Estinzione del giudizio di cassazione in caso di definizione agevolata

Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite, nella ipotesi in cui il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016, presentando contestualmente una rinuncia agli atti per mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2017, n. 5497.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento basato sul redditometro, avendo presunto l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dall’acquisto di un’autovettura effettuato nello stesso anno di imposta oggetto di verifica.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria, ma risultava soccombente, sia in primo che in secondo grado, non riuscendo a dimostrare l’inconsistenza della ricostruzione redditometrica e, quindi, l’illegittimità della presunzione operata dall’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, il medesimo proponeva ricorso per cassazione. Nelle more di tale giudizio, però, il contribuente presentava la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016 e, contestualmente, la rinuncia agli atti ex articolo 306 c.p.c., non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato testualmente che “il ricorrente … ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016, …, ed ha contestualmente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio …; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese“.

Dunque, la Suprema Corte, preso atto che le parti in causa avevano definito la controversia nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 6 D.L. 193/2016 e che vi era una rinuncia agli atti ex articolo 306 c.p.c., ha ritenuto legittimamente di dover dichiarare estinto il giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese di lite.

A tal proposito, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato di ritenere sussistenti le ragioni per una compensazione integrale delle spese di lite, essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’articolo 92 c.p.c. dispone testualmente che, se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.

In virtù di ciò, pertanto, la Corte di Cassazione, ravvisando una mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione, lo ha dichiarato estinto.

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