L’“eliminazione” delle riserve in sospensione d’imposta nell’ambito delle operazioni straordinarie

La sorte delle riserve in sospensione d’imposta nell’ambito delle operazioni straordinarie costituisce un tema delicato che presenta non pochi profili di criticità e richiede una particolare attenzione ai profili di abuso del diritto che possono emergere allorché tali riserve risultino “eliminate” in esito all’operazione. In particolare, affinché non si profilino contestazioni anti-abuso occorre che la mancata ricostituzione della riserva in sospensione sia il risultato fisiologico dell’operazione e non il risultato di un’architettura strutturalmente preordinata a far evaporare il vincolo.

Premessa

Tra i profili di maggior delicatezza nell’ambito delle operazioni straordinarie figura senza dubbio la sorte delle riserve in sospensione d’imposta eventualmente iscritte nel patrimonio netto delle società partecipanti all’operazione.

Al fine di analizzare i possibili profili abusivi connessi all’eliminazione – rectius, alla mancata ricostituzione – di tali riserve, occorre in via preliminare richiamare la nozione di “riserva in sospensione d’imposta”. Si tratta, com’è noto, di quelle poste ideali di patrimonio netto gravate da un vincolo che, nella quasi totalità dei casi, è sorto a seguito del riconoscimento fiscale di valori contabili – già iscritti in bilancio[1] o iscritti contestualmente al riconoscimento medesimo[2] – previo versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ovvero, in talune ipotesi residuali, anche “gratuitamente”[3]. Si tratta, quindi, in linea generale, di riserve che accolgono plusvalori non assoggettati a tassazione (o assoggettati a tassazione solo in misura parziale), e che divengono imponibili – o vengono “tassati a conguaglio” – all’atto del verificarsi dell’evento che, secondo le singole leggi istitutive, comporta il venir meno dello stato di sospensione.

Nell’ambito di tali poste l’ordinamento opera, com’è noto, una distinzione di fondo tra:

  • riserve tassabili in ogni caso[4], usualmente definite riserve in sospensione “radicale”;
  • riserve tassabili nelle sole ipotesi di distribuzione ai soci[5], usualmente definite riserve in sospensione “moderata”[6].

Mentre per le riserve in sospensione “radicale” qualsiasi forma di utilizzo (ivi inclusa, oltre alla distribuzione ai soci, la copertura di perdite) determina la cessazione del regime di sospensione, per le riserve in sospensione “moderata” è la sola distribuzione ai soci a integrare il presupposto impositivo in capo alla società, restando per converso prive di rilevanza fiscale tutte le altre modalità di utilizzo della riserva.

La natura delle riserve di rivalutazione e delle riserve “da riallineamento”

Come anticipato, la maggior parte delle riserve in sospensione d’imposta a vincolo “moderato” trae origine dall’adesione alle leggi di rivalutazione dei beni d’impresa ovvero alla possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio, discipline entrambe riproposte ciclicamente dal Legislatore nel corso degli anni.

Per quanto concerne la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, essa si traduce in disposizioni di carattere eccezionale e derogatorio rispetto agli ordinari criteri civilistici di valutazione, che consentono alle imprese di rivalutare i valori contabili dei beni e delle partecipazioni fino a concorrenza dei rispettivi valori economici, subordinando il riconoscimento fiscale dei maggiori valori al versamento di un’imposta sostitutiva[7]. Sotto il profilo contabile, l’esercizio di tale facoltà comporta l’iscrizione, in contropartita dell’incremento di valore attribuito ai beni, di un saldo attivo di rivalutazione che confluisce tra le poste del patrimonio netto, al netto dell’eventuale imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

