L’obiettore fiscale non è esente da responsabilità tributarie

L’obiezione fiscale non consente al contribuente di destinare autonomamente una parte delle imposte dovute a finalità ritenute più coerenti con le proprie convinzioni personali. La Cassazione ribadisce che l’obbligo tributario risponde ai principi di solidarietà, universalità e unità del bilancio, prevalenti rispetto alle scelte individuali sulla destinazione del gettito.

L’obiezione di coscienza è il rifiuto da parte di un individuo di compiere atti o doveri prescritti dalla legge, ritenuti in contrasto con le proprie convinzioni morali, religiose o filosofiche. 

Per Wikipedia, dal punto di vista giuridico, l’obiezione di coscienza si configura generalmente come un diritto costituzionalmente tutelato laddove riguarda un dovere giuridico incondizionato e derivante da circostanze di carattere oggettivo (ad esempio, alla leva militare, i cui presupposti sono lo status di cittadino, il raggiungimento di una determinata età e, nella maggior parte dei casi, il sesso maschile). I 2 ambiti principali in cui si esercita in Italia riguardano il servizio militare e le prestazioni medico-sanitarie

In questo contesto si inserisce l’obiezione fiscale, esaminata dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11437 del 28 aprile 2026, che con molta nettezza e chiarezza, ha affermato che «le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’articolo 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, poiché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81 Cost., 53 Cost». 

La particolare vicenda giunta sino in Cassazione investe un contenzioso su una cartella di pagamento di appena 70,73 euro, comprensivi di sanzioni e interessi, conseguente al controllo automatizzato del Modello Unico 2007 relativo all’anno d’imposta 2006, nel quale era stata dichiarata un’imposta a debito per IRPEF di 1.014,00 euro e un’imposta a debito per addizionale regionale di 70,00 euro. Per il primo titolo il contribuente aveva versato 993,06 euro, con una differenza di 20,94 euro, per il secondo titolo aveva versato 45,38 euro, con una differenza di 24,62 euro, dichiarando di aver devoluto il corrispondente importo dell’imposta pari a 25,00 euro in favore della Comunità Papa Giovanni XIII e a 25,00 euro in favore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così esercitando «il diritto di obiezione fiscale per la difesa non armata e per il sostegno economico alle maternità difficili anziché all’aborto».  

Perdente in primo e secondo grado, il contribuente si rivolge alla Cassazione, che nel respingere il ricorso prende le mosse dall’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e religione (a esso corrisponde l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Più precisamente, il citato art. 10 prevede che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.  

Puntualizzano gli Ermellini che, al di fuori della disciplina di cui alla Legge n. 230/1998, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, non vi è spazio per la tutela di convinzioni personali che si estrinsechino nell’ambito della sicurezza nazionale e delle politiche sociali di tutela della maternità in senso ampio intesa e, più in generale, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la pretesa impositiva dello Stato.  

L’attività dell’Amministrazione finanziaria volta al recupero dell’imposta non versata non viola i principi di integrità, universalità e unità del bilancio sanciti nell’art. 24, Legge n. 196/2009, in attuazione dell’equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81, Costituzione, né costituisce falsa applicazione della Legge n. 230/1998 e ciò tantomeno alla luce dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE come innanzi interpretato.  

Inoltre, deve anche osservarsi che la materia della destinazione e della utilizzazione delle entrate tributarie è disciplinata dalle leggi di contabilità che stabiliscono i principi dell’universalità, dell’integrità e dell’unità del bilancio dello Stato e impongono che tutte le entrate, da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio, per cui le questioni di legittimità oggetto del presente giudizio devono essere comunque dichiarate manifestamente inammissibili.  

Nel caso di specie, in termini di analisi strettamente giuridica, secondo i criteri di contabilità di Stato, rileva il principio di universalità del bilancio e di unitarietà di cassa che non consentono in alcun modo di assegnare preventivamente e, quindi, ex ante la destinazione delle entrate a copertura di determinate spese (salva le ipotesi espressamente previste delle c.d. imposte di scopo), non rilevando nell’ambito del diritto tributario l’impiego dell’entrata acquisita, bensì piuttosto il rapporto impositivo tra ente e soggetto passivo. Proprio in virtù dell’art. 2, Costituzione, viene in rilievo la funzione di solidarietà (economica) dell’imposta e, quindi, la natura priva di causa della stessa, l’assente finalizzazione dell’imposta a un determinato obiettivo, proprio per la necessità di ripartizione della spesa pubblica tra i cittadini.  

Non è dunque possibile nemmeno una rinuncia da parte dello Stato all’imposta che, subordinata al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, assume sotto questo profilo la connotazione di obbligazione di riparto secondo i criteri di equa distribuzione progressiva del carico fiscale di cui all’art. 53, comma 2, Costituzione, con soccombenza delle ragioni personali che rimangono nella sfera soggettiva del singolo rispetto alle esigenze della collettività.  

Né coglie nel segno la tesi del ricorrente, secondo cui l’obiezione fiscale è per sua natura un’obiezione di coscienza e il principio dell’unità e integrità del bilancio (art. 24, Legge n. 196/2009) che vieterebbe un’indicazione di spesa – perché tutte le entrate servono per tutte le spese – risulterebbe temperato, «ove si consideri che esistono delle imposte di scopo, cioè avente una destinazione precisa che rendono più flessibile il dogma in questione, sebbene essi non si configurino come obiezioni fiscali bensì piuttosto come opzioni secondo la coscienza del contribuente (si pensi all’8×1000 per il finanziamento delle confessioni religiose o il 5×1000 per gli enti non commerciali)».  

Inoltre, per la natura acausale dell’imposta quanto all’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti – a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato – che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente, «consente di ritenere sussistente l’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei sopra richiamati principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost.».

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