L’articolo esamina la riforma della responsabilità civile dei sindaci di società introdotta dalla Legge n. 35/2025, con particolare riguardo al meccanismo di limitazione risarcitoria parametrato ai compensi professionali annui — articolato su moltiplicatori differenziati per fasce di remunerazione — e alla ratio di riequilibrio del sistema dei controlli endosocietari perseguita dal Legislatore. Il contributo approfondisce il regime intertemporale della novella, muovendo dalla qualificazione del “cap” risarcitorio come norma di diritto sostanziale incidente sulla consistenza del diritto di credito, con il conseguente assoggettamento al principio generale di irretroattività. Attraverso l’analisi della sentenza Cassazione n. 1390/2026 e dell’ordinanza Cassazione n. 1392/2026, viene ricostruito l’orientamento giurisprudenziale relativo all’inapplicabilità della limitazione ai fatti illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge, fissata al 12 aprile 2025.
Genesi e ratio della Legge n. 35/2025: verso un riequilibrio della funzione sindacale
Per comprendere appieno la portata innovativa della Legge n. 35/2025, è indispensabile muovere da una breve ricognizione del sistema previgente.
Prima dell’entrata in vigore della riforma (12 aprile 2025) la responsabilità civile dei sindaci era disciplinata dal vecchio testo dell’art. 2407, c.c., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva una responsabilità solidale e illimitata dei componenti del Collegio sindacale, unitamente agli amministratori, per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di vigilanza sull’operato di questi ultimi. Il meccanismo si incardinava in un quadro in cui i sindaci erano percepiti essenzialmente come “custodi della legalità”, tenuti a verificare l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte degli organi gestori, in un contesto imprenditoriale notevolmente meno complesso di quello odierno.
Il quadro normativo risultante era, tuttavia, foriero di gravi distorsioni applicative. L’assenza di qualsivoglia limite quantitativo al risarcimento imponeva ai componenti del Collegio sindacale un’esposizione patrimoniale personale potenzialmente illimitata, anche in ipotesi di condotte meramente colpose.
In questo quadro si colloca la norma citata, che procede alla sostituzione integrale dell’art. 2407, c.c., introducendo un articolato meccanismo di limitazione quantitativa della responsabilità, comunemente denominato “cap” risarcitorio. Il cuore della riforma risiede nell’aggancio del massimale risarcitorio al compenso annuo percepito dal sindaco, attraverso un sistema a scaglioni progressivi che realizza una proporzionalità inversa: all’aumentare del compenso, il moltiplicatore applicabile diminuisce, in modo da mantenere l’ammontare complessivo del massimale entro soglie sostenibili ma al contempo significative.
Nello specifico, la norma articola 3 scaglioni:
- per compensi annui fino a 10.000 euro, il limite massimo di responsabilità è fissato in 15 volte il compenso percepito;
- per compensi ricompresi nella fascia tra 10.000 e 50.000 euro, il moltiplicatore scende a 12 volte;
- per compensi superiori a 50.000 euro, il limite è pari a 10 volte l’ammontare della remunerazione annua.
La struttura scalare così congegnata persegue una duplice finalità: da un lato, accordare una protezione particolarmente robusta ai sindaci che operano in contesti di piccola e media imprenditoria, ove i compensi sono tradizionalmente contenuti e la funzione è esercitata spesso in condizioni di scarsità di risorse informative; dall’altro, calibrare il beneficio in termini proporzionali alla remunerazione, così da evitare che il cap si trasformi in uno scudo indiscriminato per sindaci di grandi società, che percepiscono remunerazioni elevate e dispongono di strumenti organizzativi adeguati per espletare la vigilanza.
Un elemento di assoluto rilievo sistematico, che segna il confine della disciplina limitativa, è rappresentato dall’esclusione dal beneficio del cap nelle ipotesi in cui il sindaco abbia agito con dolo. La limitazione risarcitoria opera esclusivamente nelle fattispecie di responsabilità colposa — sia essa lieve o grave — ma non trova applicazione quando la condotta del sindaco sia animata da una volontà consapevole di violare i propri doveri o di arrecare pregiudizio. In tale ultima ipotesi, si espande nuovamente la responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di costoro i cui effetti dannosi non si sarebbero prodotti qualora il Collegio sindacale avesse correttamente esercitato la propria funzione di vigilanza.
Merita, infine, segnalare che il Legislatore ha mantenuto l’operatività del regime limitativo anche nell’ipotesi prevista dall’art. 2409-bis, comma 2, c.c., ossia quando il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti nelle società che non siano tenute alla revisione da parte di un revisore esterno.