La disciplina di riferimento che regola i principali aspetti di tale saldo attivo è recata dagli artt. 10 ss., Legge n. 342/2000, ai quali tutte le più recenti leggi di rivalutazione[8] hanno fatto costantemente rinvio. In particolare, l’art. 13, commi 1 e 2, Legge n. 342/2000, prevede che detto saldo attivo debba essere imputato a capitale sociale o, in alternativa, accantonato in una “speciale riserva” appositamente designata. Tale riserva – meglio nota come “riserva di rivalutazione” – trova distinta indicazione tra le riserve di patrimonio netto previste nello schema di Stato patrimoniale civilistico di cui all’art. 2424, c.c. (alla voce A.III del passivo dello Stato patrimoniale) e può essere ridotta esclusivamente nel rispetto delle disposizioni dettate, in materia di riduzione reale del capitale sociale delle Società per Azioni, dai commi 2 e 3, art. 2445, c.c.[9]. Diversamente, qualora la riserva sia utilizzata a copertura di perdite, è espressamente preclusa la distribuzione di utili ai soci sino a quando la riserva medesima non venga reintegrata o ridotta, in misura corrispondente, mediante deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria[10], non trovando applicazione, in tale ipotesi, i commi 2 e 3, art. 2445 c.c.

Sotto il profilo fiscale, il regime applicabile al saldo attivo dipende dalla scelta dell’impresa di attribuire o meno rilevanza fiscale ai maggiori valori e, nel caso, di affrancare la riserva mediante versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva[11]. Più in particolare, in ipotesi di rivalutazione meramente civilistica – ossia non accompagnata dal versamento dell’imposta sostitutiva e, di conseguenza, priva di efficacia ai fini fiscali – il saldo attivo si configura, sul piano fiscale, quale ordinaria riserva di utili, seppur non realizzati, non assoggettata ad alcun vincolo di sospensione d’imposta[12]. L’assenza di tale vincolo non comporta il venir meno degli altri presidi posti a tutela dei creditori, tra i quali l’applicazione dei commi 2 e 3, art. 2445 c.c.

Diversamente, allorché la rivalutazione sia stata effettuata anche con effetti fiscali, il saldo attivo assume la natura di riserva in sospensione d’imposta. Ne consegue, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 13, Legge n. 342/2000, che la sua eventuale attribuzione ai soci determina l’insorgere di un’imposizione[13] tanto in capo ai soci percettori, quanto in capo alla società erogante[14], salvo che quest’ultima abbia provveduto all’affrancamento mediante versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva. Laddove poi il saldo attivo fosse stato imputato a capitale sociale, il successivo comma 4, dispone che le riduzioni di capitale deliberate successivamente si considerano operate in via prioritaria sulla porzione di capitale formatasi a seguito dell’imputazione del saldo attivo, sino al suo integrale assorbimento, con la conseguenza che la successiva distribuzione ai soci delle somme così liberate sconta il medesimo trattamento fiscale delineato dal precedente comma 3.

Una riserva con caratteristiche analoghe si forma nel patrimonio netto di coloro che aderiscono alla possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili iscritti in bilancio di taluni beni. Tale disciplina spesso accompagna la legge di rivalutazione dei beni d’impresa e sconta la medesima imposta sostitutiva, il cui versamento è imprescindibile per allineare i valori fiscali nei termini anzidetti. Tra i 2 regimi sussiste, tuttavia, una sostanziale differenza in termini di effetti contabili. Mentre la rivalutazione dei beni dà luogo a un incremento del patrimonio netto, in contropartita dell’incremento di valore attribuito all’attivo, il riallineamento, invece, non comporta alcun incremento del patrimonio[15], poiché l’operazione si limita a conferire rilevanza fiscale a valori (superiori) già iscritti in bilancio. Conseguentemente, in sede di riallineamento, il vincolo di sospensione di imposta deve essere apposto su una frazione di patrimonio netto già esistente (anche sul capitale sociale, in caso di incapienza delle altre riserve), di ammontare pari all’intera differenza tra il valore civilistico e il valore fiscale dei beni, al netto dell’imposta sostitutiva[16].

Sotto il profilo della qualificazione di tali riserve, come radicali o moderate, nel corso degli anni vi sono state interpretazioni oscillanti da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale, in talune pronunce, le ha qualificate come riserve in sospensione “moderata”[17], mentre in altre occasioni le ha invece ricondotte all’alveo delle riserve assoggettate al vincolo di sospensione “radicale”[18] – finendo così per sovrapporre le previsioni di carattere fiscale dettate dall’art. 13, comma 3, Legge n. 342/2000, ai vincoli di matrice civilistica previsti dai primi 2 commi del medesimo art. 13[19].

