Si sa che la figura del Collegio sindacale, che rappresenta un unicum nel panorama internazionale dei controllori societari, è stata istituita nel lontano 1942 con l’introduzione nel nostro ordinamento del Codice civile. Le funzioni di tale organo, tipicamente di vigilanza, sono rimaste immutate fino alla Riforma del diritto societario del 2003 che ha voluto attribuire al revisore il controllo analitico del bilancio che prima era svolto, assieme a quella di vigilanza, dallo stesso Collegio seppur con modalità certamente differenti da quelle che oggi regolano la funzione di revisione contabile del bilancio. L’articolo si pone l’obiettivo di fornire alcuni spunti di riflessione sulla attività del sindaco prendendo atto che nella realtà applicativa le verifiche sono spesso condotte sulla base di modalità che, se avevano un senso un tempo, non appaiono più efficaci oggi e rischiano di svuotare di contenuto il delicatissimo ruolo di supervisione dell’operato degli amministratori che il Legislatore ha voluto attribuire all’organo di controllo.
Premessa
È giusto premettere che non sono intervenute nel periodo novità circa il ruolo e le responsabilità del sindaco che meritino un approfondimento visto che l’ultima edizione delle Norme di comportamento è del dicembre 2024 e che le stesse non hanno portato rilevanti modifiche alle verifiche del sindaco rispetto alle precedenti edizioni se non per modifiche normative intervenute nel periodo.
Tuttavia, quando si ha occasione di esaminare i controlli che vengono più frequentemente effettuati dai sindaci nella attività di vigilanza non è raro constatare come gli stessi rimangano ancorati a modalità e prassi applicative del passato che privilegiano la verifica di adempimenti legislativi rispetto ad altri temi che dovrebbero essere propri dell’attività di vigilanza da sempre ma con maggiore enfasi a seguito della modifica della normativa sulla crisi del 2019.
Sembra quindi opportuno, pur in assenza di novità, riflettere sui contenuti propri dell’attività di vigilanza e tra essi, quelli più meritevoli di attenzione.
Va anche sottolineato che, recentemente, forse anche a seguito delle modifiche normative che hanno interessato la procedura di segnalazione interna ex art. 25-octies, CCII, è ritornato in auge in dottrina un dibattito circa la necessità di reintrodurre anche per le S.r.l. la figura del sindaco (e per alcuni del Collegio sindacale) non in alternativa ma in aggiunta a quella del revisore, tema che merita anch’esso una breve riflessione sui possibili vantaggi di tale auspicata modifica.
Da ultimo, poi, con l’avvicinarsi del periodo di approvazione dei bilanci, ci sembra giusto fare qualche riflessione sulla criticità che comporta l’applicazione della legge sull’equo compenso sugli onorari del sindaco (tesi sponsorizzata dalle Norme di comportamento), e di riflettere su possibili soluzioni alternative che possano portare alla determinazione di un onorario equo per la funzione.
Riflessioni sull’attività di vigilanza del sindaco
È banale ricordare quali siano gli obiettivi dell’attività di vigilanza del sindaco che sono ben esposti nell’art. 2403, c.c., che testualmente recita: «Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento».
Si tratta, come si sa, di una attività che, se interpretata secondo le migliori regole professionali, è certamente molto ampia e rischiosa e che richiede, da parte del sindaco, una adeguata preparazione ed esperienza professionale che va ben oltre la verifica del rispetto di regole normative (nella prassi applicativa spesso concentrata su tematiche fiscali considerando che la maggior parte dei componenti dei Collegi appartengono alla categoria dei commercialisti) dovendo abbracciare temi che richiedono una sufficiente famigliarità con le regole di funzionamento della gestione aziendale e dei correlati rischi di impresa, assieme alla necessaria conoscenza delle metodologie che stanno alla base della implementazione e del corretto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema di controllo interno.
Va infatti tenuto presente e mai dimenticato che il Collegio è un organo sociale e, quindi, per definizione, un organismo che, seppur con funzioni di controllo, partecipa alla gestione aziendale esercitando un ruolo di contrappunto rispetto all’operato degli amministratori.
