Revirement della Cassazione sulla produzione di documenti nuovi in appello

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 9 novembre 2017, n. 26522, ha mutato il proprio consolidato orientamento circa l’ammissibilità della produzione di documenti nuovi nel giudizio di appello (introdotto a seguito di impugnazione della sentenza che decide sulla opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti di natura non tributaria), nell’ipotesi in cui tali documenti risultino indispensabili per dissipare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia giudiziale oggetto di gravame.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite, enunciata nella sentenza del 4 maggio 2017, n. 10790, era chiara nell’ammettere un temperamento alla preclusione nella produzione di documenti nuovi nel giudizio di secondo grado, qualora il giudice li avesse reputati necessari per chiarire lo stato di incertezza sui fatti controversi.

La sentenza in rassegna, invece, si discosta da quanto precedentemente statuito, adducendo tre argomentazioni di carattere diverso.

In primo luogo, la Suprema Corte contesta l’applicabilità del principio precedentemente statuito per quanto concerne le controversie insorte dopo la riformulazione dell’articolo 345 c.p.c., avvenuta con D.L. 83/2012: partendo dall’assunto che tale giurisprudenza precedente si fondava sulla disciplina ante riforma, la motivazione addotta dalla sentenza si basa sul tenore letterale della norma, la quale ora include solamente la “causa non imputabile alla parte” come possibile causa di ammissibilità di documenti nuovi in appello. A ulteriore conferma di tale conclusione soccorre la ratio sottesa alla riforma dell’articolo 345 c.p.c., la quale consiste nel ribadire e rafforzare la natura dell’appello come mera revisio prioris instantiae e non come iudicium novum.

In secondo luogo, i Giudici di Piazza Cavour sottolineano che, nonostante la produzione di documenti nuovi in appello non risulti lesiva del diritto di difesa ex articolo 24 Cost., occorre rammentare che il legislatore non ha fatto assurgere tale parametro a requisito di ammissibilità della nuova produzione documentale nel giudizio di secondo grado.

L’ultima motivazione adoperata dalla Cassazione riguarda il rapporto tra l’irrigidimento del divieto di prove nuove con la necessità di evitare una scollatura tra la verità materiale e quella processuale. Secondo il ragionamento espresso nella sentenza in analisi, “la naturale propensione del processo all’accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché la soppressione dell’ipotesi della “prova indispensabile”, quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell’accentuazione dell’onere di tempestiva attivazione del convenuto”.

Sulla scorta di tali affermazioni, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’articolo 345 c.p.c., pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere che abbiano o meno quel carattere di “indispensabilità”, il quale costituiva criterio selettivo nella versione precedente della norma stessa.

Quanto detto finora non trova invece applicazione nell’ambito del processo tributario: l’articolo 58 D.Lgs. 546/1992 contempla specificamente la produzione di documenti nuovi in appello, così risultando nettamente più permissivo rispetto all’articolo 345 c.p.c.. Tale orientamento è stato recentemente avvalorato anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 14 luglio 2017, n. 199, nella quale essa afferma che la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti non integra una violazione del diritto di difesa, che risulta enunciato e tutelato dall’articolo 24 Cost..

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