13 Dicembre 2016

Dichiarazione per la ritenuta ridotta sulle provvigioni entro il 31.12

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Entro il prossimo 31 dicembre è necessario che gli intermediari provvedano a presentare, se non già presentata lo scorso anno, al committente/preponente/casa mandante la dichiarazione di avvalersi dell’opera di dipendenti o terzi, al fine dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta.

Bisogna precisare che in relazione all’adempimento in argomento, l’articolo 27 D.Lgs. 175/2014 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha previsto che la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa oppure fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

L’articolo 25-bis D.P.R. 600/1973 dispone che i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1 e precisamente:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo,
  • le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate,
  • le associazioni costituite da artisti e professionisti,
  • le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’articolo 87 Tuir,

che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, con obbligo di rivalsa, all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23%).

Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia se i percipienti dichiarano ai loro committenti che, nell’esercizio delle loro attività, si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

Ai fini della riduzione di cui sopra, il D.M. 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare dipendenti e terzi.

Vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro; si considerano “terzi” coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari, i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito dell’impresa, nonché gli associati in partecipazione quando il loro rapporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

La via continuativa prescinde dal numero dei dipendenti/terzi ma deve dar luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno, oppure del minore periodo in cui l’attività è svolta, anche se l’attività dei dipendenti o dei terzi non è resa dalle stesse persone.

Se il percipiente (agente) si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità sussiste qualora il percipiente sostenga nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta, che resta pur sempre una facoltà, l’agente deve inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione in carta semplice entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo, che può assumere la forma del fac-simile sotto riportato, da inviare tramite raccomandata A/R.

Nel caso in cui durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno la spettanza, le modifiche vanno comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni, per la presentazione della dichiarazione che consente l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione.

Nell’ipotesi di prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse, in base a disposizioni normative, accordi o usi. La minore ritenuta potrà in ogni caso essere applicata, in considerazione dell’occasionalità delle prestazioni, anche se la dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.

Per quanto riguarda le modalità di invio, con la circolare 31/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato possa avvenire anche tramite PEC.


Fac-simile richiesta di ritenute in forma ridotta

Dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni

Agente/intermediario

(nome, cognome, indirizzo, CF, P.Iva, …) 

                                                                                                          Committente

                                                                                                          _______________________

Il sottoscritto (intermediario) ____________________________________ con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, stante l’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione __________.

Il sottoscritto chiede pertanto che, ai sensi dell’art. 25-bis Dpr 600/1973, la ritenuta d’acconto con l’aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l’intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d’anno che facciano decadere da tale beneficio.

Luogo e data _____________________                         firma ________________________


Dottryna