Non è valida la notifica a mezzo corriere

L’articolo 4 D.Lgs. 261/1999 prevedeva espressamente che le notifiche di atti giudiziari dovessero essere eseguite, per essere valide, esclusivamente da Poste Italiane, considerato unico “fornitore del servizio universale”. Conseguentemente, tutte le notifiche effettuate tramite raccomandate provenienti da soggetti diversi dalle Poste Italiane erano da considerarsi inesistenti.

Sennonché l’articolo 1, comma 57 e 58, della L. 124/2017, abrogando l’articolo 4 del decreto summenzionato, ha introdotto la possibilità di rilasciare nuove licenze anche a soggetti diversi dalle Poste Italiane per le notifiche di atti giudiziari ai sensi della L. 890/1982 nonché per le notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada.

Tale normativa trova applicazione dal 10 settembre 2017 e senza effetto retroattivo.

Ne consegue che la notifica con raccomandata eseguita utilizzando il servizio di poste private sarà considerata valida esclusivamente se eseguita in un tempo successivo alla data del 10 settembre 2017 e previo ottenimento di licenza da parte del soggetto privato; in difetto di ciò la notifica dovrà considerarsi inesistente.

Ciò è stato confermato dall’ordinanza n. 23887 depositata in data 11 ottobre 2017 dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione.

In particolare, nel caso in esame, il contribuente aveva proposto ricorso avanti la CTP avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio sulla base di tributi erariali relativi all’anno d’imposta 2006.

La CTR, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, riteneva inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in quanto notificato a mezzo posta privata.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come motivo di impugnazione la violazione e la falsa applicazione della normativa in materia di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali, ossia il D.Lgs. 261/1999.

Nello specifico il ricorrente rilevava che la CTR nella propria decisione aveva ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per essere stato notificato tramite il servizio di posta gestito da un licenziatario privato.

La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza n. 23887/2017, esaminando il motivo di impugnazione, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente.

In particolare, la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce, ha precisato che “il D.Lgs. 261/1999, articolo 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 890/1982 e successive modificazioni” (Cass. Civ.  27021/2014).

Tra questi devono pertanto essere considerate ricomprese le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

A tale proposito, anche le Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia, hanno confermato tale orientamento, precisando che le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie possono essere fatte anche a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento. Il servizio postale in parola è quello c.d. “universale”, fornito in via esclusiva da Poste Italiane” (Cass. Civ. 1345213453/2017).

Ne consegue che la notifica del ricorso tramite il servizio privato debba essere considerata inesistente e, pertanto, non suscettibile di sanatoria.

In tale contesto si segnala che l’articolo 1, comma 57, lett. b) L. 124/2017 ha previsto l’abrogazione a far data dal 10 settembre 2017 dell’attribuzione esclusiva di Poste Italiane per i servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari.

In ogni caso, la Suprema Corte ha precisato che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi della succitata norma dovrà trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ne consegue che si debbano considerare inesistenti tutte le notifiche di atti tributari, sostanziali e processuali, eseguite con il servizio privato, senza aver preventivamente ottenuto il rilascio di una “licenza individuale”.

Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento in favore dell’Ente impositore delle spese di lite.

 

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