In ordine al regime delle azioni esercitabili, la riforma non stravolge l’impianto processuale preesistente: continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le azioni di responsabilità disciplinate dagli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395, c.c., ferma restando la novità del limite quantitativo. Una significativa innovazione riguarda invece il regime prescrizionale: la riforma introduce un termine di prescrizione quinquennale per l’azione di responsabilità, il cui dies a quoè ancorato al deposito della relazione dei sindaci di cui all’art. 2429, c.c., relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.
La natura sostanziale del tetto risarcitorio e il principio di irretroattività
In questo quadro, l’interrogativo principale è se il cap risarcitorio introdotto dalla Legge n. 35/2025 possa, o meno, essere invocato da sindaci convenuti in giudizi già pendenti alla data del 12 aprile 2025, ovvero per fatti illeciti compiuti in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma.
La risposta a questo interrogativo non è indifferente sul piano degli interessi in gioco: da un lato, i sindaci convenuti hanno un evidente interesse a invocare il beneficio della limitazione quantitativa anche per condotte pregresse; dall’altro, le società, le curatele fallimentari e i creditori che hanno promosso azioni risarcitorie sulla base dell’illimitata responsabilità solidale del vecchio regime si trovano esposti al rischio di una significativa riduzione del ristoro ottenibile.
Il principio cardine, in questa situazione, è quello sancito dall’art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile (c.d. Preleggi), secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Questa regola, pur avendo rango di legge ordinaria — e pertanto derogabile da disposizioni successive — è espressione di un principio che la Corte Costituzionale ha più volte ricondotto ai valori di tutela dell’affidamento, di certezza del diritto e di ragionevolezza dell’ordinamento, elevandoli a parametri impliciti di legittimità costituzionale (Corte Cost. n. 235/2014 e n. 271/2011, richiamate dalla giurisprudenza di legittimità più recente). In altri termini: una legge ordinaria può senz’altro derogare al principio di irretroattività, attribuendo efficacia retroattiva alle proprie disposizioni; tuttavia, tale scelta legislativa soggiace al sindacato costituzionale sotto il profilo del rispetto dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento dei consociati.
Applicato al caso in esame, si deve evidenziare che la norma che introduce il cap risarcitorio non si limita a disciplinare le modalità di calcolo o di liquidazione di un danno già altrimenti quantificabile: essa opera direttamente sulla consistenza del diritto al risarcimento, riducendone il contenuto economico al di sotto di ciò che il danneggiato avrebbe potuto legittimamente aspirare a ottenere in base alla normativa vigente al momento del fatto illecito. Non si tratta, quindi, di una norma che regola il come il giudice deve procedere nella stima del pregiudizio (come accade, ad esempio, per le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, la cui adozione da parte del giudice per i giudizi pendenti è stata in passato ritenuta legittima proprio perché incide sullo strumento di misurazione, non sulla sostanza del diritto), ma di una norma che incide sul quanto il danneggiato ha diritto di pretendere dal convenuto.
La coerenza interna del sistema depone a favore della natura sostanziale del cap: la limitazione risarcitoria si inserisce direttamente nella struttura del rapporto obbligatorio di responsabilità, incidendo sull’ammontare massimo del debito risarcitorio del sindaco e, specularmente, sull’entità massima del credito risarcitorio del danneggiato. Questa incidenza ha luogo nel momento stesso in cui si perfeziona il fatto illecito, ossia quando la condotta omissiva o commissiva del sindaco produce il danno.
Ne discende che la norma applicabile all’obbligazione risarcitoria deve essere quella vigente al momento della sua insorgenza, non quella eventualmente sopravvenuta nel corso del giudizio.
L’orientamento della Suprema Corte: analisi della sentenza n. 1390/2026 e dell’ordinanza n. 1392/2026
La sentenza n. 1390/2026
La questione dell’irretroattività del cap risarcitorio è stata portata all’esame della Suprema Corte di Cassazione. Nell’arco di pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 35/2025, la Prima Sezione civile si è pronunciata in 2 separate sedi con la sentenza n. 1390/2026 e con la contestuale ordinanza n. 1392/2026.
Con la sentenza n. 1390/2026, è stato affermato il principio cardine della materia: «La norma contenuta nell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla Legge n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore».
