Il diritto camerale annuale è un tributo dovuto alle Camere di Commercio dai soggetti che, al 1° gennaio di ogni anno, risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, in sezione ordinaria o speciale, nonché, a decorrere dal 2011, da taluni soggetti iscritti unicamente nel REA.
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Il presupposto non è, quindi, l’esercizio effettivo di attività economica, bensì la permanenza dell’iscrizione nei registri tenuti dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Ne discende che il diritto è dovuto anche in assenza di operatività, in caso di società inattive, in liquidazione o con attività cessata ma non ancora cancellate dal Registro delle Imprese.
La logica sottostante è quella della copertura dei costi connessi alle funzioni pubblicistiche svolte dalle Camere in materia di pubblicità legale, regolazione del mercato e supporto al tessuto produttivo.
In via generale, sono tenuti al versamento del diritto camerale annuale:
- imprese iscritte nel Registro delle Imprese – sezione ordinaria: società di capitali, società di persone, ditte individuali, consorzi, cooperative, ecc.;
- imprese e soggetti iscritti nelle sezioni speciali: ad esempio imprenditori agricoli, start-up e PMI innovative, società tra professionisti, imprese sociali;
- soggetti iscritti solamente nel REA: in particolare enti non commerciali che svolgono attività soggette a segnalazione certificata o comunicazione amministrativa;
- imprese in liquidazione: fino alla cancellazione definitiva dal Registro;
- imprese con attività cessata ma non cancellate: la sola comunicazione di cessazione attività non fa venir meno l’obbligo se non è seguita dalla cancellazione.
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Come anticipato, l’elemento temporale centrale è la situazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Sono, pertanto, obbligati al versamento coloro che risultano iscritti o annotati a tale data, anche se l’iscrizione è avvenuta nel corso dell’anno precedente e anche se la permanenza è limitata a una frazione d’anno.
Ne deriva che il diritto è dovuto per intero:
- indipendentemente dalla data di eventuale cancellazione successiva al 1° gennaio;
- a prescindere dalla data di iscrizione, ove questa sia intervenuta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il 2026, dunque, rileva la “fotografia” al 1° gennaio 2026: se l’impresa o il soggetto risulta ancora presente nei Registri, il diritto è dovuto per l’intero anno, anche se la cancellazione è stata o sarà perfezionata nel corso del 2026.
Gli importi del diritto camerale per l’anno 2026 sono i medesimi dell’anno precedente; così, con Nota del 16 gennaio, Prot. n. 9347, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha confermato, anche per l’anno 2026, gli importi già applicati nell’anno 2025.
Si riportano nella seguente tabella le misure fisse previste.
| Soggetto obbligato | Importi sede | Importi unità locale |
| Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale | 44,00 € | 8,80 € |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 100,00 € | 20,00 € |
| Società semplici non agricole | 100,00 € | 20,00 € |
| Società semplici agricole | 50,00 € | 10,00 € |
| Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001) | 100,00 € | 20,00 € |
| Soggetti iscritti al REA | 15,00 € | |
| Imprese con sede principale all’estero | 55,00 € per ciascuna unità locale/sede secondaria | |
Tutte le altre imprese, iscritte nel Registro delle Imprese, devono versare un diritto annuale commisurato al fatturato conseguito nell’esercizio 2025, secondo le misure fisse, o aliquote per scaglioni di fatturato, con un minimo di 200,00 euro e fino a un massimo di 40.000,00 euro.
Il MIMIT, di seguito, ha pubblicato il D.M. 17 marzo 2026 con le maggiorazioni per le Camere previste nell’Allegato A del Decreto stesso.
In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20 per cento.
A seguito dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44 euro.
Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 89/2026 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 117/2026), sono stati differiti i termini per il versamento delle imposte sui redditi. Poiché il termine di pagamento del diritto annuale camerale è legato a quello delle imposte sui redditi, la proroga si applica automaticamente anche al versamento del diritto dovuto alla Camera di Commercio.
Va da sé che i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale,inclusi i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, possono effettuare il versamento del diritto annuale 2026 secondo le seguenti modalità:
- entro il 20 luglio 2026: termine ultimo per il pagamento senza alcuna maggiorazione (rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno);
- dal 21 luglio al 20 agosto 2026: termine per il pagamento con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
