Corte di Cassazione: l’art. 21-ter non si applica alla confisca del profitto del reato

La Cassazione n. 14990/2026 chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 21-ter, D.Lgs. n. 74/2000, in tema di coordinamento tra sanzioni penali e amministrative tributarie. La Corte esclude che il meccanismo compensativo possa estendersi alla confisca diretta del profitto, poiché questa conserva natura recuperatoria e non sanzionatoria.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14990/2026, è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra sanzioni penali e amministrative in materia tributaria, offrendo una lettura significativa dell’art. 21-ter, D.Lgs. n. 74/2000, e dei suoi riflessi sulla confisca

Il caso riguarda il legale rappresentante di alcune società, condannato per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 8, D.Lgs. n. 74/2000In secondo grado, la Corte d’Appello di Torino aveva rimodulato la pena detentiva proprio in applicazione del meccanismo “compensativo” dell’art. 21-ter, D.Lgs. n. 74/2000, lasciando però invariate le sanzioni tributarie di carattere amministrativo

Sul primo motivo – relativo alla mancata estensione del meccanismo dell’art. 21-ter, D.Lgs. n. 74/2000, alla confisca per equivalente – la Corte di Cassazione ha richiamato il quadro tracciato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 13783/2025, secondo cui la confisca per equivalente, così come la confisca diretta, assolve a una funzione recuperatoria, potendo assolvere anche a una funzione sanzionatoria quando ha a oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, ovvero a una funzione punitiva qualora vengano sottratti beni di valore eccedente rispetto al vantaggio economico ricavato dall’illecito. 

Ebbene, nel caso di specie, la Corte ha osservato che, avendo il contribuente optato per il regime di trasparenza, i redditi della partecipata devono essere imputati direttamente al socio a prescindere dall’effettiva percezione. Ne deriva che il risparmio d’imposta si concentra immediatamente in capo al socio-amministratore e l’ablazione assume natura di confisca “diretta” del profitto, e non di confisca per equivalente. 

Ciò comporta l’esclusione dello “strumento mitigatorio”, riservato alle sole sanzioni in senso stretto. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, «la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabili quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall’art. 21-ter del d.lgs. n. 74 del 2000».  

Sul secondo motivo, relativo alla doverosità del ragguaglio dell’art. 135, c.p. – che quantifica in euro 250,00 di pena pecuniaria un giorno di pena detentiva – ai fini dello scomputo della sanzione detentiva, la Corte di Cassazione ha escluso che il giudice, nel dover tener conto di altre precedenti sanzioni per il medesimo fatto storico, possa essere vincolato a un criterio aritmetico predeterminato.  

In tal senso, si legge nella sentenza, «il più volte citato art. 21-ter del D.Lgs. n. 74/2000, nel dettare i criteri per la valorizzazione, in sede strettamente penal-tributaria, delle eventuali sanzioni pecuniarie già irrogate in sede amministrativa, detta, quale regola applicativa, esclusivamente la prescrizione rivolta, per quanto ora interessa, al giudice penale, di “tenere conto” delle eventuali sanzioni già irrogate per il medesimo fatto sottoposto alla sua attenzione, senza dettare una più cogente disciplina che limiti il potere del giudice penale nella esplicazione di tale sua funzione».  

Il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all’art. 135, c.p. – dettato per garantire, in conformità al divieto di bis in idem sancito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio da applicare a un medesimo fatto storico, previsto come reato tributario e già punito con l’irrogazione della sanzione pecuniaria in sede amministrativa – è dunque legittimo, ma non doveroso. 

Secondo la Suprema Corte, resta, infatti, affidata alla discrezionalità del giudice di merito valutare di volta in volta quale sia il criterio di giudizio maggiormente calzante al caso specifico, sindacabile solo per superamento dei confini normativi o manifesta irragionevolezza della scelta operata, in tal modo contemperando i principi di flessibilità e legalità sanzionatoria

Coerentemente, la Corte di Cassazione ha respinto l’ipotesi che l’art. 135, c.p., possa considerarsi norma violativa dei principi costituzionali dettati dagli gli artt. 2, 27 e 117, Cost., oltre che dell’art. 7, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea

La legalità e la certezza della pena sarebbero, infatti, presidiate dalla cornice edittale, entro cui si esercita la discrezionalità del giudice, il quale deve “tener conto” pro-reo dell’esistenza di altre precedenti sanzioni. Nel caso concreto, la riconduzione della pena base al minimo edittale vigente ratione temporis e il dimezzamento degli aumenti per la ritenuta continuazione dei reati.

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