Sul piano dell’inquadramento dogmatico della norma, la Corte richiama anzitutto il consolidato orientamento secondo cui il principio di irretroattività delle leggi, pur non avendo rango costituzionale diretto, è saldamente ancorato ai valori di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto che la Corte Costituzionale ha ricondotto al canone di ragionevolezza ex art. 3, Cost. La Cassazione sottolinea che una norma sopravvenuta può incidere su rapporti giuridici pregressi solo entro limiti molto rigorosi: in particolare, essa può disciplinare le modalità di esercizio del potere giurisdizionale nella liquidazione del danno, ma non può comprimere un diritto già sorto nel patrimonio del creditore. Nella ricostruzione della Suprema Corte, una norma che limiti il quantum massimo ottenibile dal danneggiato non può essere equiparata alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, la cui applicazione ai giudizi pendenti era stata in passato ritenuta possibile proprio perché esse non incidono sul “se” e sul “quanto” dell’obbligazione risarcitoria in senso sostanziale, ma unicamente sullo strumento equitativo con cui il giudice traduce in valore monetario un pregiudizio che per sua natura sfugge a misurazioni oggettive. Al contrario, il cap risarcitorio introdotto dall’art. 2407, comma 2, novellato, determina una vera e propria riduzione dell’entità del credito del danneggiato rispetto a quanto spetterebbe in base al regime previgente: non si tratta di una diversa tecnica di misurazione di un pregiudizio economicamente fungibile, ma di un tetto assoluto oltre il quale il diritto di credito non può più espandersi, indipendentemente dall’entità effettiva del danno subito. Questa incidenza diretta sulla consistenza del diritto ha natura sostanziale, e come tale è soggetta al divieto di retroattività.
L’ordinanza n. 1392/2026
L’ordinanza approfondisce ulteriormente alcuni profili che la sentenza n. 1390/2026 aveva trattato più sinteticamente, con particolare riguardo ai rapporti tra il giudicato endoconcorsuale e l’azione ordinaria di responsabilità, nonché all’efficacia prospettica della nuova disciplina prescrizionale.
Con riferimento al profilo del giudicato endoconcorsuale, la Corte chiarisce un punto di notevole importanza per i procedimenti promossi dai curatori fallimentari: le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 96, L.F., producono effetti limitati al concorso e non vincolano il successivo giudizio ordinario di responsabilità. Ne discende che la tesi difensiva del sindaco convenuto nel giudizio ordinario di responsabilità, volta a sostenere che l’ammissione al passivo del credito risarcitorio precluda la richiesta dell’importo pieno o vincoli alla quantificazione effettuata in sede concorsuale, è giuridicamente infondata. Il giudizio di responsabilità ordinario rimane pienamente autonomo rispetto all’accertamento del passivo. In quest’ambito, la Corte richiama i precedenti Cass. n. 8010/2022, n. 7772/2024, n. 11808/2022 e n. 25640/2017, che avevano già delineato i confini dell’efficacia del giudicato endofallimentare, consolidando un orientamento che l’ordinanza n. 1392/2026 conferma e applica specificamente all’ipotesi della responsabilità dei sindaci post-riforma.
Quanto alla nuova disciplina prescrizionale, la Prima Sezione afferma con nettezza che la modifica del dies a quoopera esclusivamente per il futuro e non può trovare applicazione retroattiva ai fatti verificatisi in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 35/2025. Per i fatti pregressi, continua quindi a operare il regime prescrizionale previgente, con le sue caratteristiche di maggiore flessibilità nella determinazione del dies a quo. Questa puntualizzazione è di grande rilievo pratico, poiché impedisce ai sindaci di tentare di lucrare la prescrizione applicando retroattivamente il nuovo termine quinquennale a fattispecie in cui, con la disciplina antecedente, il termine non sarebbe ancora decorso ovvero non sarebbe ancora decorso il termine pieno.
In sintesi, il corpus giurisprudenziale formato dalle 2 pronunce in esame fornisce un quadro di riferimento chiaro e articolato:
- il cap risarcitorio è norma sostanziale, irretroattiva;
- la nuova prescrizione è irretroattiva;
- il giudicato endoconcorsuale non preclude l’azione ordinaria di responsabilità né influenza la determinazione del quantum nel giudizio ordinario;
- la distinzione tra danno patrimoniale (già maturato, non comprimibile) e danno non patrimoniale (liquidabile con criteri sopravvenuti solo se non si tratta di limitazione della consistenza del diritto) è fondamentale per orientarsi nella materia.