Tale incertezza interpretativa ha trovato definitiva composizione con la circolare n. 6/E/2022, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate, modificando il proprio precedente orientamento di stampo restrittivo[20], ha chiarito che le riserve di rivalutazione costituiscono riserve in sospensione d’imposta a vincolo “moderato” e, come tali, risultano tassabili soltanto in caso di utilizzi che sottendano – o dai quali consegua, anche indirettamente o di fatto – un effetto di sostanziale attribuzione ai soci[21].

Impatto delle operazioni straordinarie sulle riserve in sospensione d’imposta

Al fine di scongiurare un utilizzo arbitrario della capacità che le operazioni di fusione e scissione hanno di incidere sulla consistenza e sulla composizione del patrimonio netto delle società partecipanti – e, conseguentemente, sulle eventuali riserve in sospensione d’imposta in esso iscritte – il Legislatore ha predisposto specifici presidi nell’ambito degli artt. 172 e 173, TUIR.

Limitando l’analisi, per esigenze di sintesi, alle operazioni di fusione[22], e con specifico riferimento alle riserve in sospensione “moderata”[23], è previsto che queste debbano essere ricostituite nel patrimonio netto della società avente causa – pena la tassazione, in capo a quest’ultima, della riserva non ricostituita – se e nei limiti in cui dall’operazione emerga un avanzo di fusione o un aumento di capitale di importo superiore al capitale complessivo delle società partecipanti, diminuito delle quote del capitale di ciascuna di essere già posseduta dalla “stessa o da altre”[24]. L’avanzo di fusione e la parte incrementata del capitale forniscono la “capienza” contabile necessaria nel patrimonio netto della società risultante per poter “ospitare” nuovamente la riserva e trasferire su di essa il vincolo di sospensione. Ne consegue, a contrario, che laddove in esito all’operazione di fusione non emerga, in capo all’avente causa, alcun avanzo o un incremento del capitale complessivo, non esisterebbe una contropartita contabile per la ricostituzione e, pertanto, la stessa avente causa non sarà tenuta a ricostituire le riserve in sospensione d’imposta che gravavano il patrimonio delle società partecipanti.

A tal riguardo, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria[25] ha avuto modo di precisare che:

  • la mancata ricostituzione di tali riserve non può, in ogni caso, conseguire da operazioni che si pongano in contrasto con la ratio di presidio del vincolo di sospensione d’imposta;
  • al ricorrere dei relativi presupposti resta in ogni caso impregiudicata la possibilità di contestare la natura abusiva di operazioni straordinarie che dovessero comportare il venir meno delle riserve in sospensione d’imposta in conseguenza di fenomeni che – sostanzialmente – integrino una loro attribuzione ai soci o ai partecipanti, in contrasto con la ratio di presidio del vincolo medesimo. In tale prospettiva, e ferme restando le valutazioni da operare caso per caso sui distinti presupposti normativi, potrà essere considerata espressione di un vantaggio fiscale indebito ogni forma di utilizzo delle predette riserve – ivi inclusa la loro “evaporazione” per effetto di operazioni straordinarie, anche tra parti correlate – che si traduca, in linea generale, in fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei plusvalori in corrispondenza dei quali le riserve sono state assoggettate al vincolo fiscale[26].

Nel tentativo di individuare quali condotte – ove producano l’“evaporazione”, totale o parziale, di una o più riserve in sospensione d’imposta – possano risultare passibili di un sindacato di abusività da parte dell’Amministrazione finanziaria, appare utile muovere dalla ratio sottostante all’obbligo di ricostituzione delle riserve, circoscritto – come si è visto – alle sole ipotesi in cui dall’operazione emerga un avanzo (o un aumento di capitale eccedente la somma dei capitali sociali delle società partecipanti).

