Determinazione del bonus Irpef in dichiarazione

Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione denominata bonus Irpef”, prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente, in presenza dei requisiti di Legge, ne può fruire direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Tale agevolazione, prevista dal maxiemendamento al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone l’erogazione di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80 euro al mese per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 24.000 euro. Il credito decresce fino a zero per i lavoratori con reddito compreso tra 24.000 e 26.000 euro. I contribuenti beneficiari sono coloro che posseggono un reddito complessivo formato da:

  • redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, primo comma, del Tuir;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, primo comma, del Tuir; in particolare:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • indennità e compensi percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’articolo 13, comma 1, del Tuir.

Si evidenzia, inoltre, che il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Dall’anno d’imposta 2015, concorrono alla formazione del reddito complessivo, da considerare ai fini del riconoscimento del bonus Irpef, le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari (D.L. 29 novembre 2008 n. 185) e per i lavoratori rientrati in Italia (L. 30 dicembre 2010 n. 238).

Al fine della fruizione dell’agevolazione non riconosciuta dal datore di lavoro, il contribuente deve indicare nella casella denominata “Casi particolari”, presente sia nella sezione I del quadro C del modello 730/2016 che nella sezione I del quadro RC del modello Unico PF 2016, uno dei codici seguenti:

  • il codice “1”, se fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti;
  • il codice “2”, se fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori.

Inoltre il contribuente deve compilare le colonne 3 e 4 del rigo C14 del modello 730/2016, ovvero il rigo RC14 del modello Unico PF 2016. In particolare, nella colonna 3 deve indicare:

  • il codice “1”, se nella casella “Casi particolari” ha indicato il codice “2”;
  • il codice “2”, se nella caselle “Casi particolari” ha indicato il codice “1”.

Infine, nella colonna 4 deve riportare la parte di reddito esente corrispondente all’importo indicato nella annotazioni alla Certificazione Unica 2016 con il codice “BC”, per somme percepite dai docenti e dai ricercatori, ovvero con il codice “BM”, per somme percepite dai lavoratori.

In assenza di tali informazioni, come previsto dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 18/E/2016, nella colonna 4 deve essere indicato “l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 e quello indicato nel quadro C o RC del modello di dichiarazione”.

 

 

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