Impatto sui procedimenti in corso e profili processuali della riforma
Le indicazioni interpretative fornite dalla Cassazione hanno ricadute pratiche immediate sui procedimenti pendenti, che sono il terreno più delicato e problematico della riforma. Conviene distinguere le diverse situazioni processuali in base ai soggetti che possono agire e al contesto in cui si è verificato il pregiudizio:
- per le azioni promosse dalla società a norma dell’art. 2393, c.c., e introdotte anteriormente al 12 aprile 2025, o aventi ad oggetto condotte sindacali realizzate prima di quella data, la giurisprudenza è inequivocabile: il cap non si applica e la responsabilità del sindaco convenuto rimane potenzialmente illimitata, nei limiti del danno effettivamente subito e comprovato. Per il difensore della società attrice, l’indicazione pratica è quella di opporsi tempestivamente a qualsiasi istanza della controparte volta a far quantificare il risarcimento entro i limiti del nuovo tetto, eccependo l’irretroattività della norma e richiamando il principio di diritto enunciato dalla sentenza 1390/2026. Per il difensore del sindaco convenuto, al contrario, l’invocazione del cap nei giudizi pendenti per fatti pregressi appare non solo giuridicamente infondata, ma idonea a esporre la parte a una pronuncia sfavorevole anche sulle spese processuali;
- per le azioni promosse dal curatore fallimentare nell’ambito di procedure concorsuali avviate anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 35/2025, le problematiche si moltiplicano per l’intreccio con le dinamiche del diritto concorsuale. In questi casi, il curatore che agisce in responsabilità contro i sindaci per condotte omissive che hanno contribuito al dissesto della società deve confidare nel regime di responsabilità illimitata previgente, senza che la sopravvenienza della Legge n. 35/2025 possa ridurre il quantum reclamabile. La distinzione operata dall’ordinanza n. 1392/2026 tra giudicato endoconcorsuale e azione ordinaria di responsabilità offre al curatore uno strumento difensivo ulteriore: anche se in sede di ammissione al passivo il credito risarcitorio fosse stato quantificato in modo conservativo, ciò non preclude di richiedere il pieno ristoro nel giudizio ordinario di responsabilità, attenendosi al regime normativo vigente al momento dei fatti.
Particolarmente rilevante, per i professionisti che assistono curatele o società in bonis, è la definizione della strategia argomentativa da adottare nei giudizi in corso. Alla luce della giurisprudenza di legittimità esaminata, i passaggi chiave dell’argomentazione a favore dell’inapplicabilità del cap sono i seguenti:
- qualificare espressamente il cap come norma sostanziale;
- evidenziare che la Legge n. 35/2025 è priva di disposizioni transitorie che prevedano l’applicazione retroattiva del cap a fatti o giudizi pregressi, con la conseguenza che il regime di irretroattività di cui all’art. 11 Preleggi si impone senza necessità di deroghe;
- richiamare i principi costituzionali di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza, che impedirebbero comunque l’applicazione retroattiva di una norma restrittiva del diritto al risarcimento, anche qualora il Legislatore avesse inteso dotarla di efficacia retroattiva.
Sul versante dei sindaci convenuti, la riforma offre invece uno strumento potenzialmente prezioso per le nuove azioni che verranno proposte per fatti successivi al 12 aprile 2025. In questi casi, il cap opera pienamente e la strategia difensiva potrà essere orientata anzitutto a dimostrare che la condotta non ha carattere doloso (unico caso di esclusione del beneficio) e quindi a quantificare con precisione il compenso annuo percepito per determinare il limite massimo del debito risarcitorio applicabile al caso concreto.
Un ultimo profilo processuale di assoluto rilievo riguarda le eccezioni di prescrizione nei procedimenti in corso: la nuova disciplina prescrizionale — con il dies a quoancorato al deposito della relazione ex art. 2429, c.c. — non è applicabile retroattivamente.
Conclusioni
Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato consente di individuare con sufficiente precisione il perimetro operativo della Legge n. 35/2025 in relazione al contenzioso pendente, offrendo coordinate interpretative stabili per le azioni di responsabilità già incardinare da società e curatele fallimentari.
Il cap risarcitorio, qualificato come norma di diritto sostanziale incidente sulla consistenza del diritto di credito, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori al 12 aprile 2025. Tale conclusione, già ricavabile dall’applicazione del principio di irretroattività ex art. 11, Preleggi, in assenza di disposizioni transitorie, trova conferma negli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1390/2026 e con l’ordinanza n. 1392/2026, che hanno cristallizzato la distinzione tra norme processuali di liquidazione e norme limitative sostanziali del quantum dovuto, riservando a queste ultime il regime dell’irretroattività. Per le azioni già pendenti alla data di entrata in vigore della novella, il regime di responsabilità illimitata dei sindaci — fondato sul testo previgente dell’art. 2407, comma 2, c.c., e sull’art. 2055, c.c. — resta integralmente applicabile, senza che la sopravvenienza legislativa possa incidere sulla misura del diritto risarcitorio già sorto in capo ai danneggiati. La stabilità di tale regime costituisce il punto di caduta dell’interpretazione costituzionalmente orientata della novella, coerente con i principi di tutela del legittimo affidamento e di effettività della tutela giurisdizionale.
