Distinti interventi sulle aliquote ridotte Iva

In merito alle aliquote Iva ridotte la Legge di stabilità per il 2016 ha operato due distinti interventi:

  • applicazione dell’aliquota Iva del 4 per cento per giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici;
  • applicazione dell’aliquota Iva del 5 per cento per le prestazioni socio sanitarie erogate da cooperative sociali e loro consorzi.

In particolare, l’articolo 1, comma 637, della Legge di stabilità per il 2016, ha:

  • sostituito la parola “libri”, di cui all’articolo 1, comma 667, della Legge 190/2014, con le parole “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici”;
  • inserito, dopo le parole “codice ISBN” (International Standard Book Number) della medesima disposizione, le parole “o ISSN” (International Standard Serial Number).

Ne discende che, a decorrere dall’anno 2016, l’aliquota Iva del 4 per cento risulta applicabile ai giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici e tutte le pubblicazioni identificate dai codici “ISBN” e “ISSN”, veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronici.

Si rileva però che la norma contenuta nella Legge di stabilità per il 2016, risulta in contrasto con le Direttive comunitarie, in particolare con l’articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE che consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificatamente indicati in apposito elenco. Nell’elenco però non sono compresi gli e-book e le altre pubblicazioni in formato elettronico.

Infatti, secondo la normativa europea, le pubblicazioni trasmesse via internet sono da considerare tra le prestazioni di servizi di e-commerce e, quindi, come tali soggette obbligatoriamente ad aliquota ordinaria.

Successivamente, l’articolo 1, comma 960, della Legge di stabilità per il 2016 ha creato un’ulteriore aliquota ridotta del 5 per cento per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. 633/1972, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi.

In particolare si tratta delle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese nei confronti di particolari categorie di “soggetti svantaggiati”, vale a dire degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Inoltre, il medesimo comma 960, della Legge di stabilità per il 2016, ha abrogato il numero 41-bis) della tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972, il quale prevedeva l’applicazione dell’aliquota Iva del 4 per cento per le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, ecc., effettuate da qualsiasi società cooperativa, anche non sociale, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.

Infine, il comma 962 abroga l’articolo 1, comma 331, della Legge 296/2006 che consentiva alle cooperative sociali di optare per l’assimilazione alle Onlus con la conseguente applicazione, per alcune operazioni, dell’esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633/72.

Si evidenzia che le novità in precedenza descritte si applicheranno alle operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2016.

Di conseguenza, le prestazioni svolte dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, risultano:

  • soggette ad Iva al 5 per cento, nell’ipotesi di prestazioni svolte da cooperative sociali;
  • soggette ad Iva al 22 per cento, ovvero esenti Iva ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, nell’ipotesi di prestazioni svolte da altri soggetti.

 

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