazione;
  • valorizza la cultura della legalità aziendale;
  • introduce maggiori garanzie di prevedibilità e proporzionalità.

Nel complesso emerge la volontà di:

  • rendere il sistema maggiormente coerente con i principi costituzionali di colpevolezza e personalità della responsabilità;
  • incentivare l’effettiva adozione di modelli organizzativi efficienti;
  • promuovere una compliance sostanziale e non meramente formale;
  • rafforzare l’integrazione tra prevenzione, organizzazione aziendale e responsabilità penale dell’ente.

La riforma si propone dunque di consolidare il modello di responsabilità degli enti quale sistema avanzato di prevenzione della criminalità economica, in linea con le più evolute esperienze internazionali e con le esigenze di tutela dell’economia legale.

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