Per questo il Legislatore ha voluto enfatizzare che la parte preponderante dell’attività del Collegio è quella deputata alla verifica del rispetto, da parte degli amministratori, dei principi di corretta amministrazione enfatizzando ulteriormente che l’attività di vigilanza deve essere indirizzata, si noti, «in particolare», alla verifica dell’adeguatezza e concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (di seguito anche solo “assetti e/o assetti organizzativi”).
Una prima riflessione è necessaria per chiarire cosa deve fare il Collegio per presidiare il rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Viene in aiuto la Norma n. 3.3[1], che recita: «La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica».
L’affermazione sembra chiara ma viene spontaneo porsi alcune domande cruciali.
Quali sono le modalità che il sindaco deve utilizzare per verificare la conformità delle scelte di gestione ai criteri di razionalità economica? Quali sono i confini dei suoi controlli? E, in particolare, appare necessario capire se il sindaco debba interessarsi solo della legittimità delle operazioni o debba invece esaminare anche il merito delle scelte effettuate dagli amministratori.
Innanzitutto, va tenuto sempre presente che se l’ambizione del sindaco deve essere quella della verifica delle scelte di gestione ai criteri di razionalità economica non può che concludersi che il controllo vada effettuato prima che l’operazione sia compiuta.
Va tuttavia chiarito che non spetta al sindaco di vigilare su tutte le operazioni realizzate dagli amministratori ma solo su quelle che sono significative e che ci si immagina debbano, per la loro rilevanza, essere oggetto di un Consiglio di Amministrazione, modalità che consente al sindaco di valutare ex ante quali informazioni sono messe a disposizione dei consiglieri per valutare la ragionevolezza e la rischiosità della operazione che si vorrebbe realizzare.
Infatti, il riferimento esplicito ai criteri di razionalità economica presuppone che gli amministratori debbano assumere le decisioni sulla base di una adeguata e completa assunzione delle informazioni pertinenti l’operazione che si vuole attuare tra cui, in particolare, i riflessi della stessa in termini economici, finanziari e patrimoniali, e i rischi a essa sottesi evitando pertanto di porre in essere tutte quelle operazioni che appaiono:
- estranee all’oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo Statuto ai singoli soci.
Questi 3 principali punti sono dunque quelli che il sindaco deve presidiare nella sua attività di controllo che, si ribadisce, deve avvenire, per quelle significative, ex ante e non ex post durante le normali attività di vigilanza periodica.
Il sindaco, sottoponendo a scrutinio le modalità con cui le decisioni vengono assunte dagli amministratori, esercita sicuramente un controllo che va oltre al puro rispetto delle prescrizioni della legge e dello Statuto e si estende anche alla verifica che tutte le informazioni rilevanti per giudicare i rilessi e i rischi dell’operazione, fossero a disposizione degli amministratori per permettere loro di assumere la decisione sulla base dei citati criteri di razionalità economica.
In conclusione, al Collegio sindacale non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative che consente al Collegio di effettuare interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società o per i soci.
Va tuttavia ribadito, come punto di estrema attenzione, che questo controllo non può esser svolto ex post ma ex ante e/o contestualmente (ad esempio assunzione della decisione in consiglio) richiedendo, si noti, una forte reazione da parte dei sindaci che devono manifestare le proprie riserve sull’operazione chiedendone la relativa trascrizione nel verbale del Consiglio di Amministrazione, qualora, ad esempio:
- l’operazione non sia supportata da idonea documentazione;
- non sia redatto un idoneo business plan;
- l’accesso all’indebitamento possa palesemente determinare la perdita della continuità aziendale.
Si enfatizza tuttavia che la sola trascrizione delle proprie eccezioni sul libro, per quanto opportuna, non è sufficiente a renderlo esente da responsabilità, poiché è anche obbligatorio che egli agisca, con tutti i poteri che la legge gli attribuisce, per la rimozione delle irregolarità riscontrate.
Chiarite le modalità e i contenuti delle verifiche sui principi di corretta amministrazione è opportuno riflettere sugli stessi temi per ciò che attiene alle verifiche periodiche del sindaco.
