La sentenza n. 5923/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, l’interesse e il vantaggio devono essere accertati in modo concreto e specifico, non potendo fondarsi su valutazioni generiche o sociologiche. La Corte ribadisce la distinzione tra interesse (ex ante) e vantaggio (ex post) e limita la confisca al solo profitto direttamente derivante dal reato.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II penale, n. 5923/2026, offre un importante chiarimento sui criteri di imputazione oggettiva della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha infatti sottolineato l’esigenza di una valutazione rigorosa e specifica da parte del giudice dell’interesse o del vantaggio dell’ente, censurando l’utilizzo di motivazioni basate su «dati metagiuridici di natura sociologica».
In primo luogo, la Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. Pen., SS.UU., n. 38343/2014) secondo cui i criteri di imputazione oggettiva, ovvero l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; al contrario, il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva affermato che l’interesse dell’ente ecclesiastico ricorrente – cui era stato contestato l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis, c.p.) per l’acquisto di derrate alimentari asseritamente in eccesso rispetto al fabbisogno della colonia hanseniana – «fosse quello di far gravare sulla Regione, e dunque sulla collettività, le conseguenze economiche pregiudizievoli di una scelta gestionale palesemente fallimentare e antieconomica … motivata esclusivamente dalla volontà di evitare conflitti con gli ospiti della colonia hanseniana e con il comitato che li rappresentava». La Suprema Corte ha giudicato tale motivazione «non coerente con i sopra richiamati principi», in quanto si risolveva nella «valorizzazione di dati metagiuridici di natura sociologica, senza declinare in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall’Ente in diretto rapporto con il reato presupposto».
La pronuncia in esame risulta, dunque, di fondamentale importanza, poiché riafferma la necessità che il giudice compia un accertamento concreto e giuridicamente fondato dell’interesse o del vantaggio dell’ente, non essendo sufficiente invocare nella motivazione generiche ragioni di opportunità sociale o gestionale, come l’evitare conflitti con gli ospiti, per configurare la responsabilità dell’ente; al contrario, è indispensabile che venga dimostrato un legame diretto e specifico tra la condotta illecita e un beneficio tangibile o un interesse perseguito dall’ente, valutato secondo i rigorosi parametri stabiliti dalla giurisprudenza.
La corretta individuazione del requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente, in conseguenza del reato presupposto, riverbera peraltro i suoi effetti anche sulla legittimità della confisca. Quest’ultima, infatti, presuppone un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ex art. 19, D.Lgs. n. 231/2001, e il reato presupposto dell’illecito contestato all’ente. Sul punto, la Cassazione, nel solco tracciato da proprie precedenti pronunce (Cass. Pen., n. 50710/2019, n. 53650/2016 e n. 33226/2015), ha quindi riaffermato il principio secondo cui «il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito».
Alla luce di quanto sopra, la sentenza in commento rappresenta un monito per i giudici di merito, invitandoli a un maggior rigore nell’applicazione dei criteri di imputazione oggettiva della responsabilità degli enti, allo scopo di garantire che essa si fondi su un’analisi concreta e giuridicamente qualificata dell’interesse o del vantaggio, e non su considerazioni generiche o di natura sociologica.
