Il D.L. 27 marzo 2026 n. 38 elimina il vincolo UE/SEE per l’iperammortamento, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, ampliando l’ambito degli investimenti agevolabili. La misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025, prevede una maggiorazione del costo per beni strumentali e investimenti energetici, riservata ai soggetti con reddito d’impresa e modulata per scaglioni. Restano, tuttavia, alcuni dubbi applicativi, in particolare su scaglioni temporali e coordinamento con il credito d’imposta 4.0.
Il D.L. del 27 marzo 2026, n. 38, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026, n. 72, è intervenuto con l’art. 7 in materia di iperammortamento, eliminando del vincolo Made in UE e SEE con riferimento ai beni oggetto dell’agevolazione. E tale modifica trova applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2026.
La disciplina dell’iperammortamento – introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025) – stabilisce che dal 2026 gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono agevolati mediante il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione modulato in maniera decrescente col crescere del valore degli investimenti valevole ai soli fini della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Tale misura sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0.
Possono fruire della maggiorazione i soli soggetti titolari di reddito d’impresa.
Il beneficio non spetta alle imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La Legge di bilancio 2026 ha previsto che la maggiorazione del costo è riconosciuta in relazione agli investimenti nei seguenti beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.
L’art. 7, D.L. n. 38/2026, elimina la condizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti nell’UE e nello SEE, con effetto gli sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
A seguito della modifica, quindi, non ci sono più restrizioni geografiche: sono pertanto agevolabili anche i beni in Paesi extra-UE.
L’abrogazione del vincolo geografico prevista dal decreto Fiscale non riguarda i moduli fotovoltaici.
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è pari a:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo dovrà essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Per l’accesso al beneficio, è necessario trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Per espressa previsione normativa, l’iperammortamento non si applica agli investimenti ammissibili al credito di imposta 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025, ovvero gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati entro il 30 giugno 2026 per il quali entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sarà accettato dal venditore e saranno versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sebbene la modifica apportata dal D.L. n. 38/2026 sia da apprezzare, soprattutto per quel che riguarda le ipotesi di investimenti in beni complessi, ossia composti di componenti di diversa provenienza geografica, a oggi restano ancora da risolvere alcuni dubbi di carattere applicativo:
In primo luogo, occorre chiarire se i 3 scaglioni di investimento (fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni) debbano essere considerati per annualità o siano relativi all’intero periodo di durata dell’iperammortamento (1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028). In materia potrebbero essere d’aiuto i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2020, nella quale era stato chiarito (con riferimento al credito d’imposta per investimenti Industria 4.0) che gli scaglioni erano annuali.
In secondo luogo, sarebbe opportuno che fosse chiarito che il perimetro applicativo della disposizione secondo cui l’iperammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni i beni possano accedere al nuovo iperammortamento.