Sotto tale profilo, occorre osservare come, in linea generale, il fatto che dall’esito di una fusione per incorporazione di una società partecipata emerga un disavanzo da “annullamento”, sta a significare che la partecipazione nell’incorporata era iscritta nel bilancio dell’incorporante per un valore superiore al patrimonio netto contabile dell’incorporata. Con specifico riguardo ai soggetti OIC adopter – e tralasciando per il momento il caso della valutazione secondo l’equity method – tale circostanza si verifica allorché la partecipazione nell’incorporata sia stata acquisita a un costo eccedente il valore contabile del patrimonio netto della stessa. Ciò comporta che i plusvalori iscritti dall’incorporata in occasione della rivalutazione dei beni – e in contropartita dei quali è stata costituita la riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta – sono già stati “pagati” dal socio incorporante in sede di acquisizione della partecipazione. Sarebbe, quindi, ragionevole ritenere che il Legislatore non abbia inteso gravare quel socio dell’obbligo di ricostituzione della riserva in sospensione iscritta nel patrimonio dell’incorporata o partecipata, atteso che il “senso” del vincolo di sospensione si rinviene, in nuce, nella restituzione del beneficio fiscale ritratto dalla deduzione dei maggiori ammortamenti calcolati sui valori dei beni rivalutati (con il connesso versamento dell’imposta sostitutiva), eccedenti il costo effettivamente sostenuto. In tale prospettiva, detta giustificazione appare coerente sia sul piano logico-sistematico, sia in conformità con il principio – immanente al sistema impositivo, salvo deroghe espresse – secondo cui il riconoscimento fiscale di un valore presuppone il sostenimento di un costo o, in alternativa, l’assoggettamento a imposizione del relativo valore. Non essendovi in questo caso il rischio di una trasmissione di valori non tassati e non “pagati”, viene meno la necessità di preservare il vincolo di sospensione.

Per converso, l’emersione di un avanzo da annullamento indica che il patrimonio netto contabile della società incorporata è superiore al valore di iscrizione della partecipazione annullata; tale surplus rappresenta, in sostanza, plusvalori contabili (in corrispondenza dei quali la riserva in sospensione era stata a suo tempo creata) che non erano stati inclusi nel costo di acquisto della partecipazione. In tale ipotesi, l’avanzo costituisce la posta patrimoniale nella quale possono trovare continuità, nei limiti della relativa capienza, i vincoli fiscali gravanti sulle riserve in sospensione dell’incorporata. La legge impone, pertanto, di “traghettare” il vincolo nella nuova realtà societaria, evitando che la fusione determini la liberazione di riserve che, ove distribuite, avrebbero concorso alla formazione del reddito imponibile.

A tal proposito, è opportuno distinguere l’ipotesi in cui dalla fusione emerga un disavanzo/avanzo da “annullamento” da quella in cui sorga, invece, un disavanzo/avanzo da “concambio”.

Nel primo caso, infatti, come si è visto, la differenza trae origine dall’annullamento della partecipazione detenuta dall’incorporante nell’incorporata e misura lo scostamento tra il valore contabile di tale partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società incorporata; essa riflette, quindi, un valore già espresso nel bilancio dell’incorporante attraverso il costo della partecipazione, sostenuto in sede di acquisizione e destinato a essere sostituito, per effetto della fusione, dalle attività e passività dell’incorporata.

Diversa è, invece, la funzione delle differenze da “concambio”, che si originano nelle fusioni in cui l’incorporante (o il socio dell’incorporante) non detenga (o detenga solo parzialmente) partecipazioni nell’incorporata e debba, pertanto, procedere a un aumento di capitale a servizio dell’assegnazione delle azioni o quote ai soci dell’incorporata; in tale ipotesi, la differenza non deriva dall’elisione di una partecipazione già iscritta nell’attivo dell’incorporante, bensì dal rapporto tra l’aumento di capitale deliberato a servizio del concambio e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata riferibile ai soci terzi. In tale prospettiva, la differenza da concambio non esprime un costo “storico” già sostenuto dall’incorporante, ma costituisce la posta contabile con cui vengono riequilibrati, nella compagine post fusione, i diversi “pesi” partecipativi dei soci delle società coinvolte, tenendo conto dei rispettivi valori economici e contabili.

Ne consegue che, mentre nelle differenze da annullamento il valore della partecipata risulta già incorporato (in tutto o in parte) nel costo della partecipazione sostenuto dall’incorporante e sembra giustificare, nei termini sopra rappresentati, il non-obbligo di ricostituzione (totale o parziale) di una riserva in sospensione, nelle differenze da concambio, invece, non appare applicabile il medesimo ragionamento, poiché tali differenze non traggono origine dall’annullamento di una partecipazione già iscritta nel bilancio dell’incorporante, bensì dall’esigenza di definire, nella società risultante dalla fusione, il nuovo assetto partecipativo dei soci delle società coinvolte, in coerenza con i rispettivi valori economici.

