La Cassazione n. 19140/2026 chiarisce che gli interessi passivi dei soggetti IRES sono deducibili se collegati all’attività d’impresa nel suo complesso, senza necessità di riferirli a specifici ricavi. L’antieconomicità può costituire indice di non inerenza, ma deve essere provata dall’Amministrazione con criteri concreti, quantitativi e comparativi, senza automatismi.
È di particolare rilievo la pronuncia n. 19140 dell’11 giugno 2026 della Corte di Cassazione, secondo cui anche per i soggetti IRES e non solo per i soggetti IRPEF gli interessi passivi sono deducibili se il finanziamento contratto sia funzionale all’attività esercitata.
Infatti, l’inciso «diversi dagli interessi passivi», contenuto nell’art. 109, comma 5, TUIR, non può escludere qualsiasi valutazione sull’inerenza.
Nel caso in questione veniva contestata la deducibilità degli interessi passivi corrisposti per finanziamenti, erogati dalla società finanziaria del gruppo, contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie (un primo finanziamento per 30 milioni di euro, con un tasso di interesse calcolato in base all’Euribor a 3 mesi, maggiorato dello spread, e un secondo finanziamento per 20 milioni di euro, con un tasso di interesse dell’1%). Alla luce di queste circostanze, l’ufficio rilevava come, dal punto di vista sostanziale, i finanziamenti contratti fossero serviti a gestire un’operatività a favore delle consociate estere, piuttosto che della contraente. E di conseguenza, per l’ufficio, gli interessi passivi erano «elementi passivi di reddito indeducibili in quanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica».
L’antieconomicità veniva ravvisata in ragione di 3 elementi:
- nella scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi, anziché quelli oggetto di indagine, che, invece, erano gravati da interessi passivi;
- nella contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi (in particolare, la società aveva, a propria volta, erogato un finanziamento di 3.500.000,00 euro ad altra società del gruppo al tasso di interesse dell’1%);
- nella scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso. Pronuncia ribaltata in appello, dove veniva confermava la legittimità del recupero fiscale. Da qui il ricorso di parte per cassazione.
Gli Ermellini, innanzitutto, rilevano che è stato ripetutamente evidenziato che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall’art. 96, TUIR (già art. 63), che indica misura e modalità, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza (Cass. n. 14702/2001, Cass. n. 2114/2005, Cass. n. 22034/2006, Cass. n. 9380/2009, Cass. n. 10501/2014). L’assolutezza di questo orientamento giurisprudenziale va temperata con l’ulteriore principio di diritto secondo il quale resta precluso, tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria, dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. La disposizione in esame non fissa, pertanto, una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi passivi; piuttosto, va interpretata nel senso che gli interessi passivi sono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito d’impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l’attività dell’impresa nel suo complesso (Cass. n. 23872/2020, ripresa da Cass. n. 2795/2025). A questo indirizzo – apparentemente disatteso da altre ordinanze che fanno generico riferimento all’irrilevanza di un giudizio di inerenza (così Cass. n. 5332/2020 e n. 17875/2022) – il Collegio ritiene di dare continuità.
Il requisito dell’inerenza trova, infatti, la sua giustificazione logica nell’art. 55, comma 1, TUIR, che delinea un legame espresso in termini di «derivazione» di ciascun singolo atto con l’esercizio di un’impresa commerciale.
L’inerenza all’attività di impresa è requisito immanente del costo (anche del costo rappresentato dagli interessi passivi) che permea il giudizio sulla sua deducibilità o meno.
Ciò, tuttavia, non fa sì che l’antieconomicità del costo non abbia più alcun rilievo nel valutare se il medesimo si collochi o meno in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa. Qualunque sia il concetto di impresa, e qualunque finalità voglia perseguirsi con la stessa, non può negarsi l’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, che contrastano con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate, non in rapporto all’esito del costo ma secondo un giudizio prognostico da compiersi a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa (Cass. n. 23095/2025 cit.).
In tema di onere della prova, è principio consolidato quello per il quale spetta al contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi, ivi compresa la loro inerenza all’attività di impresa in generale (Cass. n. 23095/2025 e n. 1239/2025). Ove, però, l’Amministrazione adduca l’antieconomicità del costo come indizio di non inerenza, la relativa prova graverà sulla medesima. A fronte di tale prova, spetterà al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate (Cass. n. 11999/2025, n. 34772/2023, n. 33568/2022 e n. 18904/2018).
Quindi, le contestazioni dell’Amministrazione devono tradursi, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell’incongruità e dell’antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell’IVA, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell’assenza di connessione tra il costo e l’attività d’impresa (Cass. n. 1239/2025). Nel fornire la prova della dedotta antieconomicità, l’Amministrazione dovrà indicare in ragione di quali parametri, interni all’impresa o propri del mercato, il costo non può ritenersi congruo, così da supportare il giudizio di estraneità all’attività di impresa. Resta fermo che non vi può essere alcun automatismo tra il comportamento antieconomico e la non inerenza dei costi.
I giudici di Piazza Cavour, pertanto, affermano il seguente principio di diritto: «in tema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività di impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato».
