l controverso rapporto fiscale del meretricio

La giurisprudenza di legittimità conferma l’imponibilità dei proventi derivanti dall’attività di prostituzione. Se svolta abitualmente, l’attività è qualificabile come lavoro autonomo ed è soggetta anche a IVA; se esercitata occasionalmente, i relativi introiti rientrano tra i redditi diversi imponibili ai fini IRPEF.

Il più antico mestiere del mondo, il meretricio, continua a essere oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità, che ne inquadra gli introiti, come lavoro autonomo, se attività abituale, e soggetta a IVA, e come redditi diversi se svolta in maniera occasionale.

La parola deriva dal latino meretricium, originato a sua volta da meretrix (meretrice), parola che etimologicamente richiama il verbo merere (“meritare” o “guadagnare“), facendo riferimento al guadagno economico ottenuto tramite l’attività sessuale.

E proprio per queste ragioni tale attività desta l’attenzione del Fisco e ha visto gli uffici notificare una serie di accertamenti, che hanno impegnato le aule della Corte di Cassazione.

Proprio di recente, gli Ermellini, con l’ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026, hanno confermato che «in materia di Irpef, l’esercizio della prostituzione risulta soggetta ad imposizione, come in generale ogni altra attività economica, anche illecita, produttiva di reddito, che sia disciplinata dalla legge con specifiche norme o meno; con riferimento al tributo dell’Iva, l’esercizio abituale della prostituzione deve qualificarsi come un’attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (sent. n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99), e come tale deve essere assoggettata ad imposizione ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 3, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633». In particolare, osservano i giudici di Piazza Cavour, con riferimento all’esercizio della prostituzione, occorre riferirsi allart. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede che le attività di prestazione di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera, quando siano svolte abitualmente, anche se non in esclusiva, costituiscono un’attività di lavoro autonomo. Da tanto discende «l’assoggettabilità ad IVA dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume …».E in presenza di un accertamento bancario non si richiede all’Amministrazione finanziaria di qualificare la categoria di appartenenza del reddito accertato. Anche se il reddito dipende da attività illecite, lo stesso è assoggettabile all’imposizione qualora il contribuente non riesca a dimostrare la non imponibilità del reddito accertato, con riferimento a ogni operazione bancaria riscontrata. Per i giudici di Piazza Cavour, la ricostruzione proposta dal giudice di secondo grado non è efficacemente contrastata dal ricorrente, che si limita a operare generici riferimenti alla mancanza di una disciplina della prostituzione nel diritto italiano. Il contribuente non dimostra, però, perché l’esercizio della prostituzione non dovrebbe inquadrarsi come una prestazione di servizi retribuita, né come risulti provato che egli svolgesse l’attività in assenza del carattere dell’abitualità, che avrebbe permesso l’esenzione dall’IVA.

La posizione della Corte di Cassazione sul tema del meretricio, quindi, si conferma e si consolida. Infatti, già con la sentenza n. 15596 del 27 luglio 2016, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di sostenere che l’attività di prostituzione, dalla quale derivano compensi risultanti da conti correnti bancari, è soggetta a tassazione, trattandosi di attività assimilabile al lavoro autonomo se svolta in forma abituale, ovvero rientrante nella categoria dei redditi diversi se esercitata, sempre autonomamente, ma in forma occasionale. E spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se sussistono le condizioni per ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia al di fuori di fenomeni di induzione, costrizione o sfruttamento della prostituzione altrui (i cui proventi, prima ancora che assoggettabili a imposta, sono interamente confiscabili quali provento di reato a norma dell’art. 240, comma 1, c.p.). Nel caso in esame, il giudice di merito aveva accertato che la contribuente (per sua stessa dichiarazione) svolgeva liberamente ed autonomamente l’attività di prostituzione, dalla quale erano derivati i proventi risultanti dai conti correnti bancari, «con conseguente imponibilità degli stessi, trattandosi di attività assimilabile al lavoro autonomo se svolto in forma abituale, ovvero rientrante nella categoria dei “redditi diversi” ai sensi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, lett. f e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 lett. l, se svolta, sempre autonomamente, ma in forma occasionale (nel senso della tassabilità dei proventi della prostituzione, Sez. 5 n. 2528 del 2010; Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 13/05/2011, Rv. 618085)». Resta fermo che il requisito della abitualità è invece rilevante ai diversi fini dell’assoggettamento dei proventi dell’attività di prostituzione anche ai fini IVA (sul punto, si veda la sentenza n. 10578/2011 della Cassazione; cfr. anche Cass., sentenza n. 20528/2010, secondo cui quanto poi all’esercizio dell’attività di prostituta, tale qualificata in concreto l’attività della contribuente, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, «non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita»).

E ancora, con la sentenza n. 22413 del 4 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’operato del giudice di appello che «non ha qualificato i proventi dell’esercizio dell’attività di prostituzione quale “redditi di impresa”, ma li ha qualificati …quali redditi diversi derivanti dall’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare». Concludono i giudici confermando che «l’esercizio dell’attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi….; il requisito della abitualità è rilevante ai diversi fini dell’assoggettamento dei proventi dell’attività di prostituzione anche alle imposta indirette (Iva)», atteso che costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’IVA, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

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