Un ulteriore profilo che distingue le differenze da annullamento da quelle da concambio è rappresentato dal fatto che, in queste ultime, il vincolo di sospensione può trovare collocazione non soltanto nell’eventuale avanzo di fusione, ma anche nell’incremento di patrimonio netto generato dall’aumento di capitale deliberato a servizio del concambio, nei limiti in cui tale incremento offra capienza sufficiente per la ricostituzione della riserva in sospensione d’imposta.

Possibili profili abusivi nell’eliminazione delle riserve in sospensione

Sulla base della ricostruzione che precede, si potrebbe affermare che potrebbe assumere i connotati del vantaggio fiscale indebito l’eliminazione di una riserva in sospensione d’imposta per effetto di un’operazione straordinaria, allorché tale circostanza non sia riconducibile al fatto che i plusvalori in contropartita dei quali la riserva era stata iscritta siano stati “pagati” dall’avente causa dell’operazione.

Una simile fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, nell’ipotesi in cui il soggetto partecipante (società A) conferisca in una newCo (società C) la partecipazione totalitaria detenuta nella società il cui patrimonio è composto, in parte, da una riserva in sospensione d’imposta (società B), iscrivendo la partecipazione nel bilancio della conferitaria (C) per un valore pari a quello di mercato e fruendo del regime della participation exemption sulla plusvalenza realizzata – nell’ipotesi qui prospettata, pari al valore contabile del patrimonio netto della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento (B).

Qualora, in un secondo momento, la conferitaria (C) procedesse all’incorporazione della società “conferita” (B), dall’operazione di fusione non emergerebbe alcun avanzo, con la conseguenza che, in capo a (C), non sussisterebbe alcun obbligo di ricostituzione della riserva in sospensione iscritta – ante incorporazione – nel bilancio della società incorporata (B). In definitiva, attraverso la concatenazione delle 2 operazioni – il conferimento di partecipazioni e la successiva fusione – la riserva in sospensione finirebbe per trasformarsi in una riserva da conferimento, libera da qualsivoglia vincolo di sospensione d’imposta.

In tale fattispecie, l’“interposizione” del conferimento prima dell’incorporazione ha consentito di evitare che, in capo ad (A), sorgesse l’obbligo di ricostituzione della riserva in sospensione – circostanza che si sarebbe per converso verificata in caso di incorporazione “diretta” di (B) da parte di (A), atteso che, in tal caso, sarebbe inevitabilmente emerso un avanzo da annullamento. Il medesimo effetto potrebbe essere conseguito in caso di cessione a parti correlate della partecipazione nella società, che vede il proprio patrimonio costituito parzialmente dalla riserva in sospensione d’imposta. La successiva fusione tra l’acquirente e la target condurrebbe, infatti, a esiti analoghi a quelli appena descritti, atteso che l’eventuale avanzo emergente troverebbe capienza esclusivamente nella misura in cui il costo di acquisto della partecipazione risultasse inferiore al patrimonio netto contabile della target.

Occorre, pertanto, prestare particolare cautela ogni qualvolta le operazioni poste in essere risultino idonee a produrre effetti analoghi a quelli delineati nell’esempio appena rappresentato, poiché tali operazioni – specie se realizzate tra parti correlate e in difetto di un’adeguata sostanza economica o di valide ragioni extra-fiscali non marginali – potrebbero essere ricondotte nell’alveo delle operazioni abusive ai sensi dell’art. 10-bis, Legge n. 212/2000.