Questo perché nonostante le Norme di comportamento siano molto chiare a indicare quale dovrebbe essere il giusto approccio alle verifiche, nella prassi operativa si assiste spesso all’esecuzione di verifiche trimestrali principalmente concentrate sulla verifica di adempimenti (come detto sopra spesso fiscali) e dal contenuto piuttosto “standard” che tende a replicare le stesse verifiche ogni trimestre[2].
Risulta, ad avviso dello scrivente, opportuno ricordare quanto indicato dalla Norma n. 3.1: «Nel definire le modalità di vigilanza, il Collegio sindacale verifica l’istituzione di presidi posti in essere dall’organo amministrativo sulla base della rilevanza dei rischi significativi indicati nei flussi informativi acquisiti dall’organo stesso, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari nonché a seguito dello scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale, e degli esiti delle operazioni di ispezione e controllo, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo. Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di Statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell’assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il Collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal Collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il Collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.»
Dalla lettura risulta evidente che l’attività di vigilanza va pianificata ed eseguita sulla base della significatività dei rischi individuati nell’esame del sistema di controllo interno; − più il rischio è alto e più intense e frequenti saranno le verifiche del Collegio; − se sono riscontrate omissioni, irregolarità ecc., prima va richiesta agli amministratori la loro rimozione e, poi, nello sfortunato caso che gli stessi non agiscano o l’irregolarità non sia rimossa, è obbligatoria (come già ricordato sopra) una reazione del sindaco sulla base dei poteri previsti dalla legge.
Quale sarebbe dunque la giusta impostazione delle verifiche?
Quella ovviamente suggerita dalle Norme di comportamento e dal Documento “Verbali del Collegio sindacale” che indicano in maniera inequivocabile il metodo da seguire.
In primis sarà necessaria un’ampia attività di insediamento che ha la finalità di acquisire informazioni preliminari sulla società, il contesto in cui opera, i rischi che corre nello svolgimento della sua attività e come essi sono presidiati dalla società in modo da potere rispondere alla domanda: quali sono i rischi significativi sia per la società che per lo svolgimento dell’attività di sindaco?
Sarà inoltre necessaria un’approfondita attività di pianificazione dell’attività (anche questa consigliata sia dalle norme che dai verbali), che declini, sulla base delle conclusioni sulla rilevanza del rischio (con le classiche metriche di probabilità e impatto), almeno la frequenza con cui il rischio verrà esaminato dal Collegio e, auspicabilmente, aggiunge lo scrivente, la natura e ampiezza delle verifiche da effettuare.
Solo a titolo esemplificativo si riporta lo schema suggerito dal verbale per la pianificazione delle verifiche periodiche:
| Identificazione e valutazione dei rischi | |||
| Rischi generici e specifici | Probabilità (bassa/alta) | Impatto (basso/alto) | Periodicità dell’attività ed estensione controlli (bassa/media/alta) |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
considerando che, per esplicita indicazione del verbale di pianificazione, la valutazione del rischio complessivo finale «guiderà il Collegio sindacale nella frequenza dei controlli e nell’estensione dei controlli stessi»[3].
Ben si capiscono alcuni aspetti che spesso non sono rispettatati nella pratica applicativa:
− non hanno più ragione di esistere approcci alle verifiche standard e basati sulla sola verifica del rispetto di adempimenti di legge e Statuto; − è necessaria una preliminare comprensione dell’universo dei rischi che l’impresa che il Collegio deve richiedere agli amministratori e giudicare la loro completezza per poi riesaminare la metodologia seguita per la stima della probabilità e impatto; − se il rischio sarà giudicato alto esso andrà esaminato a ogni verifica periodica o, nei casi più critici, con una frequenza maggiore rispetto ai canonici 90 gg, mentre se verrà ritenuto basso il rischio potrà in molti casi essere esaminato dal Collegio anche una sola volta all’anno.
Si presti inoltre attenzione al fatto che dal 2019, anno nel quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il “nuovo” testo dell’art. 2086, c.c., il sindaco debba, con maggiore enfasi e profondità rispetto al passato, esaminare l’adeguatezza e il concreto funzionamento degli assetti organizzativi e con ancora più profondità quella parte degli stessi che sono deputati all’emersione anticipata della crisi di impresa.
