Il nuovo prospetto dei familiari a carico

Dal 2025 cambiano le regole sui familiari a carico, con limiti di reddito e categorie più restrittive. Le detrazioni spettano solo a coniuge, figli e ascendenti conviventi. Aggiornati anche criteri di calcolo e compilazione del relativo prospetto dei familiari a carico.

Ai sensi dell’art. 12, TUIR, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024), sono considerati fiscalmente a carico i familiari che, nell’anno 2025, hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; con eccezione per i figli, di età non superiore a 24 anni, per i quali è previsto un reddito complessivo pari a 4.000 euro.

Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:

  • il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992;
  • gli ascendenti, a condizione che convivano con il contribuente.

Ne deriva che, dal 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio per il 2025, non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico, anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i generi e le nuore;
  • i fratelli e le sorelle (germani e unilaterali).
  • gli affini entro il secondo grado.

Si evidenzia, però, che, a seguito della modifica apportata al comma 4-ter, dell’art. 12, TUIR, i soggetti elencati devono essere considerati ai fini della fruizione delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.

In merito alla compilazione del prospetto dei familiari a carico, si evidenzia che sono state variate le caselle di colonna 2 e di colonna 4, in particolare:

  • in colonna 2, la casella “A” è stata sostituita dalla casella denominata con la lettera “G”, al fine di indicare a carico i soggetti ascendenti;
  • in colonna 4, è stata introdotta la casella denominata con la lettera “P”, al fine di indicare altri familiari, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli e dagli ascendenti.

Si veda di seguito un esempio di compilazione del prospetto relativo ai familiari a carico.

Si ipotizzi un contribuente con:

  • il coniuge non considerato a carico;
  • il primo figlio, nato a febbraio 2023, che ha compiuto i 21 anni nel 2024 e, pertanto, ha più di 21 anni per tutto il 2025, per cui spetta la detrazione per figli a carico per l’intero periodo d’imposta;
  • il secondo figlio, nato a giugno 2004, che ha compiuto 21 anni a giugno 2025 e per il quale spetta la detrazione per figli a carico per 7 mesi (da giugno a dicembre 2025);
  • il terzo figlio, nato a marzo 2025, che ha beneficiato dell’assegno unico e universale e per il quale non spetta alcuna detrazione;
  • il genitore convivente a carico per tutto l’anno 2025.

In merito al coniuge, occorre indicare:

  • il flagin colonna 1;
  • il codice fiscale in colonna 5.

Per il primo figlio, nato a febbraio 2003, bisogna indicare:

  • il flag in colonna 1, in quanto si tratta del primo figlio a carico;
  • il codice fiscale in colonna 5;
  • il numero 12 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 12;
  • il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione;
  • il numero 12 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per tutto il periodo d’imposta.

Per il secondo figlio, nato a giugno 2004, bisogna indicare:

  • il flag in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
  • il codice fiscale in colonna 5;
  • il numero 10 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 12;
  • il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione;
  • il numero 7 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto più di 21 anni per sette mesi nell’anno 2025 (da giugno a dicembre).

Per il terzo figlio, nato a marzo 2025, occorre indicare:

  • il flag in colonna 2, in quanto si tratta di ascendente;
  • il codice fiscale in colonna 5;
  • il numero 10 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 10, da marzo a dicembre 2025;
  • il numero 50 in colonna 7, quale percentuale di detrazione spettante.

Infine, per il genitore a carico occorre indicare:

  • il flag in colonna 1, in quanto si tratta di figlio a carico;
  • il codice fiscale in colonna 5;
  • il numero 12 in colonna 6, in quanto i mesi a carico sono per l’appunto 12;
  • il numero 100 in colonna 7, quale percentuale di detrazione spettante.

Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo da verificare per considerare il familiare a carico, occorre sommare anche i seguenti importi:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. contribuenti minimi) o nel caso di applicazione del regime forfettario (c.d. contribuenti forfettari);
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Torna in alto