29 Aprile 2019

Finanziamento soci infruttifero: onere probatorio

di Fabio Landuzzi
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È periodo di approvazione di bilanci, e quindi di decisioni in ordine alla copertura di eventuali perdite dell’esercizio precedente, ma anche di versamenti di denaro dai soci alla società a vario titolo, sovente con natura di finanziamento.

In via del tutto preliminare, occorre a questo riguardo precisare che, dal punto di vista civilistico, il socio non può essere mai obbligato ad effettuare a favore della società dei versamenti a titolo finanziamento, neppure quando consti una delibera assunta dall’assemblea dei soci con cui si decida dell’erogazione di un finanziamento a favore della società con attribuzione del relativo esborso pro-quota a carico ciascun socio (si veda Tribunale Milano, n. 4225/2015).

Va quindi rimossa l’idea, e superata la prassi, che l’intervento del socio a finanziamento della società possa essere adeguatamente formalizzato in un verbale dell’assemblea dei soci; infatti, l’assemblea dei soci non ha alcun titolo per imporre al singolo socio l’effettuazione di versamenti o di finanziamenti, bensì occorre una diretta manifestazione negoziale del singolo socio che, ove si tratti di somme date a mutuo, sarà compiuta nei riguardi del soggetto che rappresenta la società, ovvero l’amministratore dotato dei necessari poteri di gestione.

Guardando all’aspetto fiscale del finanziamento soci, uno dei punti sovente più critici è quello che riguarda la natura infruttifera di tale dazione di denaro.

L’articolo 46, comma 1, Tuir, dispone che le somme versate dai soci alla società “si considerano date a mutuo, se dai bilanci (…) di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.

Tale norma, quindi, intende fare chiarezza riguardo al titolo del versamento compiuto dai soci: mutuo o capitale. Quando si tratti di somme date a mutuo, tuttavia, non stabilisce affatto la loro fruttuosità o meno.

L’articolo 45, comma 2, Tuir, poi, detta una serie di presunzioni, ma nessuna di esse attiene alla fruttuosità delle somme versate a titolo di mutuo. Infatti, la norma introduce le seguenti presunzioni:

  1. di percezione degli interessi alla scadenza e nella misura pattuita per iscritto;
  2. di percezione degli interessi nella misura maturata nel periodo d’imposta, se non è stabilita una diversa scadenza per iscritto;
  3. di applicazione del tasso legale di interesse, se non è stabilita una diversa misura per iscritto.

Alla luce di quanto precede, occorre domandarsi dove è allora radicata la presunzione di onerosità delle somme date a mutuo dai soci alla società.

Ebbene, la fonte di tale presunzione è l’articolo 1815 cod. civ., ai sensi del quale “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”.

Perciò, come correttamente puntualizzato da Assonime (Approfondimento n. 11/2013) e dall’Aidc nella Norma di comportamento n. 194, al fine di superare la presunzione semplice disposta dal codice civile, e quindi provare la non onerosità delle somme erogate dal socio alla società, potranno essere utilizzati tutti i mezzi di prova consentiti dal Codice civile.

È perciò stata criticata in dottrina (si veda il succitato documento di Assonime) la pronuncia della Cassazione n. 2735/2011, secondo cui la presunzione di onerosità del prestito concesso dal socio alla società sarebbe superabile solo fornendo una prova contraria la quale, tuttavia, non sarebbe libera, ossia producibile con ogni mezzo, bensì soltanto nei modi e nelle forme tassativamente previste dalla legge; e tale modalità esclusiva sarebbe che l’infruttuosità risulti dal bilancio della società.

In verità, in forza delle argomentazioni qui riassunte, nonché dell’evoluzione della norma fiscale dal previgente testo dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 597/1973, all’attuale testo dell’articolo 46 Tuir il quale, come visto, nulla dice riguardo alla presunzione di onerosità del finanziamento del socio, ciò che rileva è la “diversa volontà delle parti” a cui fa riferimento l’articolo 1815 cod. civ., sì che i mezzi di prova con cui la non fruttuosità delle somme date a mutuo può essere dimostrata sono chiaramente elencati nella sopra menzionata Norma di comportamento dell’Aidc, ovvero:

  • lo scambio di corrispondenza;
  • l’atto pubblico;
  • la scrittura privata;
  • la delibera degli organi sociali;
  • le copie delle contabili di versamento recanti la causale esplicita di finanziamento non fruttifero;
  • l’informativa di bilancio.
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