Ad avviso dello scrivente, tuttavia, sia le Norme di comportamento e il più recente documento dei verbali, non prendono una posizione del tutto chiara di quello che dovrebbe essere l’atteggiamento da tenere rispetto a questi delicatissimi aspetti e quindi non suggeriscono comportamenti in concreto prudenti nell’esame di tali fattispecie.
Si vuole sottolineare il fatto che fino al 2020 le Norme di comportamento allora vigenti erano prescrittive nei confronti del Collegio circa l’indicazione di come valutare il concreto funzionamento degli assetti. Fino ad allora si diceva infatti: «Il Collegio sindacale nel vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo effettua appositi test di conformità utilizzando motivate tecniche di campionamento».
Molto più permissive e quindi, purtroppo, molto meno protettive le indicazioni che sono presenti nelle norme che sono state pubblicate in epoca successiva fino alle attuali che indicano invece: «La determinazione delle metodologie di verifica e di controllo volte a contrastare inadempienze e atteggiamenti omissivi o inerti in ambito organizzativo e gestionale è rimessa alla determinazione dei membri del Collegio sindacale, in relazione alle peculiarità della concreta realtà aziendale. Il Collegio sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione, che, possono costituire un valido strumento operativo, sia in fase di insediamento che a regime. Tali strumenti, tuttavia, non dovranno essere interpretati quali condizioni necessarie per poter formulare un adeguato giudizio, in quanto sul predetto tema:
– il dato normativo risulta estremamente generico;
– sussiste l’estrema variabilità del campo di indagine in quanto condizionato dalle caratteristiche, dalla natura e dalle dimensioni della società».
Lo scrivente non è in grado di indicare su quale base e con quali elementi il sindaco, che si è astenuto da qualsiasi verifica campionaria sul concreto funzionamento degli assetti, sarà in grado di attestare[4] nella relazione annuale l’idoneità e l’effettivo ed efficace funzionamento degli assetti della società.
Pertanto, lo scrivente non può che esortare chiunque svolga attività di sindaco a continuare a testare su base campionaria il concreto funzionamento degli assetti organizzativi e del sistema di controllo interno.
Sul tema crisi, poi, non si ravvisano né nelle Norme di comportamento né nei verbali indicazioni su quali attività il sindaco debba compiere per presidiare l’emersione anticipata della crisi.
Non è certo questa la sede per un’ampia disamina sul tema delle verifiche del sindaco a presidio della crisi (che da sola richiederebbe più di un articolo), ma si vuole in questa sede evidenziare che le Norme di comportamento non sono particolarmente specifiche su come rendere concreto l’early warning che ha ispirato la Riforma del Codice della Crisi e gli stessi verbali, che dovrebbero fornire suggerimenti pratici per le verifiche, sono poco efficaci nel delineare operativamente le verifiche da effettuare per prevenire la crisi.
Non sarà infatti sfuggito che ancora oggi, dove è noto che la definizione tecnica di crisi si basi su un approccio che guarda al futuro e non al passato, i verbali spingano i sindaci a effettuare esami di dati consuntivi e indici di bilancio che per loro natura nulla hanno a che fare con il concetto dell’early warning che è rappresentato dai flussi finanziari previsionali a 12 mesi[5].
Si vuole quindi solo enfatizzare che, seppur non presenti indicazioni di dettaglio né nelle norme né nei verbali, ad avviso dello scrivente, la verifica di ragionevolezza dei flussi finanziari previsionali (sia in termini di metodologia seguita per l’ottenimento dei dati che di ragionevolezza degli stessi) rappresenti la verifica principe per il sindaco e l’unica idonea ad affievolire o annullare le sue responsabilità come espressamente indicato dall’attuale testo dell’art. 25-octies, CCII[6].
Come accennato in premessa, sul solco del presidio della crisi si assiste nuovamente, da parte di alcuni autorevoli esponenti di dottrina, a un dibattito che tende non solo a criticare la nomina del solo revisore nelle S.r.l. ma anche quella del sindaco unico auspicando spesso, almeno per le S.r.l. di medie dimensioni (senza tuttavia indicare quali sarebbero i limiti dimensionali di riferimento), una riforma che introduca l’obbligo di nomina del Collegio sindacale e non del sindaco unico.
Anche in questo caso non è questa la sede per un’ampia disamina delle posizioni a favore e contro tale tesi.
