Scissione asimmetrica senza variazioni nella scissa

Deve ritenersi legittima la scissione parziale di una società a favore di più società beneficiarie con attribuzione ai soci della scissa dell’intero capitale sociale delle beneficiarie a ciascuno dei soci, senza tuttavia alcuna variazione delle quote di partecipazione nella società scissa.

È quanto emerge dalla lettura della Massima n. 28 del Consiglio notarile della Campania, con cui si è analizzata l’operazione di scissione “asimmetrica” di cui all’articolo 2506, comma 2, secondo periodo, in base al quale “è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa”.

Secondo i notai della Campania la necessità del consenso unanime dei soci è l’elemento che contraddistingue e differenzia la scissione asimmetrica rispetto a quella non proporzionale. In quest’ultima, infatti, disciplinata dal comma 4 dell’articolo 2506 codice civile, non è richiesto il consenso unanime, bensì solo la necessità che nel progetto di scissione sia previsto e regolamentato, per i soci dissenzienti, il diritto di uscire dalla compagine sociale. Nel caso della scissione asimmetrica, invece, il rischio è ben maggiore poiché potrebbe verificarsi la soppressione della qualifica di socio, ragion per cui il legislatore ha previsto la necessità del consenso unanime.

La peculiarità che emerge dalla lettura della Massima 28 è che la scissione asimmetrica è legittima anche laddove al socio cui non venga assegnata alcuna partecipazione in una delle società beneficiarie, non sia attribuito l’incremento della partecipazione nella società scissa quale elemento di “compensazione” a fronte della predetta mancata assegnazione.

Ciò che rileva, infatti, è l’equivalenza tra i valori patrimoniali detenuti prima della scissione da parte di ciascun socio e quelli che risultano dopo l’avvenuta scissione. Per ottenere tale risultato non è necessario che si realizzi una variazione nelle quote di partecipazione nella società scissa, bensì che a seguito della scissione i valori patrimoniali assegnati alle singole beneficiarie, e di conseguenza ai soci, siano nella sostanza equivalenti.

Nella Massima in commento è proposto il seguente esempio: Alfa S.r.l. è composta da 3 soci:

  • Tizio al 50%,
  • Caio al 30%,
  • Sempronio al 20%,

ed il valore del suo patrimonio ammonta a 1 milione di euro.

Viene deliberata la scissione a favore di 3 beneficiarie neo-costituite con attribuzione del 100% delle quote a ciascun singolo socio (a Tizio il 100% di Beta S.r.l., a Caio il 100% di Gamma S.r.l. e a Sempronio il 100% di Delta S.r.l.).

Al fine di rispettare l’equivalenza tra il valore della partecipazione prima della scissione e quello che risulta dopo l’operazione, è necessario che:

  • la società Beta riceva un patrimonio pari a 500.000 euro (50% dell’intero valore),
  • la società Gamma riceva un valore patrimoniale pari a 300.000 euro (30% dell’intero valore)
  • la società Delta riceva un valore pari a 200.000 euro (20% dell’intero valore).

Così operando, fermo restando il consenso unanime di tutti i soci, non si assiste ad alcuna alterazione degli equilibri patrimoniali rispetto a quelli esistenti prima della scissione pur in assenza di qualsiasi variazione delle quote di partecipazione nella società scissa, ragion per cui secondo i notai della Campania anche l’operazione descritta rispetterebbe le condizioni previste per la delibera di una scissione asimmetrica.

Infine, si evidenzia nella Massima, le conclusioni non cambierebbero laddove le società beneficiarie di nuova costituzione dalle quali risultino esclusi taluni soci non siano tutte unipersonali, sempre che siano verificate le condizioni in precedenza descritte.

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