Qualche considerazione andrebbe svolta anche in merito alle conseguenze, sotto tale profilo, derivanti dall’adozione, quale criterio di valutazione della partecipazione, del “metodo del patrimonio netto”. Traducendosi tale criterio, in estrema sintesi, in un allineamento tra il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio del socio e la rispettiva frazione del patrimonio netto, la sua adozione anteriormente all’incorporazione della partecipata determina la mancata insorgenza di un eventuale avanzo di fusione. A tal riguardo, tuttavia, non si può non segnalare come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di affermare che: «poiché la partecipazione nella società incorporata era già stata considerata secondo il criterio del patrimonio netto invece che secondo il criterio del costo di acquisizione, con iscrizione nella relativa plusvalenza in una riserva indisponibile, una volta che, a seguito ed a causa della fusione, è cessata la partecipazione e conseguentemente è venuta meno la riserva non distribuibile, la corrispondente somma in bilancio (ancorché non più indistribuibile ai sensi dell’art. 2426 c.c.), costituendo null’altro che una differenza tra il costo della partecipazione (i.e. delle relative quote) ed il valore del patrimonio netto della partecipata (benché calcolata prima della fusione), non può non rientrare tra le differenze di fusione, con soggezione al previsto regime di neutralità fiscale»[27].

Se fosse, quindi, condivisa la natura di avanzo di fusione dell’ex riserva da equity method, allora graverebbe sull’avente causa l’obbligo di ricostituire la riserva in sospensione nei limiti della relativa capienza.

Profili specifici si pongono, infine, con riferimento alle fusioni inverse, nelle quali, pur ricorrendo una sostanziale equivalenza economico-funzionale rispetto alla fusione diretta, il patrimonio netto che si conserva è quello della società incorporante/controllata, ossia del soggetto giuridicamente superstite. In tale prospettiva, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un’operazione di fusione inversa tra soggetti IAS/IFRS adopter, realizzata nell’ambito di una riorganizzazione infragruppo (c.d. under common control e, dunque, fuori dall’ambito di applicazione del Principio contabile IFRS 3), ha chiarito che il principio di equivalenza tra fusione diretta e fusione inversa non può spingersi sino a incidere sulla “qualificazione” delle voci di patrimonio netto[28]. In tal caso, secondo l’Amministrazione, occorre fare riferimento al dato giuridico-formale, con la conseguenza che il patrimonio netto della società risultante dalla fusione mantiene la stratificazione delle voci del patrimonio netto della società incorporante/controllata che “sopravvive” all’operazione.

Considerazioni conclusive

Le considerazioni che precedono mettono in luce come il tema della sorte delle riserve in sospensione d’imposta “moderata” nelle operazioni straordinarie si presti a una lettura ancorata al principio – di matrice logico-sistematica – secondo cui il “senso” del vincolo di sospensione consiste, in ultima analisi, nel garantire che il beneficio fiscale ritratto dal contribuente attraverso il riconoscimento di maggiori valori non si traduca, surrettiziamente, in una distribuzione ai soci di plusvalori non ancora assoggettati a piena tassazione.

In tale prospettiva, la disciplina dettata dagli artt. 172 e 173, TUIR, in tema di ricostituzione delle riserve si rivela coerente, circoscrivendo l’obbligo alle ipotesi in cui dall’operazione emerga un avanzo (o un aumento di capitale eccedente rispetto ai parametri individuati dalla norma), atteso che – in tali ipotesi – emerge una posta patrimoniale idonea ad accogliere il vincolo e il dante causa dell’operazione si trova nella condizione di “trasmettere” all’avente causa plusvalori non “pagati”, in corrispondenza dei quali la riserva in sospensione era stata originariamente costituita. In mancanza di tale capienza, la riserva non ricostituita deve ritenersi definitivamente estinta, senza emersione di materia imponibile, proprio perché viene meno la possibilità stessa di una sua successiva distribuzione. Specularmente, e proprio in ragione di tale ratio, il sindacato anti-abuso exart. 10-bis, Legge n. 212/2000, conserva piena operatività in tutte quelle fattispecie nelle quali la mancata ricostituzione della riserva non sia il risultato “fisiologico” di un’operazione avente sostanza economica, bensì il risultato di un’architettura strutturalmente preordinata a far “evaporare” il vincolo di sospensione.


[1] Nelle ipotesi in cui il Legislatore consenta, attraverso disposizioni a carattere temporaneo, di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili già iscritti in bilancio per taluni beni.

[2] Nelle ipotesi in cui leggi speciali consentano di rivalutare taluni beni iscritti in bilancio.

[3] Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina di rivalutazione dedicata al settore alberghiero di cui all’art. 6-bis, D.L. n. 23/2020.

[4] Si vedano, ad esempio, le riserve per contributi di cui all’art. 55, comma 3, lett. b), TUIR, nonché le riserve da condono ex Leggi n. 516/1982 e n. 413/1991.

