La Legge di bilancio 2026 rafforza la riscossione coattiva consentendo l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per individuare più rapidamente i terzi pignorabili. La misura amplia gli strumenti dell’agente della riscossione, con particolare impatto su imprese e professionisti che concentrano il fatturato su pochi clienti.
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto un’importante novità in materia di riscossione coattiva, consentendo un utilizzo più incisivo dei dati della fatturazione elettronica ai fini del pignoramento presso terzi. Si tratta di una misura che rafforza sensibilmente gli strumenti a disposizione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero dei crediti tributari e della quale, in data 22 maggio 2026, sono state le prime indicazioni operative da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il presente articolo si pone l’obiettivo di analizzare il meccanismo operativo del pignoramento presso terzi alla luce delle modifiche introdotte, soffermandosi sugli impatti pratici verso i contribuenti e su possibili profili di tutela e strategie difensive.
Volendo soffermarsi, anzitutto, sulla portata della modifica, la novità apportata dalla finanziaria si inserisce nel più ampio quadro dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, che disciplina lo scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica. All’interno di tale disposizione, l’art. 1, comma 117, Legge n. 199/2025, ha inserito la lett. b-ter), la quale estende esplicitamente l’utilizzo di tali informazioni anche alle attività di riscossione coattiva.
In sostanza, tale nuova norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, nei 6 mesi precedenti, da parte di debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati, nei confronti di uno stesso soggetto terzo “pignorabile”.
In esecuzione alla disposizione in commento, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153611/2026 del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative, fornendo i primi chiarimenti operativi.
In primo luogo, vengono definiti come “terzi pignorabili” i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura.
Circa i dati messi a disposizione, è stato precisato che questi riguarderanno la somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, il numero delle fatture, i dati identificativi dei terzi pignorabili (codice fiscale, partita IVA, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale).
La trasmissione degli stessi avverrà con cadenza periodica e attraverso canali telematici sicuri nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dagli Enti fiscali, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
Sono, poi, previste due fasi relativamente alla consegna dei dati: una prima fase di avvio, dove la messa a disposizione dei dati avverrà mediante trasmissione tramite PEC con file protetti da password; a regime, invece è prevista l’attivazione di uno scambio automatizzato.
Sotto il profilo operativo, sulla base dei dati ottenuti delle fatture elettroniche, l’agente della riscossione potrà effettuare analisi mirate e avviare con maggiore tempestività le procedure di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis, D.P.R. 602/1973.
È evidente che, a fronte della novità oggetto di esame, i soggetti maggiormente esposti alla presente forma di aggressione esecutiva sono le imprese e i professionisti che presentano una significativa concentrazione del fatturato su un numero limitato di clienti (tipicamente studi professionali, fornitori di servizi B2B, subappaltatori e consulenti).
Contro la nuova forma di procedura esecutiva, si fa presente che il contribuente, in ogni caso, potrà attivare le ordinarie forme di tutela. In particolare, il contribuente potrà proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario ovvero al giudice tributario, a seconda della doglianza sollevata dal contribuente (come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 9498/2024, per cui il giudice tributario ha giurisdizione ogni volta che l’atto esecutivo viene contestato per vizi che incidono sulla pretesa fiscale originaria, mentre il giudice ordinario rimane competente per le sole opposizioni esecutive classiche).
In conclusione, si può affermare che l’introduzione del pignoramento sulle fatture elettroniche rappresenta un significativo rafforzamento degli strumenti di riscossione coattiva. La fatturazione elettronica, originariamente concepita come strumento di contrasto all’evasione, assume ora una funzione rilevante anche nella fase di recupero dei crediti iscritti a ruolo.
Se da un lato la misura accresce l’efficacia dell’azione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’altro impone agli operatori professionali un maggiore impegno nella gestione preventiva della posizione debitoria dei clienti. La tempestività nell’individuazione delle criticità e nell’attivazione delle soluzioni deflative consentirà di mitigare gli impatti sulla continuità aziendale di imprese e professionisti.
