Determinazione dei redditi delle società agricole: aspetti operativi e principali implicazioni

Le società agricole possono optare per la tassazione catastale, dichiarando i redditi dei terreni invece dell’utile effettivo. Il beneficio richiede il rispetto dei requisiti statutari e l’esercizio esclusivo di attività agricole. Dal 2024 il regime è ancora più favorevole grazie all’estensione della tassazione forfettaria per alcune attività agricole connesse.

Le società agricole “a catasto” possono fruire di importanti vantaggi sul fronte reddituale, essendo però necessario rispettare i requisiti utili sia per l’opzione che per il relativo mantenimento della stessa. Il concetto di fondo è invero semplice: in luogo della dichiarazione dei risultati ordinari dell’attività svolta, le società che possono ricorrere a tale opzione sono autorizzate a dichiarare i redditi dei terreni ex art. 32, TUIR, a prescindere dall’utile conseguito.

L’opzione catastale e le regole reddituali

L’art. 1, commi 1093 e 1095, Legge n. 296/2006, permette alle società agricole di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, di fruire dell’importante opzione per l’imposizione dei redditi su base catastale, applicando le regole attuative indicate nel D.M. n. 213/2007. La norma si riferisce espressamente alle società di persone, alle Società a responsabilità limitata e alle società cooperative, rimanendo invece escluse le società semplici, le Società per Azioni e le Società in accomandita per azioni.

Le società che esercitano l’opzione catastale hanno, peraltro, a decorrere dall’anno 2024, anche l’ulteriore vantaggio di poter fruire della determinazione forfettaria del reddito nel caso di svolgimento delle altre attività agricole (ossia, la cessione di beni trasformati non rientranti nella tassazione catastale e le prestazioni di servizi rese con attrezzature e risorse prevalentemente utilizzate nell’attività agricola principale), superandosi pertanto la precedente tassazione ordinaria. Ciò in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2024, che ha recato tra l’altro la revisione della disciplina dei redditi dei terreni e che ha appunto esteso l’applicazione dell’art. 56-bis, TUIR, anche alle società agricole che esercitano l’opzione catastale.

Per beneficiare di tali vantaggi, i soggetti giuridici interessati devono però rispettare le regole stabilite nel richiamato D.M. n. 213/2007, tra cui ricordiamo:

  • la necessità che la locuzione “società agricola” sia presente sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui si intende usufruire delle agevolazioni. La società che non si è ancora adeguata può recepire tale formula nello statuto entro il primo periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione catastale;
  • l’obbligo che lo statuto contenga quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135, c.c..

L’opzione ha un vincolo di durata di almeno un triennio, trascorso il quale la stessa resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta attuazione della scelta “catastale”. Di contro, l’opzione perde efficacia con effetto dal periodo d’imposta in cui vengono meno i requisiti prescritti dall’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, (ossia esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135, c.c.).

Le ulteriori implicazioni

L’art. 3, comma 1, D.M. n. 213/2007, stabilisce  che    «il reddito dei soggetti […] determinato ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi è considerato reddito d’impresa»; da tale importante precisazione normativa consegue che per effetto dell’opzione il reddito imponibile non muta categoria di appartenenza, continuando ad essere considerato reddito d’impresa, dovendosi così mantenere inalterate le modalità di tenuta della contabilità originariamente adottate (ordinaria o semplificata), ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.

Il reddito derivante dall’eventuale contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell’art. 32, TUIR, va invece calcolato secondo le ordinarie regole per la determinazione del reddito d’impresa, fatta salva la possibilità di poter applicare il regime forfettario per le attività agricole connesse di prestazioni di servizi e cessioni di beni non ricompresi nel decreto dei “prodotti connessi” (D.M. 15 novembre 2015).

Ai fini dichiarativi, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione catastale, e dall’applicazione della forfettizzazione ai sensi dell’art. 56 bis, andrà compilato il quadro RF del Modello di dichiarazione SC 2026 ovvero il quadro RF/RG  del Modello di dichiarazione SP 2026.

In particolare, si evidenzia come nei predetti quadri andrà indicato anche il reddito dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaici oltre i limiti indicati all’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, nonché i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività agrituristica, nel presupposto che tali attività sono considerate attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135, c.c., e quindi attività che possono essere svolte anche dalle società agricole, senza che in capo a esse venga meno il requisito di esercizio esclusivo di attività agricola necessario per l’opzione di tassazione su base catastale.

Il caso particolare delle società in trasparenza

Per quanto riguarda i soci, infine, si segnala che nel caso di adozione del regime di trasparenza e in applicazione delle relative regole, essi dichiarano la quota parte di reddito catastale loro imputato dalla società e non la quota parte del reddito civilistico, cioè il dividendo, poiché questo è assorbito tra le componenti del reddito catastale già tassato, con la conseguenza che non troverà applicazione la ritenuta del 26% sulla distribuzione degli utili.

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