Unico 2015: prospetto dei crediti

I crediti sono oggetto di svalutazione quando l’inesigibilità del credito, ancorché non definitivamente accertata, sia già emersa o ragionevolmente prevedibile. Il credito può essere stralciato solo quando la perdita diventa certa. Il “nuovo” OIC 15 precisa che quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, nella voce B14 del CE (perdite su crediti) occorre riportate la perdita, pari alla differenza tra corrispettivo di cessione e valore di rilevazione del credito in bilancio (valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti). Nel modello Unico 2015, è stato riproposto l’apposito prospetto dove occorre riportare il valore dei crediti, delle perdite e delle svalutazioni, il cosiddetto prospetto crediti. Considerando gli aspetti fiscali dei crediti in bilancio, si precisa che nei modelli dichiarativi 2015, l’indicazione dell’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR (lo 0,50 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti, esclusi quelli coperti da garanzia assicurativa) deve essere indicata come segue:

  • per le imprese individuali in contabilità ordinaria, nel modulo PF, fascicolo 3, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
  • per le società di persone in contabilità ordinaria, nel modulo RF, al rigo RF 25, col. 2;
  • per le società di capitali, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
  • per gli enti non commerciali ed equiparati, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2.

Invece, i quadri RS presenti in tutti i modelli (PF, SP, SC ed ENC) 2015, includono i dati necessari per il raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali. Il prospetto dei crediti del quadro RS è diviso in tre sezioni, da compilarsi alternativamente in funzione del soggetto che opera le svalutazioni, allo scopo di raccordare i crediti iscritti in bilancio (col. 1) con i crediti sui quali vanno calcolati le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (col.2). La sezione I è riservata agli enti creditizi e finanziari per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di carattere transitorio previste dall’art. 3, comma 108, Legge n. 549/95. La sezione II deve, invece, essere compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, al fine di indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 106, comma 3, TUIR. La sezione III consente di raccordare i crediti commerciali iscritti in bilancio (al netto delle svalutazioni e dei fondi) e i crediti commerciali sui quali calcolare le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (valore nominale). Con riferimento alla perdite e alle svalutazioni i campi da compilare sono il rigo RS65 e seguenti:

  • nel rigo RS 65 vanno le perdite dell’esercizio, devono essere sottratte le perdite su crediti dell’esercizio computate con il criterio civilistico tanto più quelle fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 101, c.5, del TUIR, determinate con riferimento al valore nominale dei crediti stessi;
  • nel rigo RS 66 va la differenza tra i due righi precedenti, se positivo;
  • nel rigo RS 67 vanno le svalutazioni e gli accantonamenti dell’esercizio, l’importo civilistico delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio nonché quello fiscalmente dedotto. L’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio (l’importo è fiscalmente deducibile fino allo 0,50% del valore dei crediti di bilancio);
  • nel rigo RS 68 va l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio, l’importo civilistico risultante al termine dell’esercizio nonché quello fiscalmente dedotto (l’importo fiscalmente deducibile non può eccedere il limite del 5% dei crediti risultanti in bilancio);
  • nel rigo RS 69 va il valore dei crediti risultanti in bilancio, il dato civilistico e quello fiscale.

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