La fusione per incorporazione di una S.r.l. in una APS: inquadramento civilistico e applicazioni operative

L’introduzione dell’art. 42-bis, c.c., operata dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di apertura del diritto societario alle operazioni straordinarie che coinvolgono enti non societari: la norma consente, infatti, ad associazioni, fondazioni e altri enti del Libro I, inclusi gli enti del Terzo settore, di partecipare a trasformazioni, fusioni e scissioni, mediante il rinvio alle disposizioni previste per le società, in quanto compatibili

Nel contesto degli Enti del Terzo Settore (ETS), l’art. 42-bis, c.c., si coordina con il Codice del Terzo Settore, imponendo una lettura sistematica che tenga conto: 

  • dell’assenza di scopo di lucro
  • del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili
  • della necessaria destinazione del patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

La fusione per incorporazione di una società di capitali (S.r.l.) da parte di una APS si colloca, quindi, in un’area di confine tra disciplina societaria e disciplina degli enti non profit, richiedendo particolare attenzione nella costruzione dell’operazione e nella redazione degli atti. 

Analisi del caso concreto: APS incorporante e S.r.l. immobiliare incorporata 

Nel caso oggetto di analisi, la fusione per incorporazione riguarda: 

  • una APS già iscritta al RUNTS, operante nel settore ricreativo e culturale; 
  • una S.r.l., proprietaria di immobili, con oggetto sociale la gestione immobiliare. 

La fusione determina

  • l’estinzione della S.r.l. senza liquidazione; 
  • il trasferimento del patrimonio immobiliare all’APS
  • il vincolo di destinazione del patrimonio ex art. 8, CTS
  • l’assenza di qualsiasi attribuzione patrimoniale ai soci della S.r.l.. 

Articoli del Codice civile applicabili alla fusione APS–S.r.l. 

Relativamente al perimetro operativo disegnato dalla norma, l’art. 42-bis, c.c., opera come norma di rinvio: gli articoli del Codice civile applicabili sono, infatti, quelli in materia di fusione societaria, opportunamente adattati alla natura non lucrativa dell’ente incorporante, come sinteticamente riportato nella tabella seguente

Tabella – Articoli del Codice civile richiamati dall’art. 42-bis, c.c. 

Articolo c.c. Contenuto Applicazione nel caso APS–S.r.l. 
42-bis Trasformazioni, fusioni e scissioni di enti non societari Norma abilitante: consente all’APS di partecipare alla fusione 
2501 Nozione di fusione Applicabile senza adattamenti 
2501-ter Progetto di fusione Applicabile, con esclusione di rapporto di cambio 
2501-quater Situazione patrimoniale Rinunciabile; dati contabili richiamati a fini informativi 
2501-quinquies Relazione degli amministratori Rinunciabile con consenso unanime 
2501-sexies Relazione degli esperti Inapplicabile/ rinunciabile per assenza di cambio 
2501-septies Deposito documentazione Applicabile 
2502 Decisione sulla fusione Assemblea straordinaria S.r.l. e APS 
2503 Opposizione dei creditori Applicabile, ma termine rinunciabile 
2504 Atto di fusione Necessario atto pubblico 
2504-bis Effetti della fusione Applicabile anche agli ETS 

Quando la fusione APS–S.r.l. è uno strumento utile 

La fusione per incorporazione di una S.r.l. in una APS può risultare particolarmente efficace in diverse situazioni operative: 

a) Razionalizzazione di strutture giuridiche storiche 

Molte APS derivano da associazioni storiche che, nel tempo, hanno affiancato società immobiliari di servizio. La fusione consente di ricondurre il patrimonio alla struttura associativa, eliminando duplicazioni e costi di gestione e beneficiando delle specifiche agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore in ambito di esenzione dei redditi di fabbricati e di esenzione IMU, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. 

b) Recupero di società inattive 

Nel caso di S.r.l. inattive, la fusione rappresenta un’alternativa alla liquidazione, evitando: 

  • costi liquidatori
  • problematiche fiscali di dismissione immobiliare
  • dispersione del patrimonio

c) Coerenza tra patrimonio e finalità istituzionali 

Quando gli immobili sono già utilizzati per attività associative, la fusione consente di allineare titolarità giuridica e utilizzo effettivo, rafforzando la coerenza con il CTS. 

d) Rafforzamento patrimoniale dell’APS 

L’incorporazione di una S.r.l. patrimonializzata può migliorare la solidità economica dell’APS, con effetti positivi anche in termini di accesso a contributi e finanziamenti e soprattutto in termini di possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica

Cronoprogramma della fusione senza rinuncia ai termini 

In assenza di rinunce, la procedura segue integralmente i termini previsti dal Codice civile. 

Cronoprogramma ordinario 

Fase Termine 
Redazione progetto di fusione  
Approvazione progetto da parte degli organi amministrativi  
Deposito progetto e documenti ex art. 2501-septies c.c.  
Attesa minima prima della delibera assembleare 30 giorni 
Delibere assembleari  
Decorrenza termine opposizione creditori  
Termine per opposizione creditori 60 giorni 
Stipula atto di fusione  
Iscrizione e efficacia della fusione  

Durata complessiva dell’operazione in assenza di circa 90–100 giorni

Termini rinunciabili 

Il Codice civile consente, con consenso unanime dei soci, di rinunciare ai seguenti termini: 

Termine Norma Rinunciabilità 
Attesa 30 giorni tra deposito e delibera 2501-ter Rinunciabile 
Situazione patrimoniale 2501-quater Rinunciabile 
Relazioni amministratori 2501-quinquies Rinunciabile 
Relazione esperti 2501-sexies Rinunciabile 
Opposizione creditori (60 gg) 2503 Rinunciabile 

La possibilità di rinuncia rappresenta un elemento strategico, soprattutto nei casi – come quello analizzato – in cui non esiste rapporto di cambio e il patrimonio è già funzionale alle attività associative

Considerazioni conclusive 

La fusione per incorporazione di una S.r.l. da parte di una APS, se correttamente strutturata, costituisce uno strumento giuridico evoluto per la riorganizzazione patrimoniale degli enti del Terzo settore, in cui l’introduzione dell’art. 42-bis, c.c., consente di porre in essere operazioni di riorganizzazione e di rafforzamento patrimoniale degli enti non profit. 

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto