Principio di specialità in campo penal-tributario

L’art. 19, c. 1, del D. Lgs 74/2000, mutuandolo dall’art. 15 del Codice penale, ha introdotto il principio di specialità il quale stabilisce che qualora un determinato fatto sia idoneo ad integrare la violazione di due distinte disposizioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione penale, troverà applicazione quella delle due (sanzioni) che presenta degli elementi specifici (quid pluris) rispetto all’altra.

Con tale disposizione il legislatore ha escluso l’ipotesi della cumulabilità della sanzione penale e della sanzione amministrativa prevista per la stessa violazione, il che vale ad escludere che un soggetto possa rispondere più volte per un medesimo fatto, ed altresì realizza la finalità del legislatore delegato di riconoscere al diritto penale tributario la sua naturale funzione sussidiaria di repressione delle sole fattispecie dotate di rilevante offensività.

Ne discende che non vi è un generale principio che statuisca l’applicazione della sanzione penale, quale norma speciale, in luogo di quella tributaria o viceversa, dovendosi di volta in volta procedere all’esame del caso concreto al fine di verificare quale delle due norme presenta gli elementi specializzanti rispetto all’altra.

L’accertamento del rilievo penale della violazione non preclude all’Amministrazione Finanziaria di quantificare la sanzione amministrativa. Tuttavia, l’eseguibilità della stessa è sospesa fino a quando non venga pronunciata la sentenza in sede penale, ad evitare il realizzarsi di ipotesi di decadenza o di prescrizione in danno degli interessi erariali (art. 21, D. Lgs 74/2000).

In ipotesi di condanna, le sanzioni amministrative non troveranno applicazione, mentre l’assoluzione, ovvero l’archiviazione della notitia criminis, avrà l’effetto di far cessare la sospensione con decorrenza dal momento in cui tali provvedimenti verranno portati a conoscenza dell’ufficio finanziario a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi.

Detta disposizione non opera nei casi in cui l’illecito amministrativo-tributario venga posto in essere da una persona fisica a vantaggio di una persona giuridica, cioè del soggetto solidamente responsabile di cui all’art. 11, c. 1, D. Lgs 472/92. La deroga, espressamente sancita dal secondo comma dell’art. 19/74, è tesa ad impedire la sottrazione al pagamento delle sanzioni pecuniarie da parte delle società dotate di personalità giuridica.

Sul punto, peraltro, l’art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. L. 326/2003) ha statuito la responsabilità propria ed esclusiva della persona giuridica, per effetto della quale l’illecito posto in essere dalla persona fisica a vantaggio della persona giuridica determinerà la comminatoria della sanzione amministrativa unicamente in capo alla persona giuridica, mentre non sarà più applicabile all’autore della violazione (persona fisica) il quale, ricorrendone i presupposti, sarà soggetto unicamente all’azione penale.

La disposizione da ultimo richiamata non opera nei casi in cui l’autore della violazione abbia comunque agito nell’interesse di terzi che siano però sforniti di personalità giuridica.

Ricorrendo tale fattispecie, la sospensione della sanzione amministrativa ex art. 19/74 opererà esclusivamente nei confronti dell’autore materiale della violazione penalmente rilevante, mentre sarà inefficace nei confronti dei soggetti giuridici (privi di personalità giuridica) che si sono avvantaggiati della condotta illecita, in relazione ai quali troverà applicazione la previsone dell’art. 21/74.

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