Sanzione per ritardati o omessi versamenti

Il titolo II del D.Lgs. 471/1997 conclude di fatto il quadro delle “sanzioni non penali in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e riscossione”, con un blocco di tre articoli dedicati alle violazioni commesse nell’ambito della riscossione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la sanzione applicabile nel caso di ritardati o omessi versamenti.

Il primo comma dell’articolo 13 prevede una sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati a carico di “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati”.

La disposizione sanziona in questo modo qualunque genere di omissione o ritardo nei versamenti che sono accomunati dal fatto di risultare dalla dichiarazione, vale a dire di essere indicati dallo stesso contribuente all’interno di un modello dichiarativo.

Allo scopo di evitare duplicazioni sul fronte sanzionatorio, la C.M. 23/1999 (cfr. cap. IV, par. 1.1) sottolinea che, secondo quanto stabilito dalla norma in commento, “in presenza di omessi o carenti versamenti in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione, la sanzione del trenta per cento deve essere rapportata alla frazione di importo non versata alle rispettive scadenze. È infatti previsto che, nei casi di omesso o carente versamento a saldo, la sanzione è applicata sull’importo dovuto detratto l’ammontare dell’acconto ancorché non versato”.

In sostanza, si ipotizzi il caso di un contribuente che non abbia versato un saldo IRPEF per il 2016 pari a 100 e che, in relazione al medesimo periodo d’imposta, abbia effettuato versamenti a titolo di acconto carenti per 60 (ad esempio, perché non ha versato la seconda rata d’acconto entro il mese di novembre 2016). È evidente che il mancato versamento dell’acconto, che non viene perciò evidenziato in dichiarazione, influenza il saldo a debito finale.

In tale situazione, le sanzioni irrogabili saranno pari a 18 per quanto concerne l’acconto e a 12 per quanto riguarda il saldo e saranno quindi complessivamente pari a 30. Diversamente, ossia sanzionando in misura piena il saldo (cioè in ragione di 30), la sanzione totale irrogata sarebbe pari a 48, con un’evidente duplicazione degli effetti sanzionatori sulla stessa imposta non versata (che, nella sua totalità, ammonta a 100 e non a 160).

Allo scopo di attenuare il carico sanzionatorio in presenza di lievi ritardi nel pagamento delle imposte, si è assistito, nel corso degli anni, ad alcuni interventi normativi (cfr. le modifiche apportate nell’articolo 13 del decreto ad opera dell’articolo 11, comma 3-bis, del D.L. 16/2012 e, in precedenza, dell’articolo 23, comma 31, del D.L. 98/2011) che hanno contribuito all’attuale versione del testo di legge, secondo cui, innanzitutto, “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà”.

Una prima, importante, attenuazione del carico sanzionatorio, anche nell’ottica del ravvedimento operoso, è dunque costituita dal dimezzamento della sanzione, che passa così dal 30% al 15% dell’importo non versato, qualora il versamento venga eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Un secondo, altrettanto importante, alleggerimento è rappresentato dal fatto che “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

In pratica, se il versamento viene effettuato entro i primi quindici giorni, la sanzione del 15% si rende dovuta in ragione di 1/15 per ogni giorno di ritardo: se, quindi, il versamento viene eseguito con un giorno di ritardo, la sanzione sarà pari all’1% (15%:15×1), con due giorni di ritardo al 2% (15%:15×2), e così via fino ad arrivare al 15% al quindicesimo giorno.

Da notare inoltre che, per espressa previsione di legge, questa riduzione opera facendo “salva l’applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997”, vale a dire mantenendo le specifiche riduzioni applicabili dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, qualora questi intenda regolarizzare autonomamente la violazione.

Si propone di seguito una tabella che riassume le misure e le riduzioni della sanzione.

Ritardo (gg.) Sanzione art. 13 D.Lgs. 471/1997 Riduzione art. 13 D.Lgs. 472/1997 Sanzione ridotta
1 1% 1/10 (lett. a) 0,1%
2 2% 1/10 (lett. a) 0,2%
3 3% 1/10 (lett. a) 0,3%
4 4% 1/10 (lett. a) 0,4%
5 5% 1/10 (lett. a) 0,5%
6 6% 1/10 (lett. a) 0,6%
7 7% 1/10 (lett. a) 0,7%
8 8% 1/10 (lett. a) 0,8%
9 9% 1/10 (lett. a) 0,9%
10 10% 1/10 (lett. a) 1%
11 11% 1/10 (lett. a) 1,1%
12 12% 1/10 (lett. a) 1,2%
13 13% 1/10 (lett. a) 1,3%
14 14% 1/10 (lett. a) 1,4%
15-30 15% 1/10 (lett. a) 1,5%
31-90 15% 1/9 (lett. a-bis) 1,67%
91- termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 30% 1/8 (lett. b) 3,75%
Oltre il termine massimo di cui al punto precedente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 30% 1/7 (lett. b-bis) 4,29%
Oltre il termine massimo di cui al punto precedente, senza più limiti di tempo (salvo il punto successivo) 30% 1/6 (lett. b-ter) 5%
Dopo la constatazione della violazione (pvc) 30% 1/5 (lett. b-quater)

6%

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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