Si vuole tuttavia ricordare che la vera barriera per evitare danni ai terzi è il presidio dei flussi finanziari previsionali a 12 mesi oltre ovviamente alla non scontata integrità degli amministratori, presidio dei flussi che, come detto sopra, può sicuramente eseguire anche il sindaco unico oltre che il Collegio sempreché il sindaco o il Collegio abbiano la necessaria preparazione professionale per esaminare criticamente la ragionevolezza degli stessi, preparazione questa sì indispensabile per presidiare efficacemente la crisi di impresa.
È tuttavia difficilmente contestabile l’assunto che la presenza di un controllore aggiuntivo come il sindaco con doveri di vigilanza della gestione e, soprattutto, poteri di reazione in caso di omissioni o irregolarità degli amministratori, non possa che essere un presidio ulteriore per una corretta gestione aziendale e per la prevenzione della crisi, tutto questo sempreché l’attività di vigilanza sia concreta ed efficace e soprattutto la reazione del sindaco sia effettiva e tempestiva.
Preso atto di questo, tuttavia, lo scrivente non ravvisa motivazioni così forti in assoluto da indurre a concludere che un Collegio sindacale svolgerebbe il compito di presidio della crisi in maniera più efficace di un sindaco unico.
Non va da ultimo sottaciuto che spesso, dall’esame dei giudizi di merito, emerge una non adeguata o una non efficace reazione da parte del Collegio sindacale di fronte a omissioni o irregolarità degli amministratori, che fa dubitare che i professionisti coinvolti avessero la necessaria robustezza del carattere e la conseguente indipendenza di giudizio per assumere il delicato ruolo del sindaco visto che non hanno reagito con efficacia e senza indugio di fronte all’operato degli amministratori pur in presenza di chiare prescrizioni normative in tal senso.
Una piccola riflessione sul compenso
È noto come le Norme di comportamento siano assolutamente a favore dell’applicazione della normativa dell’equo compenso nella determinazione degli onorari spettanti al sindaco.
Tuttavia, come spesso avviene, nel testo si alternano enunciazioni prescrittive sul tipo: «In estrema sintesi, il professionista deve convenire o preventivare con la controparte un compenso che sia giusto, equo e, in applicazione del disposto dell’art. 1 della Legge 49/2023, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali» ad altre più permissive: «Sembrerebbe opportuno che […] i singoli Ordini territoriali adottino comportamenti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel D.M. n. 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo ma che comunque, rispettosi delle prescrizione di cui all’art. 1 e all’art. 3, co 1, della Legge 49/2023, risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale».
Tale tema diventa di attualità in questo periodo stante il fatto che in sede di approvazione del bilancio 2025 non è raro che venga nominato o confermato il sindaco o il Collegio sindacale.
Pur senza avere la pretesa di fornire una indicazione che sia valida in tutte le fattispecie si ritiene ragionevole considerare i seguenti punti:
- l’attività di sindaco è un’attività professionale e come tutte le attività professionali dovrebbe, indipendentemente da tabelle di calcolo come il citato D.M. 2012, portare a quantificare gli onorari sulla base, come anche citato dalle stesse norme, dell’impegno in termini di ore dedicate all’attività e della tariffa oraria che il singolo professionista richiede per attività che hanno contenuti e profili di rischio similari;
- va inoltre preso atto che la funzione di revisione legale che ha comunque profili di rischio similari a quella del sindaco è da sempre valorizzata sulla base dei citati criteri di ore preventivate e tassi per le varie qualifiche professionali utilizzate nell’incarico cosa che dovrebbe avvenire anche quando tale funzione viene attribuita in aggiunta a quella di vigilanza al sindaco unico o al Collegio.
Non appare, quindi, irragionevole che il sindaco, nel valutare se il compenso proposto dalla società possa essere considerato equo ragioni, sulla base dell’esperienza maturata nello svolgimento del precedente mandato o di mandati in aziende similari, sul numero delle ore che pensa di utilizzare per lo svolgimento dell’attività di verifica che, nell’ipotesi minimale, saranno rappresentate dalle ore necessarie per le 4 verifiche periodiche, la partecipazione a un consiglio e assemblea per la presentazione e approvazione del bilancio e quelle relative alla riunione per la stesura della relazione annuale.