[5] Tra cui, in particolare, le riserve di rivalutazione costituite ai sensi degli artt. 10 ss., Legge n. 342/2000, e delle successive leggi di rivalutazione.

[6] In tal senso, espressamente, circolare n. 6/E/2022, par. 3.1.

[7] Salvo specifiche eccezioni, quale – a mero titolo esemplificativo – la già richiamata disciplina di rivalutazione del settore alberghiero.

[8] Si confrontino, ex multis, artt. 10 ss., Legge n. 342/2000, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 1999; art. 3, Legge n. 448/2001, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2000; art. 2, comma 25, Legge n. 350/2003, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2002; art. 1, commi 469 ss., Legge n. 266/2005, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004; art. 15, commi 16 ss., D.L. n. 185/2008, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; art. 1, commi 140 ss., Legge n. 147/2013, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012; art. 1, commi 889 ss., Legge n. 208/2015, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014; art. 1, commi 556 ss., Legge n. 232/2016, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015; art. 1, commi 940 ss., Legge n. 145/2018, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; art. 1, commi 696 ss., Legge n. 160/2019, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018; art. 110, D.L. n. 104/2020, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019; art. 6-bis, D.L. n. 23/2020, per i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

[9] Salvo che la riduzione della riserva intervenga durante la fase di liquidazione della società e a titolo di acconto sul risultato della liquidazione, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2491, comma 2, c.c. In tale fattispecie, infatti, la tutela dei creditori opera su un piano differente rispetto al diritto di opposizione previsto dall’art. 2445, c.c., atteso che gli acconti sono in ogni caso ripetibili – laddove all’esito della liquidazione risultassero eccessivi – oltre alla responsabilità solidale e personale dei liquidatori.

[10] In merito all’obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di assemblea straordinaria, si rinvia a M. Di Sarli, “Regime e procedimento di utilizzo della riserva da rivalutazione”, in Giur. it., n. 10/2024, pag. 2142 ss.

[11] A tal riguardo, si segnala che dapprima l’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, e successivamente l’art. 1, comma 44, Legge n. 199/2025, hanno offerto la possibilità di affrancare in via straordinaria i saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 10%.

[12] In senso conforme si sono espressi tanto l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 18/E/2006 e n. 11/E/2009, quanto l’Associazione italiana dottori commercialisti, con la Norma di comportamento n. 211/2021, e Assonime, con le circolari n. 6/2021 e n. 18/2021. Tale riserva di utili, in quanto tale, resta assoggettabile a tassazione in capo al socio percettore in sede di distribuzione, secondo l’ordinario regime dei dividendi (cfr. circolari n. 11/E/2009 e n. 22/E/2009, Agenzia delle Entrate).

[13] A tal proposito, vale la pena ricordare che l’art. 47, TUIR, esclude le riserve in sospensione d’imposta dalla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili, atteso che – benché si tratti di riserve di utili – la loro distribuzione assume rilevanza anche nella fiscalità della società.

[14] Il successivo comma 5, dispone che «al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi».

[15] Anzi, potrebbe determinare – senza considerare gli effetti dell’eventuale rilascio dei fondi stanziati per la fiscalità differita – una riduzione del patrimonio netto, per effetto dell’imputazione a Conto economico (in contropartita del debito tributario) dell’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori già iscritti in bilancio.

[16] Ovviamente, laddove il vincolo fosse apposto su una riserva di capitali, la sua distribuzione darà luogo a imposizione in capo alla società ma non determinerà alcuna obbligazione tributaria in capo al socio, salvo i casi di “sottozero” di cui agli artt. 47, commi 5 e 7, TUIR – in caso di socio persona fisica – e 86, comma 5, TUIR, in caso di socio in regime d’impresa.

[17] In tal senso, ad esempio, la circolare n. 40/E/2002, secondo cui «i fondi e le riserve in sospensione d’imposta costituiscono fiscalmente poste di patrimonio netto, per le quali l’imposizione è stata rinviata al momento in cui avviene la distribuzione, ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti – normativamente previsti – che determinano il venir meno del regime di sospensione» (par. 2.1). In senso conforme, anche la circolare n. 57/E/2001, nonché la circolare n. 14/E/2017, nella parte in cui si afferma che «ai fini fiscali il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta tassato, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 342 del 2000, in caso di sua distribuzione» (cfr. pag. 15). In termini analoghi, anche le circolari n. 13/E/2014 e n. 11/E/2009.

