Fatturazione elettronica: esonero per soggetti in regime 398 e dati TS

Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica P.A., anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati (FeB2B).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce alcune indicazioni di ordine generale sull’ambito applicativo del nuovo obbligo anche alla luce dei nuovi esoneri introdotti dalla legge di conversione del D.L. 119/2018.

La fatturazione elettronica è obbligatoria nei confronti della P.A. e, dal 1° gennaio 2019, la sua obbligatorietà è estesa anche ai rapporti commerciali tra soggetti privati (con un anticipo al 1° luglio e al 1° settembre 2018 per alcune tipologie di contribuenti).

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti:

  • residenti e
  • stabiliti

nel territorio dello Stato.

Invero, al riguardo, la circolare n. 13/E/2018 ha precisato che:

  • dal lato attivo (emissione delle fatture), solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica e tra i soggetti stabiliti non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione;
  • dal lato passivo (ricezione delle fatture), invece, sussiste la possibilità di indirizzare una fattura elettronica anche a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta. Tale possibilità è concessa anche qualora il non residente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia oppure non possegga una partita Iva Italiana.

Sono, conunque, esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica:

  • i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (cd. minimi);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti passivi che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018);
  • coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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