La banale divisione degli onorari proposti con le ore da dedicare all’attività di vigilanza non dovrebbe, salvo casi estremi (nei quali il sindaco dovrebbe rifiutare l’incarico), condurre a tassi orari non in linea con quelli che il professionista normalmente applica in attività similari.
Più delicato è invece il tema degli onorari proposti quando al sindaco o al Collegio viene attribuita anche la funzione di revisione legale perché è indubbio che l’attività di revisione sia un’attività molto più dispendiosa in termini di tempo che, se svolta senza l’ausilio di collaboratori, condurrà spesso a tassi orari molto più bassi di quelli relativi all’attività di vigilanza che potrebbero apparire non idonei con la normativa dell’equo compenso (che chi sposa la tesi dell’applicabilità di tale normativa alla figura del sindaco, la estende anche alla figura del revisore).
Considerazioni conclusive
Lo svolgimento dell’attività di vigilanza del sindaco richiede un cambio di approccio rispetto alla sola verifica di adempimenti che si concentri sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sugli assetti organizzativi e sulla prevenzione della crisi. Su questo ultimo punto si consiglia un costante presidio dei flussi finanziari previsionali a 12 mesi verificando sia la metodologia utilizzata per la loro elaborazione che la ragionevolezza dei dati ottenuti. Si rammenta anche che non è sufficiente per il sindaco segnalare agli amministratori omissioni o irregolarità e richiederne agli stessi la rimozione ma è indispensabile che in caso di mancato riscontro il sindaco si attivi senza indugio azionando i poteri che la legge gli attribuisce. È tuttavia evidente che la presenza di un sindaco, ovviamente diligente e preparato, costituisca un efficace presidio della gestione aziendale e della crisi di impresa anche se l’esame dei flussi finanziari previsionali a 12 mesi rientra anche tra i compiti del revisore in caso di esistenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale che richiederà un adeguata informativa in bilancio che consentirà per questa via di dare ai terzi creditori delle S.r.l. che non hanno nominato un sindaco chiare indicazioni sullo stato di salute della gestione societaria. Da ultimo, si suggerisce di valutare l’adeguatezza degli onorari che la società intende corrispondere al sindaco avendo riferimento ai tassi orari che risultano dal rapporto tra compenso proposto e stima dell’impegno per svolgere l’attività di vigilanza nella specifica società che, se dovesse apparire in linea con i tassi orari che il professionista è solito applicare per incarichi similari, potrebbe evitare le distorsioni che in taluni casi emergono dall’applicazione della tariffa ministeriale specie quando il calcolo giunge a valori eccessivi che la società non ha intenzione di riconoscere.
[1] Qui e nel prosieguo si farà esclusivamente riferimento al documento delle Norme di comportamento relativo alle società non quotate stante la indubbia maggioranza di incarichi attribuiti al Collegio sindacale di società non quotate rispetto a quelle quotate nell’ultima versione disponibile che è in vigore dal 1° gennaio 2025.
[2] Giova anche ricordare che il Principio SA 250B che regola l’attività di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore evidenzia che la verifica di adempimenti di tipo fiscale, previdenziale, civilistico ecc. sono oggi di competenza della funzione di revisione legale e non più del sindaco il che rende non opportuna l’esecuzione di tali verifiche da parte del sindaco nelle verifiche trimestrali.
[3] Sono nel verbale esplicitamente citate le Norme n. 3.1, n. 3.4, n. 3.5 e n. 3.6.
[4] Come si sa tale attestazione è obbligatoria per il sindaco in risposta ai doveri stabiliti dal citato art. 2403, c.c.
[5] Si rammenta infatti che la definizione di crisi del Codice riportata all’art. 2, comma 1, lett. a), è la seguente: «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» e che pertanto solo l’esame dei flussi finanziari previsionali a 12 mesi scongiura il manifestarsi della probabilità di insolvenza che definisce il concetto di crisi previsto dal CCII.
[6] Si riporta il contenuto del comma 2, art. 25-octies, CCII: «La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo […] sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità […]. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) […]»[la definizione di crisi, N.d.R.].
Si segnala che l’articolo è tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli”.