[18] Si veda la risoluzione n. 32/E/2005, a tenore della quale «dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo di tale riserva a fini diversi da quelli previsti dalla norma, determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso»; nello stesso senso anche la risposta a interpello n. 316/2019, nonché la risposta DRE Lombardia n. 956-1943/2021.

[19] Come opportunamente posto in luce da Assonime e dall’AIDC nei documenti sopra richiamati, le ipotesi di riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta, diverse dalla distribuzione ai soci, sono disciplinate esclusivamente dal comma 2, art. 13, Legge n. 342/2000, con esclusione dell’applicazione del successivo comma 3. Ne consegue che l’impiego della riserva per finalità diverse dall’attribuzione ai soci non determina alcun reddito imponibile, né in capo alla società né in capo ai soci, corroborando ulteriormente la qualificazione di tali riserve quali poste patrimoniali assoggettate a un vincolo meramente eventuale e circoscritto al momento della devoluzione.

[20] Orientamento, peraltro, inizialmente confermato anche nella bozza della medesima circolare posta in consultazione nel novembre 2021, ove si affermava che «dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo del saldo attivo derivante dalla rivalutazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma (i.e. copertura delle perdite e riduzione ex art. 2445 del Codice civile) determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso». È solo a seguito del periodo di consultazione e con la pubblicazione del documento definitivo (circolare n. 6/E/2022) che è intervenuto l’auspicato cambio di rotta interpretativo.

[21] In senso conforme si sono espressi tanto Assonime, con la circolare n. 18/2021, quanto l’Associazione italiana dottori commercialisti, con la Norma di comportamento n. 211/2021. Nello stesso solco si è collocato anche l’Organismo Italiano di Contabilità, il quale – nel documento interpretativo n. 7/2021 – ha avuto modo di precisare che «nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo nel caso di distribuzione» (par. 22). Tale orientamento è stato altresì confermato dall’Agenzia delle Entrate nella più recente risposta a interpello n. 219/2025, con cui si è confermato che l’eventuale utilizzo del saldo attivo di rivalutazione a copertura di perdite riportate a nuovo non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della tassazione del saldo medesimo, «in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti», ribadendo, così, la natura di riserva in sospensione “moderata”.

[22] Si tenga, tuttavia, conto che le medesime considerazioni valgono, nell’ambito delle scissioni, con riguardo alla società beneficiaria, posto che l’art. 173, comma 9, TUIR, stabilisce espressamente che «Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione».

[23] Il riferimento normativo è, dunque, al secondo periodo dell’art. 172, comma 5, TUIR, che tratta le riserve tassabili solo in caso di distribuzione, in sospensione c.d. moderata. Per converso, il primo periodo del medesimo comma disciplina le riserve in sospensione d’imposta c.d. radicale, per cui vige un obbligo di ricostituzione assoluto, pena la presunzione di utilizzo e la conseguente tassazione. In presenza di riserve appartenenti a entrambe le categorie, l’eventuale avanzo di fusione dovrebbe ragionevolmente essere utilizzato prioritariamente per la ricostituzione delle riserve tassabili in ogni caso (sospensione c.d. radicale) e, solo la parte eventualmente residua, può essere destinata alla ricostituzione delle riserve tassabili soltanto in caso di distribuzione (sospensione “moderata”).

[24] Occorre confrontare, da una parte, il nuovo capitale sociale della società risultante dalla fusione e, dall’altra, la sommatoria dei capitali delle società partecipanti, al netto delle partecipazioni possedute.

[25] Cfr. in particolare la circolare n. 6/E/2022, par. 3.1.

[26] In tal senso si è espressa, da ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2022, laddove ha ribadito che il sindacato anti-abuso conserva la propria piena operatività, anche in presenza di una formale carenza dei presupposti di ricostituzione delle riserve.

[27] Cfr. Cass. n. 22849/2010.

[28] Cfr. risoluzione n. 62/E/2017.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie”.

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